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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25639/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 28/10/2021 del Gip del Tribunale di Como visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento delle ordinanze impugnate, con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanze di analogo tenore del 28 ottobre 2021, il Gip del Tribunale di Como ha disposto la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova degli imputati, determinando la durata del programma nel termine di 16 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dei verbali di messa alla prova, fissando la durata del lavoro di pubblica utilità in giorni 196, pari a 392 ore.2.

Avverso le ordinanze gli imputati hanno proposto, tramite unico difensore, separati ricorsi per cassazione, di analogo contenuto, basati su un unico articolato motivo di doglianza, con cui si lamentano la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., 133 e 168-bis, cod. pen., 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in ordine alla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità e, quindi, della complessiva durata della messa prova.

La difesa premette che i ricorrenti sono stati condannati con decreto penale di condanna, tempestivamente opposto, alla pena complessiva, dichiarata sospesa, di euro 8.750,00 di ammenda - anche quale sanzione sostitutiva della pena detentiva - per reati inerenti a violazioni della normativa edilizia, urbanistica e ambientale.

Contestualmente all'opposizione, era stata presentata richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ma nel decreto di fissazione dell'udienza, il Gip avrebbe già illegittimamente predeterminato, unilateralmente e al di fuori di qualunque contraddittorio, la durata complessiva del lavoro di pubblica utilità, senza disporre ancora del programma di trattamento, per la cui elaborazione sarebbe competente il U.E.P.E.

La predetta durata è stata commisurata proprio alla pena già irrogata con decreto penale di condanna opposto, escludendo la riduzione per il rito ex art. 459, comma 2, cod. proc. pen. e operando una conversione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, in giorni di lavoro di pubblica utilità, previa trasformazione contra reum della porzione di ammenda in corrispondente arresto.

La determinazione preventiva del Gip sarebbe stata poi recepita pedissequamente dall'U.E.P.E. competente, senza alcun contraddittorio con gli imputati.

In sede di successiva udienza, il medesimo Gip avrebbe omesso qualunque valutazione di adeguatezza, proporzionalità e coerenza del programma, richiamando nuovamente la determinazione della pena operata con il decreto penale di condanna, indebitamente utilizzato come criterio per il vaglio di congruità della durata complessiva del programma.

NéPrisulta, a parere della difesa, una durata sproporzionata del lavoro di pubblica utilità - soprattutto alla luce della natura contravvenzionale delle violazioni - nonché dissonante rispetto al numero di ore applicate in casi analoghi in tutti gli uffici giudiziari diverso da quello interessato.

Al contrario, il Gip avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di valutare, in concreto e in modo personalizzato, la congruità oggettiva e soggettiva del programma e non di determinare l'intensità del lavoro di pubblica utilità, che, nel caso di specie, è stato illegittimamente utilizzato come limite temporale - anch'esso sproporzionato (16 mesi) - del programma intero.

Valutazione che avrebbe presupposto una previa richiesta dell'imputato e una elaborazione del programma stesso da parte dell'U.E.P.E., che invece qui sarebbe mancata.

Senza considerare che, nel momento in cui è opposto, il decreto penale di condanna sarebbe revocato ex lege e con effetti ex nunc, per cui non potrebbe fungere da parametro di determinazione, non soltanto della pena da parte del giudice dell'opposizione, ma a fortiori della durata della messa alla prova.

Inoltre, la difesa dei ricorrenti avrebbe ritualmente fornito ulteriori elementi che avrebbero dovuto indurre il Gip a rivalutare la predeterminazione dell'intensità del lavoro di pubblica utilità: gli imputati avrebbero medio tempore riparato le conseguenze dannose e pericolose delle contravvenzioni contestate.

Circostanza che avrebbe potuto essere valorizzata se fosse stata oggetto di contraddittorio dinanzi al giudice.

