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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 12838/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11892/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio Ontier Italia. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1099/2021, pubblicata in data 29.10.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti Raff a ella Dell’Atti e [OSCURATO:PERSONA] , esponendo di aver Oggetto: mediazione ricevuto dagli ingiunti l’incarico di mediazione per la ricerca e l’acquisto di un immobile; di aver messo in contatto i contraenti e di aver comunicato verbalmente agli acquirenti, in data 23.3.2015, l’accettazione della proposta di acquisto per il prezzo di € 150.000,00, di cui € 5.000 da versare a titolo di caparra confirmatoria ed il saldo, di € 145.000,00, da utilizzare per l’estinzione di un mutuo ipotecario acceso dai venditori; di aver inoltrato in data 30.3.2015 una email di conferma dell’accettazione e di aver appreso solo successivamente che il saldo del mutuo da rimborsare assommava ad € 175.000,00, circostanza di cui aveva immediatamente reso edotti i resistenti, ottenendo una dilazione del termine per la stipula del definitivo; che le parti non avevano raggiunto un nuovo accordo sul prezzo, ma che la provvigione era maturata già per effetto della stipula del preliminare.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione scritta di accettazione della loro proposta entro il termine perentorio del 23.3.2015 e che la successiva e-mail del 30.3.2015 non era stata inviata anche a [OSCURATO:PERSONA], per cui il preliminare non poteva ritenersi perfezionato, non essendo dovuta alcuna provvigione.

All’esito il Tribunale, ritenute irrilevanti le prove articolate dalla ricorrente, ha revocato il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda di pagamento.

La sentenza è stata confermata dalla Corte territoriale di Genova.

Anche secondo il giudice distrettuale, il preliminare non era stato perfezionato, poiché nessuna accettazione scritta era stata comunicata agli acquirenti entro il termine perentorio fissato nella proposta irrevocabile, essendo inefficace un’eventuale comunicazione verbale.

Non vi era prova che il mediatore, benché ne fosse a conoscenza, avesse comunicato agli opponenti l’intervenuto mutamento delle richieste economiche del venditore (il pagamento, a titolo di prezzo, dell’ulteriore somma di € 30.000,00 per estinguere il mutuo contratto dai venditori e per liberare l’immobile): un’eventuale ratifica dell’operato della mediatrice era pertanto riferibile alla proposta originaria, ormai superata, potendo gli opponenti rifiutare comunque la provvigione, per aver la controparte violato gli obblighi informativi riguardo alle circostanze che avevano influito sulla conclusione dell’affare.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA]Atti e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1754, 1755, 2697 c.c., 112, 115, 116, 132 n. 4, 184 e 356 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che il preliminare potesse perfezionarsi solo mediante la comunicazione scritta - entro il termine perentorio del 23.3.2015 - dell’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto formulata dai resistenti.

Si sostiene che detta proposta non imponeva alcuna onere di forma per la comunicazione dell’accettazione e che, anche quando è imposto il rispetto della forma scritta a pena di invalidità del contratto, solo la accettazione e la proposta devono rispettare tale requisito formale mentre la relativa comunicazione può essere effettuata anche verbalmente, occorrendo quindi ammettere la prova per testi richiesta dalla ricorrente, volta a dimostrare l’avvenuta comunicazione verbale del perfezionamento del contratto in data 23.3.2015.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1754, 1755, 1399, 1711, 2697 c.c., 112, 113, 115, 116, 132 n. 4 e 184 c.p.c., per aver la pronuncia immotivatamente trascurato che gli acquirenti, ricevuta la comunicazione scritta dell’accettazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano chiesto di differire il termine di conclusione del definitivo, ratificando l’operato del mediatore.

I due motivi sono infondati.

La necessità di una comunicazione scritta dell’accettazione entro il termine perentorio del 23.3.2015 appare desunta dal particolare contenuto e dal tenore letterale della proposta di acquisto, che – secondo la Corte di merito – avrebbe perduto effetto qualora, nel termine perentorio fissato dai resistenti, fosse pervenuta una semplice comunicazione orale di accettazione.

Il relativo apprezzamento, che ha riguardo alla ricognizione della concreta volontà negoziale, attiene al giudizio di fatto: l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo sulla logicità della motivazione.

