CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 maggio 1965
Cassazione n. 30843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1965 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] E' presente come sostituto processuale con delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] l'avv [OSCURATO:PERSONA] VETERE I difensori chiedono il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 20 Aprile 2021 rigettava l'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero presso il suddetto Tribunale avverso l'ordinanza con la quale l'Ufficio GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della richiesta della difesa di GRANATA Marco, aveva revocato il sequestro disposto dallo stesso ufficio, ai sensi dell'art.240 bis in relazione all'art.321 comma 2 cod.pen. dei beni intestati e nella disponibilità del GRANATA, anche per interposta persona in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato ovvero all'attività economica esercitata, nonché dell'azienda agricola della ditta individuale di GRANATA Marco. 2. GRANATA Marco risulta attinto da gravità indiziaria, e pertanto dal fumus commissi delicti, in relazione a ipotesi di sfruttamento della manodopera nell'esercizio della sua azienda in Falciano del Massico, dedita alla coltivazione di pomacee e frutto a nocciolo per avere, attraverso la intermediazione illecita di due "caporali" per i quali si è proceduto separatamente, all'impiego nella suddetta azienda di lavoratori, in violazione delle disposizioni di legge e di contratto in relazione alla durata e all'orario delle prestazioni, ai compensi erogati, al lavoro straordinario e festivo, alle condizioni di lavoro, a trattamenti discriminatori per le donne, sottoponendo gli stessi a metodi di sorveglianza e a condizioni di lavoro degradanti e in violazione di disposizioni in materia di sicurezza e di igiene. 3. All'esito del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario sull'attività economica degli ultimi quattro anni del complesso aziendale di cui il GRANATA è titolare e della redditività effettiva media dell'azienda in tale periodo, calcolata sulla base di una quota del fatturato annuo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di richiesta della difesa del cautelato, disponeva la revoca del sequestro preventivo, per sproporzione, di tutti i beni di cui il GRANATA era titolare, ai sensi dell'art.321 comma 2 cod.proc.pen. e 240 bis cod.pen. nonché la revoca del sequestro preventivo del complesso aziendale. 4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto appello cautelare il Pubblico Ministero di [OSCURATO:PERSONA] assumendo la illegittimità dei criteri utilizzati per valutare la sproporzione tra i beni e le utilità accumulate nel corso degli anni dal GRANATA, e sostanzialmente andate a confluire nelle immobilizzazioni e nelle strumentazioni del complesso aziendale allo stesso intestato, rispetto alla capacità reddituale del GRANATA e della sua azienda. In particolare contesta il criterio impiegato dal Gip a tale fine, per avere valorizzato, in chiave reddituale, il complessivo ammontare dell'attività economica prestata, piuttosto che l'esiguo reddito dichiarato fiscalmente dal contribuente, in presenza di imprenditore agricolo le cui immobilizzazioni non erano soggette a tassazione IRPEF ed Irap. Si doleva altresì l'appellante del fatto che il GIP "avrebbe eluso di considerare i diversi momenti delle varie acquisizioni patrimoniali, non potendo minimamente considerare, quale ipoteticamente giustificativo, la media del reddito annuo pari a euro 302.505,83, calcolata nel quadriennio 2016-2020, per giustificare acquisizioni precedenti, nel tempo, in periodi in cui diverse esenzioni non operavano". 4.1 Quanto poi alla revoca del sequestro sull'azienda, strumentale alla confisca, il P.M. appellante si duole che il GIP abbia ritenuto che la misura fosse sproporzionata rispetto alle conseguenze economiche del delitto in contestazione. 5. Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha disatteso le censure avanzate dall'Ufficio della Procura della Repubblica e, ribadendo quanto affermato nel provvedimento impugnato, ha escluso la sproporzione tra i beni di cui il GRANATA disponeva rispetto alla capacità reddituale originaria, laddove, secondo quanto evidenziato nella relazione dell'amministratore giudiziario, tale capacità reddituale andava misurata calcolando non già il reddito dichiarato, bensì il reddito effettivo annuo, tenendo conto del volume di affari registrato nell'ultimo quadriennio. A conforto di tale inferenza ha evidenziato come le dichiarazioni ai fini IVA presentate dal GRANATA negli anni di imposta dal 2010 al 2015 risultassero coerenti con il trend indicato dall'amministratore giudiziario a sostegno di una ditta che si era accresciuta nei profitti e nelle dimensioni. Ha confermato altresì il giudizio di incompatibilità, già svolto dal GIP, tra il disposto sequestro dell'intera azienda e la natura delle contestazioni ascritte al GRANATA che risultano circoscritte ad un periodo limitato di circa un mese che si colloca tra Maggio e Giugno 2017; riteneva pertanto arduo da configurare il nesso di necessaria strumentalità richiesta dall'art.603 bis cod.pen., tra cose cadute in sequestro e attività illecita, in presenza di una importante e florida realtà aziendale. 