Mancherebbe, poi, una motivazione in ordine alla conversione dei giorni di arresto con i corrispondenti giorni di lavoro di pubblica utilità e il Gip avrebbe espresso il proprio percorso logico all'interno di un atto che dovrebbe avere esclusivamente contenuto ordinatorio, vale a dire il decreto di fissazione dell'udienza, anticipando l'utilizzazione del criterio di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 ai fini della predetta conversione.

Tuttavia, il riferimento sarebbe inconferente alla luce del diverso ruolo del lavoro di pubblica utilità, lo stesso essendo parte di un più ampio programma di messa alla prova, in un caso, sanzione "speciale" di competenza del giudice di pace, nell'altro.

Infine, si rileva il contrasto con le [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova, accolte da quasi tutti gli uffici giudiziari, che prevedono la suddivisione dei reati in "fasce" a seconda della pena edittale massima, dunque in ragione della gravità della fattispecie.

Nel caso di specie, i reati rientrerebbero nella fascia B) che prevede una durata complessiva della messa alla prova compresa tra uno e quattro mesi.

Sarebbe, pertanto, evidente l'abnormità di un programma di durata pari a 16 mesi, come quello oggetto di contestazione.

3. Con separati atti datati 14 marzo 2022, la difesa dei ricorrenti ha presentato memorie, di analogo contenuto, nelle quali si segnala il dispositivo di annullamento con rinvio emesso dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione, all'esito dell'udienza del 10 marzo 2022 (RG n. 41896/2021), con il quale i giudici di legittimità si sarebbero pronunciati su una questione analoga a quella oggetto del presente procedimento - come potrebbe desumersi dal tenore del ricorso allegato alle memorie e presentato nell'ambito del procedimento RG n. 41896/2021 - ritenendo meritevole di annullamento l'ordinanza di messa alla prova emessa dal medesimo Gip del Tribunale di Como, sulla base di doglianze asseritamente identiche a quelle sollevate in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.

1.1. Deve premettersi che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora il giudice si limiti a recepire il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. d'intesa con l'imputato, l'onere motivazionale può intendersi soddisfatto attraverso il mero richiamo alla congruità del progetto, mentre, invece, quando il giudice proceda ad integrazioni, è tenuto a dar conto delle scelte operate, in relazione alle peculiarità del caso concreto e non può limitarsi al generico richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2019, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272067).

Inoltre, il quadro normativo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen.) non fissa un confine rigido fra il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. di intesa con l'imputato e il provvedimento del giudice con il quale si dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Non si prevede, in particolare, se la durata del lavoro di pubblica utilità debba essere fissata dal primo o dal secondo di tali atti, ferma restando la necessità di un controllo del giudice sulla sua congruità, il quale - come si è detto - comporterà oneri motivazionali diversi a seconda che il programma, accettato espressamente dall'imputato, indichi la durata del lavoro di pubblica utilità ovvero non la indichi (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017).

Nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza che il Gip abbia dato atto dell'avvenuta cognizione del programma, predisposto dall' U.E.P.E., da parte degli imputati, i quali hanno espresso il loro consenso in ordine al contenuto dello stesso mediante sottoscrizione - come dimostrato anche dai documenti allegati ai ricorsi - potendosi così ritenere rispettato il contraddittorio richiesto dagli artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen.

La suddetta circostanza non è stata in alcun modo contestata dagli odierni imputati, i quali si sono limitati a censurare l'effettivo iter di determinazione del contenuto del programma da parte del Gip che, tuttavia, loro stessi avevano accettato prima dell'udienza fissata per la valutazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per il medesimo monte ore fatto proprio dal giudice.

Di conseguenza, non essendo intervenuta nel corso della stessa alcuna modifica o integrazione, deve ritenersi legittima l'ordinanza del Gip che si limiti ad attestare la congruità e l'adeguatezza del programma mediante il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuti presenti anche nei decreti penali di condanna.

