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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10861/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 8 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, in data 28 aprile 2021, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si censura il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzione generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché in punto di trattamento circostanziale in relazione agli artt. 61, primo comma, n. 5, 62, primo comma, n. 4, e 69 cod. pen., non sono consentiti in sede dì legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa online; pag. 5 sulla condizione ostativa di cui all'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; pag. 4 sulla posizione di maggior favore dell'autore del reato; pag. 5 sul valore non irrisorio del danno patrimoniale e sul giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza in ragione dei precedenti e della mancanza di iniziative risarcitorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 8 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, in data 28 aprile 2021, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura il ricorso alla motivazione per relationem, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzione generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); ritenuto che gli ulteriori motivi, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché in punto di trattamento circostanziale in relazione agli artt. 61, primo comma, n. 5, 62, primo comma, n. 4, e 69 cod. pen., non sono consentiti in sede dì legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della truffa online; pag. 5 sulla condizione ostativa di cui all'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; pag. 4 sulla posizione di maggior favore dell'autore del reato; pag. 5 sul valore non irrisorio del danno patrimoniale e sul giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza in ragione dei precedenti e della mancanza di iniziative risarcitorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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