6. Avverso la decisione sull'appello cautelare ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge con riferimento all'applicazione delle norme di cui all'art.321 comma 2 cod.proc.pen. con riferimento all'art.603 bis comma 2, 240 bis cod.pen. per errore di diritto in tema di sequestro strumentale alla confisca per sproporzione. 6.1 Contesta i criteri di calcolo utilizzati per riconoscere la sproporzione tra le utilità patrimoniali accertate in capo al GRANATA rispetto alle capacità reddituali con particolare riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo che, sotto il profilo fiscale risulta soggetto ad una serie di esenzioni, laddove da una parte i fondi coltivati assumono rilievo quali rilevanti acquisizioni intervenute nel tempo, anche mediante ricorso al finanziamento, mentre il reddito del GRANATA verrebbe determinato in accordo alla redditività effettiva annua basata sul giro di affari; in tale modo, si assume, verrebbe eluso l'esito degli accertamenti finanziari svolti nel corso delle indagini i quali, in termini metodologici molto precisi e rispettosi di criteri finanziari, avevano comportato l'analisi della spesa media familiare, del patrimonio acquisito nel tempo e del rilevante profitto fatto proprio dal GRANATA nel breve periodo di indagine (un trimestre del 2017) calcolato in euro 79.186,65 in ragione delle condotte delittuose ascritte e delle stesse ammissioni dell'indagato, rese in sede di interrogatorio formale in relazione al mancato versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti, fornitigli dall'intermediario. 6.2 Rileva ancora che la questione di diritto sottoposta all'autorità giudiziaria e per ultimo, con il presente ricorso alla Suprema Corte era quella della emersione dell'effettivo impatto, in termini di contrasto patrimoniale al crimine dello sfruttamento del lavoro, correlato all'applicazione dell'art.240 bis cod.pen. al settore dell'attività agricola atteso che, l'avere ancorato il giudizio di sproporzione alla redditività dell'impresa in cui erano chiamati a lavorare numerosi lavoratori messi a disposizione da terzi e in violazione delle disposizioni sulla contrattazione collettiva, equivaleva ad escludere rilevanza al fatto che la crescita del valore aziendale e del suo fatturato fosse intimamente connesso alla riduzione dei costi derivanti dallo sfruttamento della manovalanza come era emersa nell'esame delle triangolazioni del GRANATA con i propri intermediari. 6.3 Il ricorrente riportava una serie di elementi indiziari, in particolare conversazioni telefoniche intercettate, dai quali emergeva che l'azienda facente capo al GRANATA, a fronte di poche decine di dipendenti in carico per la stagione ortofrutticola oggetto di nnonitoraggio (maggio- luglio 2017) si avvaleva di manodopera sfruttata e reclutata tramite i propri caporali di riferimento, giustificando la rilevanza di un fatturato di oltre due milioni di euro per l'anno 2017. Quanto poi alle condizioni per procedere al sequestro preventivo per contrasto patrimoniale ex art.240 bis cod.pen., ribadiva i criteri metodologici sui quali si era fondata la richiesta della misura cautelare reale, dava atto degli esiti della indagini economico patrimoniali esperite nei confronti del nucleo familiare di GRANATA Marco considerando i redditi fiscalmente dichiarati dai singoli componenti, le acquisizioni patrimoniali intervenuti:i nel corso degli anni, tenuto altresì conto dell'analisi dinamico- temporale dei flussi finanziari acquisiti e del loro impiego, pervenendo ad uno squilibrio finanziario di oltre un milione di euro a fare data dal 2010 fino all'epoca di realizzazione dell'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato (sez.5, 12.2.1999, Rubino e altri, Rv.212883), laddove l'ambito di controllo da parte del giudice di legittimità è limitato ai profili di violazione di legge e di totale assenza e apparenza della motivazione da parte del Tribunale del Riesame, non potendo trovare riscontro neppure la verifica della manifesta illogicità della stessa (sez.6, 21.1.2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.1, n.6821 del 31.1.2012, Chiesi, Rv. 252430; sez.3, n.34751 del 11 Aprile 2017, Gazza, Rv.270543). 2. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto dei provvedimento impugnato il quale non si limita ad escludere il fondamento della illecita accumulazione degli elementi patrimoniali sottoposti a sequestro ai sensi dell'art.12 sexies D.L. 306/92, ipotesi ora codificata all'art.240 bis cod.pen., ma ha altresì fornito conto delle ragioni per le quali i criteri inferenziali utilizzati dagli organi investigativi della procura della repubblica tratti dagli elementi reddituali riconducibili alla famiglia del GRANATA nell'arco di tempo considerato negli accertamenti di polizia finanziaria (a partire dall'anno fiscale 2010 a fronte di condotte illecite accertate nel corso dell'anno 2017) al fine del riconoscimento della sproporzione di cui all'art.240 bis cod.pen, debbano considerarsi recessivi rispetto a quelli prospettati nella relazione dell'amministratore giudiziaria dell'azienda agricola dello stesso GRANATA. 3. Invero la disposizione di cui all'art.240 bis cod.pen. consente la confisca dei beni detenuti dal cautelato anche per interposta persona, in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e/o all'attività economica esercitata e il giudice della cautela, che ha revocato l'originario provvedimento di sequestro preventivo, funzionale alla confisca, e il Tribunale del Riesame, che ne ha condiviso il fondamento, hanno riconosciuto inadeguati e riduttivi i criteri fondati principalmente sulle entrate reddituali dei familiari del GRANATA. Hanno in particolare osservato che il ricorrente risulta essere un imprenditore agricolo il quale, nell'esercizio dell'impresa, è soggetto ad uno speciale regime di tassazione che non consente di fare emergere fiscalmente, la reale redditività dell'impresa agricola, se non attraverso la indicazione dei valori catastali dei cespiti che la compongono. In tale modo i beni e le utilità intestate al GRANATA, pure sottoposte a sequestro, risulterebbero disarticolate, a parte gli ammortamenti per il valore dei finanziamenti accumulati nel tempo, da una redditività tangibile e contabilmente apprezzabile, a fronte di una realtà economica in continua evoluzione e, da quanto emerge dalla relazione dell'amministratore, in continua espansione. 4. Sulla base di tali considerazioni il giudice del riesame ha riconosciuto la prevalenza di criteri interpretativi sganciati dal reddito dichiarato dal GRANATA e dai suoi familiari, ma si è affidato, in accordo con le indicazioni fornite dallo stesso amministratore giudiziale dell'azienda, ad un criterio economico basato sul reddito effettivo annuo, riferito agli ultimi quattro anni di attività imprenditoriale, desunto dal fatturato dell'azienda e dalle dichiarazioni ai fini IVA, così da imputare a reddito netto una quota parte di esso (circa il trenta per cento), tenuto altresì conto della crescita dell'azienda negli anni di imposta successivi all'anno 2010. 5. In relazione a tale diversa opzione impiegata dai giudici del riesame, ai fine di misurare il rapporto di proporzionalità tra il valore dei beni e delle utilità nella disponibilità del GRANATA e il reddito derivante dall'attività di impresa, nell'ambito di un patrimonio aziendale che a partire dall'anno 2010 si era accresciuto nelle dimensioni, in ragione delle ulteriori acquisizioni, e nella redditività, risultano applicati criteri non inficiati da palesi violazioni di legge ma statuti improntati a ragionevoli criteri economici funzionali all'accertamento della redditività di un'azienda agricola. 6. Il primo motivo di ricorso del P.M. si risolve pertanto in una critica agli argomenti utilizzati dal giudice del riesame nella motivazione e ribadisce le ragioni di dissenso già espresse avverso il provvedimento di revoca del sequestro da parte del GIP, sulla base di argomentazioni che, anche graficamente, richiamano la correttezza degli accertamenti eseguiti dall'organo investigativo (da pag.43 del ricorso per cassazione), in assenza peraltro della deduzione di specifiche violazioni di legge e in sostanziale mancanza di confronto con gli argomenti posti a presidio del provvedimento impugnato, che risultano tutt'altro che assenti o apparenti. Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 7. Argomenti del tutto analoghi valgono con riferimento alla statuizione che concerne la revoca del sequestro preventivo, strumentale alla confisca, dell'intero complesso aziendale del GRANATA in relazione al quale il Tribunale del Riesame ha ribadito la insussistenza dei presupposti, se non nei limiti della somma di denaro (euro 79.186,65) corrispondente al verosimile profitto derivante dalle violazioni concernenti l'illegittimo sfruttamento della manodopera nel periodo oggetto di verifica finanziaria. 7.1 A tale proposito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso il nesso di necessaria strumentalità, previsto dall'art.603 bis cod.pen. in relazione all'art.240 cod.pen., tra il complesso aziendale sequestrato nella sua interezza rispetto alla consistenza dei profitti maturati nel periodo cui si riferisce l'illecita attività oggetto di contestazione di cui all'accertato fumus commissi delicti, a fronte "di importante e florida attività aziendale", come riconosciuta sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario e della documentazione fiscale allegata dalla difesa dell'indagato. Anche in relazione a tale profilo motivazionale difetta un reale confronto ed una effettiva critica in seno al ricorso della parte pubblica che si limita a ribadire prospettazioni tecniche, in ordine alla incidenza dello sfruttamento della manodopera sulla complessiva consistenza della struttura aziendale, che attengono al sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato, inammissibile in questa