Per dedurre la violazione dei citati canoni interpretativi, occorreva tuttavia precisare in qual modo il ragionamento del giudice se ne fosse discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione denunciata, si è tradotta, nella specie, nella mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass.15798/2005; Cass. 1754/2006; Cass. 24539/2009; Cass.13587/2010; 25728/2013; Cass. 28319/2017; Cass. 6735/2019; Cass. 13163/2019; Cass. 9461/2021).

Non è pertanto in discussione – né può ritenersi disatteso – l’orientamento di questa Corte secondo cui, p er osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene, circostanza che può esser provata per testi, indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. civ.: Cass. 2082/1972; Cass.2262/1984; Cass. 8328/1997; Cass. 1462/2023 secondo cui a nche nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, laforma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dallaforma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenutaaccettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loroconclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazionescritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione;conf.

Cass. 25923/2014).

Non può affatto escludersi che, come nel caso in discussione, colui che formuli una proposta irrevocabile di acquisto possa espressamente concordare che gli pervenga, entro un termine perentorio, a pena di inefficacia della proposta, una comunicazione scritta di accettazione, per avere certezza del regolare perfezionamento del negozio e per precostituirsi una prova documentale della conclusione dell’affare, al qual fine non sarebbe sufficiente una comunicazione orale dell’intervenuta accettazione.

Appare incensurabile anche la mancata ammissione della prova orale volta a dimostrare l’avvenuta comunicazione orale dell’accettazione nel termine fissato dai proponenti, non potendo detta comunicazione –per espressa previsione della proposta – dar corso al perfezionamento del preliminare.

1.1. Quanto all’intervenuta ratifica della condotta della mediatrice, il ricorso non si confronta con le conclusioni della sentenza, secondo cui, dopo la scadenza della proposta, erano mutate le richieste economiche della venditrice e il contratto non poteva più concludersi alle condizioni originarie, occorrendo un nuovo accordo che non era stato raggiunto.

Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine fissato dal proponente, della facoltà di accettare la proposta irrevocabile , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 c.c., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, con la conseguenza che la manifestazione della volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente, equivale ad unanuova proposta che richiede, per la conclusione del contratto, una nuova accettazione (Cass. 5423/1992, Cass. 15411/2013; Cass. 20853/2014).

Pertanto, con la scadenza del termine del 23.3.2015, la proposta irrevocabile aveva perduto effetto e la successiva comunicazione di accettazione del 30.3.2015 poteva valere solo come nuova proposta, occorrendo una nuova accettazione scritta dei promissari acquirenti, conforme nei contenuti alla proposta, non essendo sufficiente una semplice richiesta di differimento del termine di stipula della vendita, dovendo tenersi conto che, nel frattempo, erano mutati i termini economici dell’operazione di scambio, con la necessità di versare un importo aggiuntivo a titolo di prezzo, questione su cui le parti non avevano raggiunto un nuovo accordo.

2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1754, 1755, 1759, 2697 c.c. 112, 113, 115, 116, 132 n. 4 183 e 184 c.p.c., per aver la sentenza respinto la domanda di pagamento delle provvigioni in accoglimento di un’eccezione di inadempimento formulata tardivamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., non giustificata dalle difese della ricorrente e che, non essendo stata accolta in primo grado, doveva essere motivo di appello, non potendo essere semplicemente riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

La mancata comunicazione scritta di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto entro il termine fissato dal proponente, l’impossibilità di ritenere che i promissari acquirenti avessero ratificato la successiva condotta del mediatore e che, per le ragioni già evidenziate nell’esame delle precedenti censure, il preliminare di vendita si fosse realmente perfezionato, non consentivano l’accoglimento della domanda di pagamento della provvigione.

La dichiarata carenza dei presupposti per la maturazione del diritto azionato in giudizio è oggetto di un’autonoma ratio decidendi divenuta definitiva (per effetto del rigetto delle precedenti censure), da sola idonea a respingere il ricorso, rendendo irrilevante lo scrutinio delle denunciate violazioni processuali, la cui eventuale fondatezza non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza, non avendo la parte interesse a dolersene (cfr. Cass.18119/2020; Cass. 11493/2018; Cass. 2108/2012; Cass.9752/2017).

