CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 11939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6039-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.6039/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2992/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/12/2017 R.G.N. 1053/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Lecce , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurataalla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall’art. 7 comma 12 della legge n. 638/83, con condannadell’INPS al pagamento dovuto con decorrenza dal 10.06.2012, ossia daltriennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi comeper legge. 2. L’ INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione delladecadenza c.d. estintiva , anche detta tombale, avverso il quale resiste [OSCURATO:PERSONA], con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. È da rigettare , sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riconoscimento parziale della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art.38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011). 4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancataproposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”. 5. Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023). 6. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per dichiarato anticipo fattone. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1,