CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 614, 582-585, 577, comma 2, 612 cod. pen., così riqualificato il fatto di atti persecutori originariamente contestato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. la nullità della sentenza per vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Si lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare correttamente le legittime doglianze dell'appellante, non dando risposta alla richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo C) in quello di cui all'articolo 612, comma 1, cod. pen. e di riduzione della pena inflitta con la sentenza di primo grado. Si era in particolare contestato che la minaccia potesse ritenersi grave alla luce delle modalità della condotta, del tenore delle espressioni verbali utilizzate e del contesto nelle quali le stesse si collocano; la condotta tenuta dal ricorrente secondo un giudizio ex ante, e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, non era idonea a ingenerare nella persona offesa forti timori, non incidendo in alcun modo sulla sua libertà morale e psichica. Quanto meno si sarebbero dovute concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o equivalenza alla predetta aggravante. Anche per quanto riguarda la richiesta di contenimento della pena bisogna tenere conto della posizione dottrinale e giurisprudenziale che assegna alla rieducazione uno specifico ruolo agli effetti dell'articolo 133 cod. pen.; quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'articolo 133 c.p. quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, laddove nel caso di specie il giudice d'appello non ha enunciato in modo specifico i criteri rilevanti ai fini della confermata applicazione della pena in concreto applicata al ricorrente dal giudice di primo grado. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è aspecifico. La Corte di appello ha già ampiamente spiegato, in ordine alla speculare deduzione svolta in appello nei medesimi termini qui riproposti, che nel caso di specie si trattò di minacce grave; le minacce di morte furono ripetute più volte, sia attraverso messaggi che di persona, in più occasioni, dall'imputato ai danni della persona offesa; la gravità delle minacce fu inoltre tale, a fronte del timore suscitato nella persona offesa, che questa non solo bloccò il numero dell'imputato su WhatsApp ed evitò di rivolgergli la parola quando lo incontrava; la stessa ha inoltre dichiarato - secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata - di avere avuto molta paura perché sapeva che il ricorrente era stato in carcere per molti anni e in passato le aveva detto che avrebbe saputo come procurarsi una pistola. Precisa inoltre la Corte di appello che tra l'altro, dopo alcuni mesi dì apparente calma, l'imputato passò all'azione introducendosi nell'appartamento della persona offesa e percuotendola; ciò è stato ritenuto indice della sua effettiva pericolosità, dell'acredine provata nei confronti dell'ex fidanzata, elementi che permettono - secondo la corretta impostazione del giudice di merito - di ricostruire a posteriori anche l'intensità del dolo del delitto di minaccia. A fronte di tali esaustivi argomenti, i motivi di ricorso dedotti sono peraltro inerenti al fatto, e si risolvono in mera prospettazione alternativa di eventi e di valutazioni probatorie già oggetto di approfondito vaglio nel provvedimento gravato Lungi dal confrontarsi con la motivazione, peraltro - come osserva anche il P.g. nella requisitoria scritta - adeguata e non manifestamente illogica, il ricorrente ripropone tesi alternative e una diversa ricostruzione fattuale già oggetto di disamina e confutazione da parte della Corte territoriale, sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio in senso più favorevole; operazione all'evidenza non consentita nella presente sede di legittimità, sicché il motivo è nel suo complesso oltre che aspecifico anche manifestamente infondato. 1.2. Eguali considerazioni debbono essere spese in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo la pena comminata congruamente giustificata dal giudice di merito, e quindi frutto di legittimo esercizio di potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede. In particolare, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, la Corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte del ricorrente di un trattamento sanzionatorio più mite, si è attenuta alla linea ermeneutica unanimemente condivisa secondo la quale, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994, Spallina, Rv. 196880); anzi, nel caso di specie, oltre i precedenti penali, la Corte ha ritenuto decisiva quanto alla pena - determinata in misura assolutamente prossima al minimo edittale: la pena base per il delitto più grave è stata infatti determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione, con lo scostamento di solo quattro mesi dal minimo edittale - la gravità della condotta, posta in essere al fine di picchiare la ex compagna, che si interruppe solo grazie all'intervento di una vicina di casa (laddove gli aumenti di pena per i reati satelliti sono stati assolutamente modesti, addirittura miti, osserva la sentenza impugnata, a fronte della durata delle lesioni patite dalla persona offesa e della natura delle minacce proferite ai suoi danni in più occasioni dal ricorrente). Quanto alla conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata ravvisata, la Corte di appello ha, per altro verso, anche spiegato che le ragioni sottese alla loro concessione - il comportamento processuale concretizzatosi nell'ammissione dell'episodio del 15 gennaio 2022 e nel riconoscimento di aver sbagliato - sono di peso specifico tutto sommato modesto, attesa la solidità del quadro probatorio a carico del ricorrente, a fronte della violenza esercitata ai danni della persona offesa che fu grave e gratuita oltre che sorretta da futili ragioni di gelosia. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d