Nonostante i suesposti rilievi risultino assorbenti ai fini del rigetto dei ricorsi, è opportuno comunque precisare che lo scostamento, da parte del Gip, dai parametri di determinazione del periodo di messa alla prova individuati dalle [OSCURATO:PERSONA] non può costituire motivo di censura della impugnata ordinanza, non rivestendo le stesse efficacia normativa vincolante al pari di una disposizione di legge, come l'art. 133 cod. pen.

Tanto più che, come asserito dagli stessi ricorrenti, le predette [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state adottate da un numero crescente di uffici giudiziari tra i quali, tuttavia, non risulta esservi il Tribunale di Como.

1.2. Quanto finora esposto a motivo della infondatezza dei ricorsi non è messo in discussione dalla produzione documentale della difesa ex art. 611 cod. proc. pen.

Al di là della indisponibilità della motivazione della sentenza della Quinta Sezione di questa Corte (R.G. n. 41896/2021), è sufficiente rilevare come, alla luce del tenore del ricorso allegato alle suindicate memorie, emerga la sostanziale diversità delle questioni affrontate dal provvedimento di cui si riporta il dispositivo di annullamento con rinvio rispetto al caso del presente procedimento.

Infatti, in quel caso non emerge la preventiva formulazione di un programma di messa alla prova da parte dell'U.E.P.E. sottoscritto e accettato da parte dell'imputato e successivamente contestato in sede di ricorso per Cassazione.

Al contrario, testualmente si legge che «nell'udienza del 28 ottobre 2021 il difensore [dell'imputato] ha chiesto al Gip di determinare la durata della prova in un numero di giorni inferiore rispetto a quelli provvisoriamente indicati nel provvedimento [di fissazione dell'udienza] del 7 aprile 2021, se del caso entro i minimi edittali del reato contestato».

Richiesta il cui mancato accoglimento ha formato oggetto di censura in sede di legittimità, con argomentazioni difensive in parte sovrapponibili a quelle esposte in questa sede, ma che si basano in realtà su presupposti fattuali differenti.

2. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 28/10/2021 del Gip del Tribunale di Como visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento delle ordinanze impugnate, con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Como. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanze di analogo tenore del 28 ottobre 2021, il Gip del Tribunale di Como ha disposto la sospensione del procedimento penale e la messa alla prova degli imputati, determinando la durata del programma nel termine di 16 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dei verbali di messa alla prova, fissando la durata del lavoro di pubblica utilità in giorni 196, pari a 392 ore.2. Avverso le ordinanze gli imputati hanno proposto, tramite unico difensore, separati ricorsi per cassazione, di analogo contenuto, basati su un unico articolato motivo di doglianza, con cui si lamentano la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., 133 e 168-bis, cod. pen., 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in ordine alla determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità e, quindi, della complessiva durata della messa prova. La difesa premette che i ricorrenti sono stati condannati con decreto penale di condanna, tempestivamente opposto, alla pena complessiva, dichiarata sospesa, di euro 8.750,00 di ammenda - anche quale sanzione sostitutiva della pena detentiva - per reati inerenti a violazioni della normativa edilizia, urbanistica e ambientale. Contestualmente all'opposizione, era stata presentata richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ma nel decreto di fissazione dell'udienza, il Gip avrebbe già illegittimamente predeterminato, unilateralmente e al di fuori di qualunque contraddittorio, la durata complessiva del lavoro di pubblica utilità, senza disporre ancora del programma di trattamento, per la cui elaborazione sarebbe competente il U.E.P.E. La predetta durata è stata commisurata proprio alla pena già irrogata con decreto penale di condanna opposto, escludendo la riduzione per il rito ex art. 459, comma 2, cod. proc. pen. e operando una conversione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, in giorni di lavoro di pubblica utilità, previa trasformazione contra reum della porzione di ammenda in corrispondente arresto. La determinazione preventiva del Gip sarebbe stata poi recepita pedissequamente dall'U.E.P.E. competente, senza alcun contraddittorio con gli imputati. In sede di successiva udienza, il medesimo Gip avrebbe omesso qualunque valutazione di adeguatezza, proporzionalità e coerenza del programma, richiamando nuovamente la determinazione della pena operata con il decreto penale di condanna, indebitamente utilizzato come criterio per il vaglio di congruità della durata complessiva del programma. NéPrisulta, a parere della difesa, una durata sproporzionata del lavoro di pubblica utilità - soprattutto alla luce della natura contravvenzionale delle violazioni - nonché dissonante rispetto al numero di ore applicate in casi analoghi in tutti gli uffici giudiziari diverso da quello interessato. Al contrario, il Gip avrebbe dovuto tenere conto esclusivamente dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di valutare, in concreto e in modo personalizzato, la congruità oggettiva e soggettiva del programma e non di determinare l'intensità del lavoro di pubblica utilità, che, nel caso di specie, è stato illegittimamente utilizzato come limite temporale - anch'esso sproporzionato (16 mesi) - del programma intero. Valutazione che avrebbe presupposto una previa richiesta dell'imputato e una elaborazione del programma stesso da parte dell'U.E.P.E., che invece qui sarebbe mancata. Senza considerare che, nel momento in cui è opposto, il decreto penale di condanna sarebbe revocato ex lege e con effetti ex nunc, per cui non potrebbe fungere da parametro di determinazione, non soltanto della pena da parte del giudice dell'opposizione, ma a fortiori della durata della messa alla prova. Inoltre, la difesa dei ricorrenti avrebbe ritualmente fornito ulteriori elementi che avrebbero dovuto indurre il Gip a rivalutare la predeterminazione dell'intensità del lavoro di pubblica utilità: gli imputati avrebbero medio tempore riparato le conseguenze dannose e pericolose delle contravvenzioni contestate. Circostanza che avrebbe potuto essere valorizzata se fosse stata oggetto di contraddittorio dinanzi al giudice. Mancherebbe, poi, una motivazione in ordine alla conversione dei giorni di arresto con i corrispondenti giorni di lavoro di pubblica utilità e il Gip avrebbe espresso il proprio percorso logico all'interno di un atto che dovrebbe avere esclusivamente contenuto ordinatorio, vale a dire il decreto di fissazione dell'udienza, anticipando l'utilizzazione del criterio di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 ai fini della predetta conversione. Tuttavia, il riferimento sarebbe inconferente alla luce del diverso ruolo del lavoro di pubblica utilità, lo stesso essendo parte di un più ampio programma di messa alla prova, in un caso, sanzione "speciale" di competenza del giudice di pace, nell'altro. Infine, si rileva il contrasto con le [OSCURATO:PERSONA] per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova, accolte da quasi tutti gli uffici giudiziari, che prevedono la suddivisione dei reati in "fasce" a seconda della pena edittale massima, dunque in ragione della gravità della fattispecie. Nel caso di specie, i reati rientrerebbero nella fascia B) che prevede una durata complessiva della messa alla prova compresa tra uno e quattro mesi. Sarebbe, pertanto, evidente l'abnormità di un programma di durata pari a 16 mesi, come quello oggetto di contestazione. 