CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 26860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 18299/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 4x4 [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] VII, 474 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle Fornaci 38 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], r appresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andrea; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d i Trastevere 209 pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 849/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons. LinaRUBINO [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] 4x4 Città di Risa e il sig. [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UnipolSai Ass.ni s.p.a., Federazione italiana Fuoristrada, [OSCURATO:PERSONA].ni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 849\2021, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 16.4.2021, notificata a mezzo pec il 19.4.2021. 3. Si sono costituiti con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. 4. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.5. Le parti costituite non hanno depositato memoria. 6. Questo il fatto, per quanto ancora di rilevanza: nel 2007, durante un raduno di fuoristrada organizzato dal Club 4X4 C ittà di R isa e dal suo presidente signor [OSCURATO:PERSONA], l'autovettura con targa di prova intestata a [OSCURATO:PERSONA] e condotta da [OSCURATO:PERSONA], assicurata da [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.) , sul la quale era trasportata la signora [OSCURATO:PERSONA],dopo aver urtato contro un grosso masso subiva la rottura dell'albero di trazione. Il conducente perdeva il controllo del mezzo che precipitava in un burrone. [OSCURATO:PERSONA] riportava gravissimi danni alla persona, in particolare una paraplegia completa da trauma vertebro-midollare. 7.La S crivo e i suoi congiunti convenivano in giudizio il conducente, Sascia S crivo , il proprietario del mezzo , il C lub C ittà di R isa , il presidente del club [OSCURATO:PERSONA] nonché la Federazione italiana fuoristrada, per ottenere il risarcimento dei danni. 8. Il tribunale dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile esclusivo del sinistro e lo condannava, in solido con la Unipolsai , compagnia assicuratrice del veicolo per la r.c.a . subentrata a [OSCURATO:PERSONA] , a risarcire i danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], che quantificava in euro 1.352.227,00,nonché i danni non patrimoniali a favore dei congiunti della Scrivo, riconoscendo il diritto della Unipol di essere tenuta indenne dallo Scrivoper quanto fosse stata costretta a pagare in virtù della anzidetta solidarietà passiva alle parti attrici. Il giudice di primo grado riteneva responsabile del sinistro unicamente il conducentedel fuoristrada, il quale si poneva in marcia con un v ecchio fuoristrada, immatricolato da 18 anni , urta v a una grossa pietra, determinando la rottura improvvisa dell'albero di trazione,non riusciva a fare una manovra di emergenza atta a mettere in sicurezza il veicolo e i suoi passeggeri e, a causa della sua imprudenza nel mettersi in marcia con un fuoristrada non all’altezza del percorso difficoltoso, e della sua personale imperizia , che si traduceva nella incapacità di portare a termini una manovra d'emergenza adeguata, determinava la caduta del fuoristrada che precipitava nel burrone. Rigettava invece le domande nei confronti del C lub 4X4 , organizzatore del raduno di veicoli fuoristrada, e del suo presidente [OSCURATO:PERSONA], nonché della Federazione italiana fuoristrada. 9. Sascia S crivo proponeva appello , chiedendo si accertasse che il sinistro si era verificato per casofortuito e che si rigettasse la domanda nei suoi confronti; in via gradata, chiede va che si dichiarasse che il sinistro si era verificato per colpa esclusivao quanto meno concorrente del Club che aveva organizzato il raduno di fuoristrada , del suo presidente signor [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:PERSONA] e che tutti questi soggetti,solidalmente con la compagnia [OSCURATO:PERSONA], fossero condannati al risarcimento dei danni in favore degli attori. Chiedeva altresì che si dichiarasse l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla Fondiarianei suoi confronti. 10. Proponevano appello incidentale i signoriScrivo, chiedendo che si accertasse la colpa concorrente degli organizzatori del raduno e del presidentedel Club e che anche questi due soggetti fossero condannati , in solido con il conducente del veicolo, a risarcire tutti i danni subiti dagli attori,previa correzione dell'importo complessivo, che a causa di un errore materiale era stato indicato in 1.352.000 anziché 1.452.000 euro. 11. La sentenza qui impugnata ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta la responsabilità di S crivo Sas cia, fondata sull'articolo 2054, primo comma , c.c., che pone a carico del conducente e in favore anche del trasportato una presunzione di colpa, superabile con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, prova che la corte d’appello afferma non sia stata offerta dallo Scrivo. Anche i l giudice dell’im pugnazione valorizza le circostanze che lo S crivo si poneva , per partecipare al raduno di fuoristrada,alla guida di un veicolo immatricolato già da 18 anni, non di sua proprietà,senza verificare preventivamente che le sue condizioni di manutenzione fossero sufficienti a renderlo idoneo a affrontare in sicurezza il tipo di percorso fuoristradaprevisto. Anche in relazione alla imperizia, la sentenza impugnata conferma la valutazione del giudice di prime cure, rilevandoche il tempo di reazione impiegato dallo Scrivo prima di frenare fu obiettivamente inadeguato. 11.2. La Corte d'appello dichiara inammissibile il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] volto all'accertamento della colpa esclusiva o concorrente,con relativa graduazione di responsabilità, del C lub 4X4, del LetterioRizzo e della Federazione I taliana F uoristrada , in quanto la ritiene domand a nuov a, non avendo egli in primo grado mai chiesto accertarsi la responsabilità di questi soggetti in ordine al sinistro. 11.3. Accoglie invece l'appello incidentale proposto dai signori Scrivo, volto ad accertare la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del Club 4X4, affermando che la manifestazione di raduno di fuoristrada andava ricondotta nell'ambito di operatività dell'articolo 2050 c.c., potendosi considerare attività pericolosa,come già indicato dalla Cassazione con sentenze n. 25421 del 2017 e n. 860 del 2015 . Affermata la responsabilità del Club 4X4e del Rizzo per attività pericolosa, esclude che sia stata fornita da parte loro la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e , in accoglimento dell'appello incidentale dei danneggiati, condanna il Club 4X4 e il sig.Rizzo,in soli d o tra loro nonché con S crivo Sas cia e U nipolsai e a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi congiuntile somme rispettivamente liquidate. [OSCURATO:PERSONA] Propongono ricorso principale il Club 4X4 Città di Risa e il sig. R i zz o Letterio,articolato in quattro motiv i . Con il primo motivodenunciano l'incongruità della sentenza d'appello, che,da una parte, ha dichiarato inammissibili ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.le domande proposte dallo S crivo Sas cia nei confronti del C lub 4X4, del Rizzo edella [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra , ha ritenuto fondato l'appello incidentale dei danneggiati volto ad ottenere l'accoglimento della domanda da loro proposta nei confronti degli stessi soggetti in solido con lo Scrivo e con la Unipolsai, ritenen do che sussistesse interesse alla impugnazione incidentale pur avendo già l'Unipolsai dato esecuzione alla sentenza di primo grado. Sostengono i ricorrenti che Unipol avrebbe non già pagato in adempimento del d ispositivo di condanna recato dalla sentenza d i primo grado ma in esecuzione di una transazione tra le parti,per cui gli Scrivo avrebbero rinunciato al vincolo di solidarietà, l' U nipol non avrebbe impugnato e i danneggiati non avrebbero avuto interesse ad impugnare la sentenza,mancando una utilità concreta per i beneficiari della condanna di primo grado all'accoglimento dell'appello. Sostengono i ricorrenti che i danneggiati avrebbero potuto proporre solo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, per cui l'appello inc identale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo già percepito gli Scrivo tutto quanto loro dovuto in ragione dell a intervenutatransazione con Unipol. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 2050 c.c., sostenendoche erroneamente si è ricondotta la semplice organizzazione di una manifestazione di fuoristrada amatorialealla gestione di una attività pericolosa, facendone derivare la configurabilità della relativa ipotesi di responsabilità in capo agli organizzatori. I ricorrenti sostengono che la causa es clusiva e determinante del sinistro siada individuare nel guasto meccanico verificatosi a carico del vetusto autoveicolo condotto dallo S cr ivo , sul quale viaggiava la danneggiata, che nel percorrere un tratto in salita urta va contro un grosso masso determinando la rottura dell'albero di trazione con conseguente perdita di aderenza al suolo, e nella troppo lenta reazione dello Scrivo nell’azionare il dispositivo di frenata. Individuano in questi elementi la causa esclusiva sopravvenuta del danno, tale da far venir meno ogni nesso causale tra l'evento e la presunta attività pericolosaesercitata dagli organizzatori, in conformità con alcuni precedenti di legittimità (Cass. n.5254 del 2006, Cass. n. 5839 del 2007, Cass. n. 25 del 2010). Aggiungono di ave r posto in essere tutte le cautele ordinarie a contenere il rischio nei limiti del tipo di attività che si andava a svolgere, non potendo pretendersi che l'organizzatore di un rally automobilistico fuoristrada andasse a verificare le condizioni degli automezzi né la perizia dei conducenti. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la viol azione e falsa applicazione dell'articolo 2050 c.c. l à dove la Corte d'appello ha affermato che gli organizzatori non avrebbero fornito la prova liberatoria dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e sottolineano di aver org anizzato un raduno di fuoristrada non agonistico, con itinerario des critto , che si svolgeva nella zona dei Monti P eloritani e quindi , da un lato , i partecipanti sapevano che l'itinerario si snodava su strade di montagna , dall’altro era inesigibile e anche praticamente non effettuabile la delimitazione del tracciatoda parte degli organizzatori. Segnalano che l'obbligo dell'organizzatore di una manifestazione sportiva si sostanzia nei doveri di informazione e cautela e non può tradursi in un obbligo di rimozione del rischio (richiamando l’insegnamento di Cass. n . 18903 del 2017 ) . Aggiungono che era inesigibile la verifica degli autoveicoli e della capacità di guida dei partecipanti,come pure era inesigibile la pretesa di installare barrier e di protezione lungo tutto il percorso,che prevedeva l'attraversamento di mulattiere e vecchi sentieri di montagna. Con il quarto motivo deducono la violazione dell'articolo 91 c.p.c., segnalando che la Corte d'appello, in violazione del principio di soccombenza,non ha condannato lo [OSCURATO:PERSONA] nei loro confronti al pagamento delle spese legali, benché la domanda proposta nei loro confronti dallo Scrivo fosse stata dichiarata inammissibile, da cui la sua integrale soccombenza nei loro confronti. Ugualmente errata segnalano che sia la sentenza impugnata là dove, pur avendo dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova la domanda di regresso spiccata dalla Unipolsai nei loro confronti, la Corte d'appello ometteva poi di condannare Unipolsai al pagament o in loro favore delle spese del secondo grado di giudizio. Resistono con distinti controricorsi la danneggiata principale [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia di assicurazione danneggiante Unipol. Nel suo controricorso, [OSCURATO:PERSONA] chiarisce alcune circostanzedi fatto che non emergono con chiarezza dal ricorso introduttivo : ricorda che il giorno del raduno [OSCURATO:PERSONA],che doveva partecipare al raduno con il suo fuoristradasul quale doveva prendere posto la Scrivo, ebbe un guasto meccanico e a causa di quel guasto lo [OSCURATO:PERSONA] offrì allo Yesser e alla [OSCURATO:PERSONA], che doveva viaggiare come trasportata sulla vettura del Yesser,di partecipare all'evento a bordo del fuoristrada in suo possesso. Nel proprio controricorso , U nipolsai eccepisce pr eliminarmente l’improcedibilità del ricorso avversario per mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata. L’eccezione è però infondata, perché nel fascicolo di parte ricorrente è stata prodotta la copia notificata della sentenza impugnata. Procedendo all’esame nel merito, i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili. In relazione al primo motivo di ricorso, come emerge anche dal controricorso della Scrivo, i danneggiati hanno concluso effettivamente un accordo transattivo con la Unipol sai, che ha provveduto al pagamento, ed un distinto accordo con la Federazione italiana fuoristrada e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, nei confronti delle quali non hanno più coltivato la causa. Non hannoinvece concluso alcun accordo transattivo con il Club 4X4 e col Rizzo, per cui, nei loro confronti non hanno rinunciato alla prosecuzione del giudizio né alla solidarietà. L’appello dei danneggiati nei confronti degli odierni ricorrenti era teso ad ottenere il risarcimento d ella differenza tra quanto percepito dall’assicurazione e l’integrale risarcimento del danno, ovvero dell’importo che aveva n o rinunciato ad ottenere dalla Unipol per concludere la transazione. Quindi, permaneva l’ interesse dei danneggiati ad impugnare la sentenza di primo grado nei confronti degli organizzatori del raduno. In relazione al secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e con i quali si denuncia la violazione dell'articolo 2050c.c., effettivamente in appello i ricorrenti non hanno neppure contestato la qualificazione in termini di attività