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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 22383/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 22 novembre 2017, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in mesi tre di reclusione In particolare la Corte di cassazione ha annullato la predetta sentenza relativamente al capo b) perché il reato di truffa è estinto per remissione di querela, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso ed ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia ai soli fini della determinazione della pena per la residua imputazione di cui al capo a) riferita al reato previsto dall'art.494 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce due motivi.

2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 83 dl. 18/2020 e dell'art. 36 dl. n.23 dell'8 aprile 2020 e conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Si rappresenta che le notifiche degli avvisi sono state eseguite per errore al precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente revocato contestualmente alla nomina del nuovo difensore per la proposizione del ricorso in cassazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], e per ogni ulteriore grado di giudizio.

In particolare, rileva che l'avviso per la prima udienza del 24 aprile 2020 era stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già espressamente revocato a seguito del ricorso per cassazione, e che il rinvio di ufficio disposto per la successiva udienza del 9 febbraio 2021 non è stato comunicato al nuovo ed unico difensore e né all'imputato che aveva eletto domicilio presso il predetto difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalla cancelleria della Corte di appello di Perugia che ha certificato che agli atti del fascicolo processuale non sono state rinvenute le relate di notifica del differimento dell'udienza dal 24 aprile 2020 al 9 febbraio 2021.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del motivo di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e per omessa motivazione sui criteri seguiti per la determinazione della pena.

In sede di conclusioni scritte il difensore, in disaccordo con la requisitoria del Pubblico Ministero, ha rimarcato che la nullità si è verificata indipendentemente dal rinvio di ufficio della prima udienza la cui notificazione anche se errata non era dovuta, in quanto è la citazione per la prima udienza ad essere stata notificata per errore al difensore revocato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

Dagli atti processuali si evince che la nomina del difensore cassazionista (avv. [OSCURATO:PERSONA]) è stata accompagnata dalla contestuale espressa revoca del precedente difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva curato la difesa dell'imputato nel giudizio di appello oltre che dalla esplicita estensione della nomina del nuovo difensore ad ogni ulteriore stato e grado del procedimento.

Ne consegue che anche nella fase del giudizio di rinvio deve ritenersi che la nomina del precedente difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) abbia perso efficacia a causa della disposta revoca che, in assenza di specificazioni sul punto, deve ritenersi riferita innanzitutto alla fase del giudizio di rinvio oltre che al giudizio di legittimità, valendo per quest'ultimo la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio" (Sez.

U, n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli, Rv. 206847).

Diverso è il caso in cui la nomina dell'avvocato cassazionista venga espressamente limitata alla sola proposizione del ricorso per cassazione senza revoca delle precedenti nomine, con la conseguente validità dei mandati difensivi conferiti per il giudizio di merito i cui effetti permangono nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione per effetto della riapertura della fase di merito.

Soltanto nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia venga limitata espressamente al giudizio di cassazione, le notificazioni per la citazione nel giudizio di rinvio devono essere disposte nei confronti dei precedenti difensori già nominati e non revocati per la fase di merito.

Va poi evidenziato, per completezza, che non si pone qui la diversa questione della efficacia e validità delle nomine precedenti effettuate per il giudizio di merito nel caso di nomina di un terzo difensore per il giudizio di legittimità, e che secondo giurisprudenza consolidata sfugge all'applicazione della disposizione generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc.pen. che prevede che la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice di rito.

Si è, infatti, affermato che tale disposizione non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso, come già osservato, la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio" (Sez.

U, n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli, Rv. 206847).

Nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2281 del 01/06/1995, Piromallo, Rv. 203068) è stato anche chiarito che la nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuna di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e che essa esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi.

2. Nel caso in esame, la revoca espressa della precedente nomina fiduciaria contestuale alla nomina dell'avvocato cassazionista elimina ogni dubbio sulla efficacia della nomina del predetto difensore anche per il giudizio di merito conseguente al giudizio di legittimità e consente di ritenere che l'imputato nella successiva fase del giudizio di rinvio sia difeso unicamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie la regola fissata per l'ipotesi di omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651).

La verificata sussistenza dell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza fissata per il giudizio di appello all'unico difensore di fiducia validamente nominato dall'imputato dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., e non ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, come quella che ricorre nel caso di omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, con la conseguenza che tale vizio non può ritenersi sanato perché non dedotto all'udienza dal difensore avvisato non più in carica in quanto revocato.

A tale nullità si aggiunge anche l'ulteriore causa di nullità dell'omessa citazione dell'imputato per la notificazione eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, nonostante la nuova elezione di domicilio eseguita presso lo studio del nuovo difensore, atteso che la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia revocato deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio poiché la qualità del rapporto intercorrente tra il difensore revocato e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, Sez.

U, n.119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539;Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016,Amato,Rv. 269028;Sez.

U, n. 5812 0 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).

3. All'accoglimento del primo motivo consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 22 novembre 2017, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in mesi tre di reclusione In particolare la Corte di cassazione ha annullato la predetta sentenza relativamente al capo b) perché il reato di truffa è estinto per remissione di querela, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso ed ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia ai soli fini della determinazione della pena per la residua imputazione di cui al capo a) riferita al reato previsto dall'art.494 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce due motivi. 2.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 83 dl. 18/2020 e dell'art. 36 dl. n.23 dell'8 aprile 2020 e conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt.178 e 179 cod. proc. pen per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si rappresenta che le notifiche degli avvisi sono state eseguite per errore al precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente revocato contestualmente alla nomina del nuovo difensore per la proposizione del ricorso in cassazione, avv. [OSCURATO:PERSONA], e per ogni ulteriore grado di giudizio. In particolare, rileva che l'avviso per la prima udienza del 24 aprile 2020 era stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già espressamente revocato a seguito del ricorso per cassazione, e che il rinvio di ufficio disposto per la successiva udienza del 9 febbraio 2021 non è stato comunicato al nuovo ed unico difensore e né all'imputato che aveva eletto domicilio presso il predetto difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalla cancelleria della Corte di appello di Perugia che ha certificato che agli atti del fascicolo processuale non sono state rinvenute le relate di notifica del differimento dell'udienza dal 24 aprile 2020 al 9 febbraio 2021. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del motivo di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e per omessa motivazione sui criteri seguiti per la determinazione della pena. In sede di conclusioni scritte il difensore, in disaccordo con la requisitoria del Pubblico Ministero, ha rimarcato che la nullità si è verificata indipendentemente dal rinvio di ufficio della prima udienza la cui notificazione anche se errata non era dovuta, in quanto è la citazione per la prima udienza ad essere stata notificata per errore al difensore revocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Dagli atti processuali si evince che la nomina del difensore cassazionista (avv. [OSCURATO:PERSONA]) è stata accompagnata dalla contestuale espressa revoca del precedente difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che aveva curato la difesa dell'imputato nel giudizio di appello oltre che dalla esplicita estensione della nomina del nuovo difensore ad ogni ulteriore stato e grado del procedimento. Ne consegue che anche nella fase del giudizio di rinvio deve ritenersi che la nomina del precedente difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) abbia perso efficacia a causa della disposta revoca che, in assenza di specificazioni sul punto, deve ritenersi riferita innanzitutto alla fase del giudizio di rinvio oltre che al giudizio di legittimità, valendo per quest'ultimo la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio" (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli, Rv. 206847). Diverso è il caso in cui la nomina dell'avvocato cassazionista venga espressamente limitata alla sola proposizione del ricorso per cassazione senza revoca delle precedenti nomine, con la conseguente validità dei mandati difensivi conferiti per il giudizio di merito i cui effetti permangono nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione per effetto della riapertura della fase di merito. Soltanto nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia venga limitata espressamente al giudizio di cassazione, le notificazioni per la citazione nel giudizio di rinvio devono essere disposte nei confronti dei precedenti difensori già nominati e non revocati per la fase di merito. Va poi evidenziato, per completezza, che non si pone qui la diversa questione della efficacia e validità delle nomine precedenti effettuate per il giudizio di merito nel caso di nomina di un terzo difensore per il giudizio di legittimità, e che secondo giurisprudenza consolidata sfugge all'applicazione della disposizione generale di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc.pen. che prevede che la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice di rito. Si è, infatti, affermato che tale disposizione non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso, come già osservato, la norma speciale contenuta nell'art. 613, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente", e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio" (Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, Carpanelli, Rv. 206847). Nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 2281 del 01/06/1995, Piromallo, Rv. 203068) è stato anche chiarito che la nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuna di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e che essa esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi. 2. Nel caso in esame, la revoca espressa della precedente nomina fiduciaria contestuale alla nomina dell'avvocato cassazionista elimina ogni dubbio sulla efficacia della nomina del predetto difensore anche per il giudizio di merito conseguente al giudizio di legittimità e consente di ritenere che l'imputato nella successiva fase del giudizio di rinvio sia difeso unicamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie la regola fissata per l'ipotesi di omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651). La verificata sussistenza dell'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza fissata per il giudizio di appello all'unico difensore di fiducia validamente nominato dall'imputato dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., e non ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 del codice di rito, come quella che ricorre nel caso di omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, con la conseguenza che tale vizio non può ritenersi sanato perché non dedotto all'udienza dal difensore avvisato non più in carica in quanto revocato. A tale nullità si aggiunge anche l'ulteriore causa di nullità dell'omessa citazione dell'imputato per la notificazione eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, nonostante la nuova elezione di domicilio eseguita presso lo studio del nuovo difensore, atteso che la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia revocato deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio poiché la qualità del rapporto intercorrente tra il difensore revocato e l'imputato non consente alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza da parte del secondo, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, Sez. U, n.119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539;Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016,Amato,Rv. 269028;Sez. U, n. 5812 0 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). 3. All'accoglimento del primo motivo consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
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