3. Con separati atti datati 14 marzo 2022, la difesa dei ricorrenti ha presentato memorie, di analogo contenuto, nelle quali si segnala il dispositivo di annullamento con rinvio emesso dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione, all'esito dell'udienza del 10 marzo 2022 (RG n. 41896/2021), con il quale i giudici di legittimità si sarebbero pronunciati su una questione analoga a quella oggetto del presente procedimento - come potrebbe desumersi dal tenore del ricorso allegato alle memorie e presentato nell'ambito del procedimento RG n. 41896/2021 - ritenendo meritevole di annullamento l'ordinanza di messa alla prova emessa dal medesimo Gip del Tribunale di Como, sulla base di doglianze asseritamente identiche a quelle sollevate in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Deve premettersi che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora il giudice si limiti a recepire il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. d'intesa con l'imputato, l'onere motivazionale può intendersi soddisfatto attraverso il mero richiamo alla congruità del progetto, mentre, invece, quando il giudice proceda ad integrazioni, è tenuto a dar conto delle scelte operate, in relazione alle peculiarità del caso concreto e non può limitarsi al generico richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2019, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272067). Inoltre, il quadro normativo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen.) non fissa un confine rigido fra il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. di intesa con l'imputato e il provvedimento del giudice con il quale si dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova. Non si prevede, in particolare, se la durata del lavoro di pubblica utilità debba essere fissata dal primo o dal secondo di tali atti, ferma restando la necessità di un controllo del giudice sulla sua congruità, il quale - come si è detto - comporterà oneri motivazionali diversi a seconda che il programma, accettato espressamente dall'imputato, indichi la durata del lavoro di pubblica utilità ovvero non la indichi (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017). Nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza che il Gip abbia dato atto dell'avvenuta cognizione del programma, predisposto dall' U.E.P.E., da parte degli imputati, i quali hanno espresso il loro consenso in ordine al contenuto dello stesso mediante sottoscrizione - come dimostrato anche dai documenti allegati ai ricorsi - potendosi così ritenere rispettato il contraddittorio richiesto dagli artt. 464-bis e ss. cod. proc. pen. La suddetta circostanza non è stata in alcun modo contestata dagli odierni imputati, i quali si sono limitati a censurare l'effettivo iter di determinazione del contenuto del programma da parte del Gip che, tuttavia, loro stessi avevano accettato prima dell'udienza fissata per la valutazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per il medesimo monte ore fatto proprio dal giudice. Di conseguenza, non essendo intervenuta nel corso della stessa alcuna modifica o integrazione, deve ritenersi legittima l'ordinanza del Gip che si limiti ad attestare la congruità e l'adeguatezza del programma mediante il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuti presenti anche nei decreti penali di condanna. Nonostante i suesposti rilievi risultino assorbenti ai fini del rigetto dei ricorsi, è opportuno comunque precisare che lo scostamento, da parte del Gip, dai parametri di determinazione del periodo di messa alla prova individuati dalle [OSCURATO:PERSONA] non può costituire motivo di censura della impugnata ordinanza, non rivestendo le stesse efficacia normativa vincolante al pari di una disposizione di legge, come l'art. 133 cod. pen. Tanto più che, come asserito dagli stessi ricorrenti, le predette [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state adottate da un numero crescente di uffici giudiziari tra i quali, tuttavia, non risulta esservi il Tribunale di Como. 1.2. Quanto finora esposto a motivo della infondatezza dei ricorsi non è messo in discussione dalla produzione documentale della difesa ex art. 611 cod. proc. pen. Al di là della indisponibilità della motivazione della sentenza della Quinta Sezione di questa Corte (R.G. n. 41896/2021), è sufficiente rilevare come, alla luce del tenore del ricorso allegato alle suindicate memorie, emerga la sostanziale diversità delle questioni affrontate dal provvedimento di cui si riporta il dispositivo di annullamento con rinvio rispetto al caso del presente procedimento. Infatti, in quel caso non emerge la preventiva formulazione di un programma di messa alla prova da parte dell'U.E.P.E. sottoscritto e accettato da parte dell'imputato e successivamente contestato in sede di ricorso per Cassazione. Al contrario, testualmente si legge che «nell'udienza del 28 ottobre 2021 il difensore [dell'imputato] ha chiesto al Gip di determinare la durata della prova in un numero di giorni inferiore rispetto a quelli provvisoriamente indicati nel provvedimento [di fissazione dell'udienza] del 7 aprile 2021, se del caso entro i minimi edittali del reato contestato». Richiesta il cui mancato accoglimento ha formato oggetto di censura in sede di legittimità, con argomentazioni difensive in parte sovrapponibili a quelle esposte in questa sede, ma che si basano in realtà su presupposti fattuali differenti. 2. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro
Decreto Cassazione n. 25639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris