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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07158/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 1827del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 195; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 772/02/2022, depositata in data 11.7.2022 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate - Riscossione in persona del Presidente pro tempore , propone ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. n. 50/2021 della [OSCURATO:PERSONA] diVercelli che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria e sottesedue cartelle di pagamento. 2.Il contribuente resiste con controricorso; è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

3. In data 1.12.2023, ADER e Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere stante la regolarità della definizione della litecon riguardo ad entrambe le cartelle, ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 della legge 197/2022, e successivo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

4. In data 25.1.2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuta definizione agevolata della controversia ex lege 197/2022 e successivo sgravio delle cartelle in questione.5.

In data 31.1.2025 il contribuente ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 3-bis della legge 53/1994, con riferimento allavalidità della notifica PEC della cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all’Agente della riscossione. 2.In data 1.12.2023 – premesso che, con nota pervenuta in data 29 novembre 2023, l’ADER aveva comunicato la regolarità della definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 186-203 della legge n. 197/2022, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate aveva disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo -ADER e Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. In data 24 gennaio 2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio a seguito di regolare definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con riguardo ad entrambe le cartelle di pagamento con successivo sgravio delle somme iscritte a ruoloa seguito dell’avvenuto pagamento. 4.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 5.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio.

Le spese di lite restano a carico della parte che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 1827del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 195; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 772/02/2022, depositata in data 11.7.2022 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate - Riscossione in persona del Presidente pro tempore , propone ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. n. 50/2021 della [OSCURATO:PERSONA] diVercelli che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria e sottesedue cartelle di pagamento. 2.Il contribuente resiste con controricorso; è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. 3. In data 1.12.2023, ADER e Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere stante la regolarità della definizione della litecon riguardo ad entrambe le cartelle, ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 della legge 197/2022, e successivo sgravio delle somme iscritte a ruolo. 4. In data 25.1.2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuta definizione agevolata della controversia ex lege 197/2022 e successivo sgravio delle cartelle in questione.5. In data 31.1.2025 il contribuente ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 3-bis della legge 53/1994, con riferimento allavalidità della notifica PEC della cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all’Agente della riscossione. 2.In data 1.12.2023 – premesso che, con nota pervenuta in data 29 novembre 2023, l’ADER aveva comunicato la regolarità della definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 186-203 della legge n. 197/2022, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate aveva disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo -ADER e Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. In data 24 gennaio 2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio a seguito di regolare definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con riguardo ad entrambe le cartelle di pagamento con successivo sgravio delle somme iscritte a ruoloa seguito dell’avvenuto pagamento. 4.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 5.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che
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