CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 35903/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 19002-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale ultim a , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 76, è elettivamente domiciliato – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 202 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 febbrai o 2017 (R.G.N. 3925/2014). R.G.N.19002/2017 Cron. Rep. C.C. 28/09/2023 giurisdizione Pensione liquidata dalla Cassa ragionieri e periti commerciali. Totalizzazione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di accertare l’illegittimità della liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione secondo la disciplina dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e ha rivendicato l’applicazione del più favorevole regime previsto dal comma 5 della medesima disposizione, che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha negato in ragione del mancato compimento del settantesimo anno di età alla data della domanda (febbraio 2007). Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, evidenziando che gl’iscritti alla Cassa maturano il diritto a pensione con vent’anni di contributi, solo se abbiano compiuto settant’anni di età. 2.–Con sentenza n. 202 del 2017, depositata il 13 febbraio 2017, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame del ragionier Primerano e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della liquidazione della pensione effettuata dalla Cassa e ha condannato quest’ultima a riliquidare il trattamento previdenziale in conformità all’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la posizione del ragionier Primerano, già iscritto alla Cassa alla data del 31 dicembre 1991, è disciplinata dall’art. 51, comma 1, del Regolamento di esecuzione, deliberato il 20 dicembre 2003 . Tale previsione conferma il requisito contributivo minimo di vent’anni per l’erogazione della pensione diretta di vecchiaia. L’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006 «prevede che si applichi –per il periodo contributivo relativo alla gestione – il sistema di calcolo della pensione di vecchiaia previsto dall’ordinamento della gestione stessa, alla sola condizione che il requisito contributivo maturato nella -3 - gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, senza richiamare in alcun modo il requisito anagrafico» (pagina 4). 3.–[OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 26 luglio2017 e affidato a un unico, complesso, motivo, illustrato da memoria. 4.– Resiste il ragionier e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, notificato il 21 agosto2017, egualmente illustrato da memoria. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006 con riferimento all’art. 51 del previgente Regolamento di esecuzione della Cassa. Avrebbe errato la Corte territoriale nelreputare sufficiente, ai fini della liquida zione del la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, il solo requisito contributivo di vent’anni e nel prescindere del tutto dal requisito anagrafico, ad onta dell’inscindibile connessione tra i due requisiti. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Non è controverso, in fatto, che il ragioniere [OSCURATO:PERSONA], il 27 febbraio 2007, abbia richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione. -4 - 4.–Per quel che attiene alla totalizzazione, gli enti previdenziali privatizzati, fra i quali si annovera l’odierna ricorrente , sono assoggettati alle previsioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, che, al comma 3, così dispone: «Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri: a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. È comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all’1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall’applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest’ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;c) l’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all’allegato 1». -5 - L’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, al comma 4, puntualizza che: «I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all’allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l’introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni». L’art. 4, al comma 5, racchiude la disposizione derogatoria che la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al ragioniere Primerano, in virtù di un’interpretazione del dato normativo che la Cassa ricorrente, in questa sede, censura: «In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo atale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima». 5.–Le disposizioni citate si raccordano all’art. 51 del Regolamento di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], in vigore fino al dicembre 2012 e applicabile ratione temporis. La menzionata disciplina interna, debitamente trascritta dalla Cassa, al comma 1 così stabilisce: «A far tempo dal primo gennaio 2004, gli iscritti con decorrenza anteriore a tale data maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno trenta anni complessivi di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero al compimento del settantesimo anno di età con venticinque anni di anzianità contributiva. Per coloro che risultavano iscritti al 31 dicembre 1991, detta anzianità venticinquennale resta confermata a venti anni. La pensione di vecchiaia è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa». -6 - Il trattamento pensionistico si compone della quota retributiva, determinata alla stregua dell’art. 50 del Regolamento, e della quota contributiva, computata trasformando in rendita il montante risultante dalla posizione contributiva individuale, sulla base di un coefficiente relativo all’età effettivamente compiuta dall’iscritto alla data della domanda (art. 51, comma 2, del medesimo Regolamento di esecuzione). 6.–Il ragioniere Primerano, iscritto alla Cassa a decorrere dal 6 novembre 1987, invoca l’applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006 edell’art. 51, comma 1, secondo periodo, del predetto Regolamento, che, a beneficio degl’iscritti alla data del 31 dicembre 1991, conferma il requisito contributivo di vent’anni. La sentenza impugnata e la parte controricorrente considerano tale requisito necessario e sufficiente, per accedere alla disciplina di favore delineata dall’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006, sul presupposto che tale disciplina non rechi alcuna menzione del requisito anagraficoe consideri imprescindibile la sola anzianità contributiva. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dal canto suo, contesta l’interpretazione estensiva così prospettata e fa leva sull’indissolubi l e legame che intercorre tra il requisito anagrafico e il requisito contributivo. 7.–Le censure della ricorrente colgono nel segno. 7.1.–Non possono trarsi elementi risolutivi dall’ argumentum ex silentioe dal mero fatto che la disciplina in esame non proferisca parola sul requisito anagrafico, perattardarsi sul solo requisito contributivo. La disposizione dev’essere interpretat a in tutt i gli enunciati che concorrono a illuminarne il senso, anche in chiave sistematica. L’applicazione della speciale disciplina dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006 è subordinata alla condizione che « il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia». -7 - Per espressa previsione di legge, occorre avere riguardo al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e, in tale prospettiva, il requisito anagrafico riveste un ruolo cruciale, immanente allestesse peculiarità d el trattamento in esame . Anche nella disciplina della totalizzazione,tratteggiata dal d.lgs. n. 42 del 2006, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia non si può considerare l’anzianità contributiva come elemento a sé stante, disancorato dal presupposto anagraficocon il quale deve coesistere. 7.2.– Tali conclusioni sono corroborate dal richiamo del l’ art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006 alla disciplina adottata dagli enti previdenziali privatizzati, richiamo che,nel caso di specie , si riferisce all’art. 51, comma 1, del Regolamento della Cassa. Tale disciplinagradua il requisito contributivo in rapporto all’età e conferisce, dunque, un primario rilievo al requisito anagrafico, dal quale non può essere disgiunta l’individuazione di quella che è l’anzianità minima di contribuzione. Le previsioni citate, nel loro tenore letterale e nella loro correlazione sistematica, affiancano sempre il requisito contributivo a quello anagrafico , innalza t o a settant’anni a fronte del decrescere dell’anzianità contributiva a venticinque anni e, per gl’iscritti al 31 dicembre 1991, a vent’anni. I due requisiti coesistono e si combinano in varia guisa, nel quadro di un bilanciamento che non può non valutarli entrambi. 7.3.–Infine, occorre rilevareche la disposizione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006 si atteggia come deroga alla normativa generale dettata dal comma 3. In tal senso depone, in modo inequivocabile, l’incipit«In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4». Il dato testuale impone, dunque,d’interpretare in modo restrittivo quella che si configura come un’eccezione alla regola generale, sancita dai commi 3 e 4, e di confermare, in difetto di univoci elementi testuali -8 - di segno contrario, la necessità della compresenza del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva. 8.–Incorrono, pertanto, nelle violazioni di legge denunciat e dalla ricorrente le statuizioni della sentenza impugnata, nella parte in cui postulano l’irrilevanza del requisito anagrafico ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2006, per attribuire valore dirimente al requisito contributivo minimo considerato in astratto, a prescindere dall’età anagrafica cui necessariamente si correla, variando in funzione di essa. 9.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto. 10.–La sentenza d’appello è cassata. 11.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la domanda del ragioniere Primerano alla stregua dei principi di diritto affermati nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la c