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11892/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio Ontier Italia. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1099/2021, pubblicata in data 29.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti Raff a ella Dell’Atti e [OSCURATO:PERSONA] , esponendo di aver Oggetto: mediazione ricevuto dagli ingiunti l’incarico di mediazione per la ricerca e l’acquisto di un immobile; di aver messo in contatto i contraenti e di aver comunicato verbalmente agli acquirenti, in data 23.3.2015, l’accettazione della proposta di acquisto per il prezzo di € 150.000,00, di cui € 5.000 da versare a titolo di caparra confirmatoria ed il saldo, di € 145.000,00, da utilizzare per l’estinzione di un mutuo ipotecario acceso dai venditori; di aver inoltrato in data 30.3.2015 una email di conferma dell’accettazione e di aver appreso solo successivamente che il saldo del mutuo da rimborsare assommava ad € 175.000,00, circostanza di cui aveva immediatamente reso edotti i resistenti, ottenendo una dilazione del termine per la stipula del definitivo; che le parti non avevano raggiunto un nuovo accordo sul prezzo, ma che la provvigione era maturata già per effetto della stipula del preliminare. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione scritta di accettazione della loro proposta entro il termine perentorio del 23.3.2015 e che la successiva e-mail del 30.3.2015 non era stata inviata anche a [OSCURATO:PERSONA], per cui il preliminare non poteva ritenersi perfezionato, non essendo dovuta alcuna provvigione. All’esito il Tribunale, ritenute irrilevanti le prove articolate dalla ricorrente, ha revocato il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda di pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte territoriale di Genova. Anche secondo il giudice distrettuale, il preliminare non era stato perfezionato, poiché nessuna accettazione scritta era stata comunicata agli acquirenti entro il termine perentorio fissato nella proposta irrevocabile, essendo inefficace un’eventuale comunicazione verbale. Non vi era prova che il mediatore, benché ne fosse a conoscenza, avesse comunicato agli opponenti l’intervenuto mutamento delle richieste economiche del venditore (il pagamento, a titolo di prezzo, dell’ulteriore somma di € 30.000,00 per estinguere il mutuo contratto dai venditori e per liberare l’immobile): un’eventuale ratifica dell’operato della mediatrice era pertanto riferibile alla proposta originaria, ormai superata, potendo gli opponenti rifiutare comunque la provvigione, per aver la controparte violato gli obblighi informativi riguardo alle circostanze che avevano influito sulla conclusione dell’affare. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA]Atti e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1754, 1755, 2697 c.c., 112, 115, 116, 132 n. 4, 184 e 356 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che il preliminare potesse perfezionarsi solo mediante la comunicazione scritta - entro il termine perentorio del 23.3.2015 - dell’accettazione della proposta irrevocabile d’acquisto formulata dai resistenti. Si sostiene che detta proposta non imponeva alcuna onere di forma per la comunicazione dell’accettazione e che, anche quando è imposto il rispetto della forma scritta a pena di invalidità del contratto, solo la accettazione e la proposta devono rispettare tale requisito formale mentre la relativa comunicazione può essere effettuata anche verbalmente, occorrendo quindi ammettere la prova per testi richiesta dalla ricorrente, volta a dimostrare l’avvenuta comunicazione verbale del perfezionamento del contratto in data 23.3.2015. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1754, 1755, 1399, 1711, 2697 c.c., 112, 113, 115, 116, 132 n. 4 e 184 c.p.c., per aver la pronuncia immotivatamente trascurato che gli acquirenti, ricevuta la comunicazione scritta dell’accettazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano chiesto di differire il termine di conclusione del definitivo, ratificando l’operato del mediatore. I due motivi sono infondati. La necessità di una comunicazione scritta dell’accettazione entro il termine perentorio del 23.3.2015 appare desunta dal particolare contenuto e dal tenore letterale della proposta di acquisto, che – secondo la Corte di merito – avrebbe perduto effetto qualora, nel termine perentorio fissato dai resistenti, fosse pervenuta una semplice comunicazione orale di accettazione. Il relativo apprezzamento, che ha riguardo alla ricognizione della concreta volontà negoziale, attiene al giudizio di fatto: l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo sulla logicità della motivazione. Per dedurre la violazione dei citati canoni interpretativi, occorreva tuttavia precisare in qual modo il ragionamento del giudice se ne fosse discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione denunciata, si è tradotta, nella specie, nella mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass.15798/2005; Cass. 1754/2006; Cass. 24539/2009; Cass.13587/2010; 25728/2013; Cass. 28319/2017; Cass. 6735/2019; Cass. 13163/2019; Cass. 9461/2021). Non è pertanto in discussione – né può ritenersi disatteso – l’orientamento di questa Corte secondo cui, p er osservare il principio della cognizione, stabilito dal legislatore per il perfezionamento del contratto (art. 1326 c.c.), è sufficiente che il proponente conosca l'accettazione dell'altra parte in qualsiasi modo, anche mediante esibizione, e non consegna (art. 1335 c.c.), del documento che la contiene, circostanza che può esser provata per testi, indipendentemente dalla forma prescritta per la validità del contratto (art. 1350 cod. civ.: Cass. 2082/1972; Cass.2262/1984; Cass. 8328/1997; Cass. 1462/2023 secondo cui a nche nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, laforma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dallaforma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenutaaccettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loroconclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazionescritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione;conf. Cass. 25923/2014). Non può affatto escludersi che, come nel caso in discussione, colui che formuli una proposta irrevocabile di acquisto possa espressamente concordare che gli pervenga, entro un termine perentorio, a pena di inefficacia della proposta, una comunicazione scritta di accettazione, per avere certezza del regolare perfezionamento del negozio e per precostituirsi una prova documentale della conclusione dell’affare, al qual fine non sarebbe sufficiente una comunicazione orale dell’intervenuta accettazione. Appare incensurabile anche la mancata ammissione della prova orale volta a dimostrare l’avvenuta comunicazione orale dell’accettazione nel termine fissato dai proponenti, non potendo detta comunicazione –per espressa previsione della proposta – dar corso al perfezionamento del preliminare. 1.1. Quanto all’intervenuta ratifica della condotta della mediatrice, il ricorso non si confronta con le conclusioni della sentenza, secondo cui, dopo la scadenza della proposta, erano mutate le richieste economiche della venditrice e il contratto non poteva più concludersi alle condizioni originarie, occorrendo un nuovo accordo che non era stato raggiunto. Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine fissato dal proponente, della facoltà di accettare la proposta irrevocabile , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 c.c., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, con la conseguenza che la manifestazione della volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente, equivale ad unanuova proposta che richiede, per la conclusione del contratto, una nuova accettazione (Cass. 5423/1992, Cass. 15411/2013; Cass. 20853/2014). Pertanto, con la scadenza del termine del 23.3.2015, la proposta irrevocabile aveva perduto effetto e la successiva comunicazione di accettazione del 30.3.2015 poteva valere solo come nuova proposta, occorrendo una nuova accettazione scritta dei promissari acquirenti, conforme nei contenuti alla proposta, non essendo sufficiente una semplice richiesta di differimento del termine di stipula della vendita, dovendo tenersi conto che, nel frattempo, erano mutati i termini economici dell’operazione di scambio, con la necessità di versare un importo aggiuntivo a titolo di prezzo, questione su cui le parti non avevano raggiunto un nuovo accordo. 2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1754, 1755, 1759, 2697 c.c. 112, 113, 115, 116, 132 n. 4 183 e 184 c.p.c., per aver la sentenza respinto la domanda di pagamento delle provvigioni in accoglimento di un’eccezione di inadempimento formulata tardivamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., non giustificata dalle difese della ricorrente e che, non essendo stata accolta in primo grado, doveva essere motivo di appello, non potendo essere semplicemente riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Il motivo è inammissibile. La mancata comunicazione scritta di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto entro il termine fissato dal proponente, l’impossibilità di ritenere che i promissari acquirenti avessero ratificato la successiva condotta del mediatore e che, per le ragioni già evidenziate nell’esame delle precedenti censure, il preliminare di vendita si fosse realmente perfezionato, non consentivano l’accoglimento della domanda di pagamento della provvigione. La dichiarata carenza dei presupposti per la maturazione del diritto azionato in giudizio è oggetto di un’autonoma ratio decidendi divenuta definitiva (per effetto del rigetto delle precedenti censure), da sola idonea a respingere il ricorso, rendendo irrilevante lo scrutinio delle denunciate violazioni processuali, la cui eventuale fondatezza non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza, non avendo la parte interesse a dolersene (cfr. Cass.18119/2020; Cass. 11493/2018; Cass. 2108/2012; Cass.9752/2017). Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
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