CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2021
Cassazione n. 32780/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La direzione della casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto che i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. potessero usufruire di un periodo di permanenza all'aperto, quotidiana, di due ore, comprensive anche di un'ora di socialità nella saletta ricreativa. Il magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 28 settembre 2020, ha accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], disponendo che al detenuto fosse consentito di "fruire quotidianamente sia di due ore di permanenza all'aria aperta che di un'ora nelle sale interne adibite allo svolgimento di attività in comune". A norma dell'art. 41-bis, comma 2-quater lettera f), ord. pen. è consentito disporre, nei confronti dei detenuti sottoposti a speciale regime detentivo, la limitazione della permanenza all'aperto ad una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo stabilito, dall'art. 10, comma primo, ord. pen. nella formulazione anteriore al d.lvo n. 123/2018, in "... due ore al giorno ... ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali". Con la circolare 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che disciplina il trattamento dei detenuti in regime speciale, è prevista la permanenza all'aperto per non più di due ore e lo svolgimento di attività in comune per un'ora al giorno, rimettendo alla scelta di ciascun detenuto come trascorrere le due ore al di fuori della cella, se entrambe all'aria aperta ovvero se una'all'aria aperta e una per attività in comune. Tale previsione, che non consente al detenuto di fruire sia di due ore all'aria aperta e di un'ora di attività comune, è stata ritenuta inosservante del precetto normativo dettato, nel caso di regime detentivo speciale, dall'ordinamento penitenziario, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza. 2. Con ordinanza depositata in data 6 agosto 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, osservando, in particolare, che la novella introdotta con il d.lvo n. 123/2018, che ha modificato l'art. 10 - aumentando l'orario riservato alla permanenza all'aperto a quattro ore giornaliere, riducibili a non meno di due - senza peraltro modificare la norma di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. nella parte in cui fa rinvio all'art. 10, comma primo, ord. pen., non può essere interpretata nel senso di una tacita abrogazione del rinvio al limite minimo di cui all'art. 10, atteso che anche la normativa di cui al d.P.R. n. 230/2000 riconosce che solo per motivi eccezionali può essere ridotta la permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno. 3. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lettera f) ord. pen. osservando che: - la circolare 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all'aria aperta poteva avere durata massima di due ore e minima di un'ora; - la giurisprudenza aveva ritenuto la previsione indicata in violazione della norma di legge, intrepretata nel senso che il limite minimo di un'ora era giustificato solo in presenza di motivi eccezionali; - detta lettura della norma non era condivisibile, in quanto la disposizione in esame rinviando all'art. 10, comma primo, richiama il limite quantitativo minimo in esso previsto, ma non anche la necessità che vi siano motivi eccezionali; - il divo n. 123/2018 aveva modificato l'art. 10 ord. pen., senza peraltro coordinare alla novella l'art. 41-bis, di tal che il rinvio all'art. 10, comma primo, ord. pen. - che nel testo attuale non disciplina più il limite minimo inderogabile - deve intendersi tacitamente abrogato; - per i detenuti sottoposti a regime detentivo speciale opera il disposto che stabilisce il limite massimo di permanenza all'aria aperta di due ore, e il limite minimo di un'ora, come anche ancora previsto dal d.P.R. n. 230/2000. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Viene posta la questione se sia consentito all'amministrazione, in assenza di motivi eccezionali, determinare, per i detenuti in regime differenziato, la permanenza all'aria aperta nel tempo massimo di due ore, comprensivo però dell'ora di socialità nella saletta ricreativa interna.Sul punto, è consolidata la giurisprudenza in senso negativo ( Sez. 1, n. 44609 del 27/06/2018,Rv. 274026;Sez. 1, n. 17580 del 28/02/2019 Rv. 275333; Sez. 1, n. 24827 del 20.3.2019; Sez. 1, n. 18898 del 21.3.2019). Il ricorso ha intesso contrastare detto orientamento evidenziando quanto disposto dalla novella introdotta con d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123. La disposizione di cui all'art. 10 ord. pen. è stata modificata nel senso che ai detenuti comuni è riconosciuto il diritto di permanere all'aria aperta, ogni giorno, per almeno quattro ore, limite che può essere ridotto a due ore al giorno solo per "giustificati motivi". Il legislatore non è intervenuto sulla disciplina relativa ai detenuti in regime differenziato, e ciò dovrebbe intendersi, secondo la lettura proposta dal ricorrente, come tacita abrogazione del richiamo, contenuto dall'art. 41-bis, comma 2-quater lettera f), ord. pen., all'art. 10, comma primo, ord. pen., che nell'attuale formulazione non contiene più alcuna indicazione in ordine al limite minimo di permanenza all'aria aperta. Il collegio ritiene che l'interpretazione proposta sia manifestamente :OpígtinTO infondata e che debba esserepl consolidato orientamento della giurisprudenza. Invero, il mancato coordinamento espresso della menzionata norma di cui all'art. 41-bis ord. pen. con il nuovo testo dell'art. 10 ord. pen. determina un'incongruenza nel testo normativo, che va risolta intendendo il richiamo contenuto nell'art. 41-bis ord. pen. come "fisso" alla norma di cui all'art. 10 ord. pen., nel testo anteriore alla riforma. Il diverso percorso ermeneutico proposto dal ricorrente - che avrebbe come esito l'eliminazione della previsione di un limite minimo inderogabile dall'amministrazione - è, infatti, contrario alla ratio dell'intervento riformatore, che, come visto, ha aumentato il periodo di permanenza all'aria aperta per i detenuti comuni. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricor