CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38579/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 29/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 25/11/2019, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 646 cod. pen. rideterminando la pena inflitta. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 481, 485 e 646 cod. pen., e vizio di motivazione, con riguardo al giudizio espresso circa l'attendibilità della persona offesa e alla valutazione delle prove a carico dell'imputato; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 133, 164 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione ai profili della commisurazione della pena, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge richiesti, negati con motivazione del tutto carente. In data 26 agosto 2021 il difensore del ricorrente ha inviato a mezzo pec motivi nuovi, a sostegno delle argomentazioni riguardanti il dedotto vizio motivazionale sia con riguardo al giudizio di responsabilità, sia in relazione al diniego del benefico della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo e manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, insiste nel dedurre la questione dell'ipotizzato conferimento del mandato difensivo all'imputato, profilo che la Corte territoriale ha affrontato e esaminato specificando gli elementi di fatto e logici che escludevano quella circostanza; si tratta, comunque, di elemento di fatto irrilevante rispetto al dato obiettivo dell'appropriazione delle somme ricevute, come provato dalla documentazione indicata dalla decisione che consente di apprezzare la diversità del titolo in forza del quale le somme erano state affidate (per concludere un accordo transattivo, secondo la prospettazione dell'imputato) rispetto alle attività in concreto espletate (ossia, la proposizione di un'azione giudiziaria, senza alcuna ragione per la consegna delle somme stesse). Il ricorso, inoltre, reitera le doglianze relative all'accertamento della falsità della sottoscrizione apposta sul mandato, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale e con il contenuto degli stessi atti processuali allegati al ricorso (come il verbale stenotipico dell'udienza del 29 aprile 2019, pag. 30) quanto all'esame del consulente tecnico nominato in sede civile e pagg. 20-22 quanto all'esame del querelante). Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha puntualmente argomentato il diniego dei benefici richiesti dall'imputato, evidenziando le circostanze di fatto riguardanti non solo la fase esecutiva del reato, ma anche la condotta successiva caratterizzata da espedienti fraudolenti, diretti a ostacolare e ritardare la restituzione delle somme oggetto della condotta appropriativa, ritenendo tali circostanze prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] e E