pericolosadel raduno di fuoristrada da loro organizzato, operata dalla Corte d'appello. La riconducibilità della fattispecie al l’ipotesi di responsabilità speciale di cui all’art. 2050 c.c. può ritenersi essere passata in giudicato. Ed in effetti, i ricorrenti anche in questa sede non contestano la qualificazione giuridica, ma l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, là dove ha ritenuto che non avesserofornito la prova liberatoria,l'accertamento della pericolosità in concreto effettuato dal giudice di merito, l’esclusione del caso fortuito. Si tratta di considerazioni volte in larga misura a contestare gli esiti dell’accertamento in fatto, sotto questo profilo inammissibili in questa sede. Si aggiunga che la decisione impugnata è ampiamente conforme ai principi di diritto già espressi dalla giurisprudenza di legittimità là dove la corte di merito ritiene qualificabile, previo accertamento in fatto, la manifestazione di fuoristra da nell’ambito dell’ attività pericolosa ed esclude, mediante verifica in concreto, che le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti, potesse integrare gli estremi della prova liberatoria. Parimenti, è corretta la decisione là dove non equipara l’imperizia mostrata dal conducente nella condotta di guida e nell’affrontare il tracciato predisposto dagli organizzatori a una condotta connotata da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da recidere il nesso causale tra il sinistro e le caratteristiche del raduno. Questa Corte ha già affermato che l'organizzatore di una attività sportiva (nel caso considerato dalla sentenza citata, "rafting") che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell’ambito della diligenza richiesta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (Cass. n. 18903 del 2017). Deve ritenersi che, in relazione all’attività pericolosa costituita dalla organizzazione di un raduno di fuoristrada per la percorrenza di un tracciato extraurbano, da un lato, non sia sufficiente ad integrare gli estremi della prova liberatoria in capo agli organizzatori del raduno l’aver fornito ai partecipanti informazioni sul tracciato, ove le stesse non risulta che siano state accompagnate dalla evidenziazione dei punti di maggiori difficoltà, dalla indicazione degliaccorgimenti da adottare per affrontarli in sicurezza e dalla indicazione di tracciati alternativi adottabili in caso di difficoltà; dall’altro , che ai fini di una ad eguata prova liberatoria l’organizzatore deve associare informazioni adeguate ad una verifica preliminare sulla almeno apparente idoneità dei mezzi, tenuto conto anche delle condizioni di vetustà di essi ad affrontare il percorso e sulla esperienza dei conducenti in relazione al tipo di percorso. Del pari, non può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l’eventuale responsabilità degli organizzatori del raduno e i danni da esso derivanti, la condotta imperita alla guida di uno dei conducenti degli automezzi, non essendo un elemento eccezionale ed imprevedibile tale da determinare l’interruzione del nesso causale. Il quarto motivo è invece fondato. Effettivamente, la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA], proposta per la prima volta in appello, nei confronti degli odierni ricorrenti, non lo ha poi condannato a rifondere le spese di lite nei loro confronti. Del pari, è errata la sentenza impugnata là dove, pur avendo dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova la domanda di regresso spiegata dalla Unipolsai nei loro confronti (che infatti la Unipol, nel proprio controricorso, segnala che proporrà in separato giudizio) la Corte d’appello ha poi omesso di condannare Unipolsai nei confronti del Rizzo e del Club 4X4 Città di Risa al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va pertantocassata. Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito sul punto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. vanno condannati a pagare , in via solidale, le spese del giudizio di appello in favore de i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Club 4X4 Città di Risa, che si liquidano come al dispositivo; le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e la Unipol vanno compensate , in considerazione del parziale accoglimento ; le spese del giudizio di legittimità sostenute da [OSCURATO:PERSONA] vanno poste a carico dei ricorrenti e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, d ichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. a rifondere in solido ai ricorrenti le spese del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre contributo forfettario alle spese generali ed accessori; compensa le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.; pone a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legitt