CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27263/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio, n. 21; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale B. Buozzi, n. 77, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- pion, in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 viale B. Buozzi, n. 77, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – interventrice volontaria – avverso il decreto del Tribunale di Terni n. 9436/15, depositato il 13 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 ottobre 2015, il Tribunale di Terni ha accolto l'op- posizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di mandataria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo al passivo in via ipotecaria, limitatamente al ricavato della vendita degl'immobili sottoposti ad ipoteca, un credito di Euro 1.423.666,46, oltre interessi, a titolo di rimborso di un finanziamento fondia- rio concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. e garantito da ipoteca su fabbricati e terreni di proprietà della società fallita siti in Stroncone (TR). Premesso che il curatore non aveva contestato l'esistenza e la validità dell'ipoteca e l'opponibilità della stessa al fallimento, ritenuta sussistente an- che dal Giudice delegato, il Tribunale ha osservato che, in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'orientamento prevalente escludeva, in caso di fallimento del terzo datore d'ipoteca, l'ammissibilità dell'insinuazione al passivo del creditore ipotecario che non fosse anche cre- ditore del fallito, ammettendone soltanto la partecipazione alla fase della di- stribuzione del ricavato della vendita degl'immobili ipotecati, mediante una domanda di intervento modellata sull'istanza di cui all'art. 499 cod. proc. civ., previo avviso da parte del curatore ai sensi dell'art. 108, quarto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ha tuttavia ritenuto che tale principio dovesse essere riesaminato alla luce della nuova formulazione dell'art. 52, secondo comma, della legge fall., il quale impone l'osservanza del procedimento di cui al Capo V per l'accertamento di ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, salvo diverse disposizioni di legge. Rilevata infatti l'insussistenza di disposizioni che sottraggano il titolare dell'ipoteca concessa a garanzia di 2 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 un debito altrui all'onere di sottoporsi alla predetta verifica, ha ritenuto che in tal senso depongano anche l'art. 89, che prevede l'inclusione di tutti i tito- lari dei predetti diritti nell'elenco compilato dal curatore, l'art. 92, che impone di comunicare agli stessi la possibilità di partecipare al concorso, e l'art. 107, terzo comma, che non menziona più separatamente i creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile e i creditori ipotecari iscritti, nonché, sotto il profilo sistematico, l'art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che esonera il creditore fondiario dal concorso sostanziale ma non da quello formale, e l'art. 107 della legge fall., nella parte in cui, relativamente alle vendite fallimentari, limita l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile alla sola ipotesi di effettuazione delle stesse da parte del giudice delegato. Ha aggiunto che la notificazione dell'ordinanza di vendita ai creditori ipotecari è rivolta non già a consentirne la partecipazione ad un pro- cedimento di accertamento in sede di distribuzione, ma ad informarli della vendita in vista di un'eventuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 108, primo comma, ed ha concluso che, fermo restando che la partecipazione degli stessi al concorso è limitata ai beni gravati da ipoteca, anch'essi devono sot- toporsi all'accertamento del loro diritto ai sensi dell'art. 52, il quale deve avere ad oggetto esclusivamente la validità, l'attualità e l'opponibilità dell'i- poteca al fallimento. Ha escluso la riconducibilità della predetta domanda allo art. 103 della legge fall., il quale si riferisce soltanto alle domande di restitu- zione e rivendicazione, affermando che, poiché l'art. 93 non prevede un ter- tium genus tra le stesse e quelle di ammissione al passivo, le domande di accertamento del diritto di garanzia vanno inquadrate tra queste ultime, e precisando che la verifica deve avere ad oggetto anche il credito vantato nei confronti del debitore principale, la cui estraneità al procedimento non esclude la facoltà dei creditori di sollevare le eccezioni opponibili allo stesso, né com- porta limitazioni al suo diritto di difesa, avuto riguardo all'efficacia meramente endofallimentare dell'accertamento. 2. Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memo- ria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la Do- bank S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spiegato intervento 3 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 volontario nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA]., in qualità di mandataria dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., succeduta nel credito garantito dall'ipoteca con atto di cessione del 21 giugno 2019, stipulato con l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., resasi a sua volta cessionaria del credito con atto del 24 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la falsa ap- plicazione degli artt. 52 e 93 della legge fall., sostenendo che, nel ritenere ammissibile l'insinuazione al passivo del creditore titolare di un'ipoteca con- cessa dal fallito per un debito altrui, il decreto impugnato non ha tenuto conto della lettera di tali disposizioni, la seconda delle quali menziona esclusiva- mente le domande di rivendicazione e restituzione, in tal modo confermando la riferibilità della prima ai soli diritti reali e personali. Afferma che, nel rifor- mulare l'art. 52, il legislatore ha inteso trasfondervi la disposizione dell'art. 103, che imponeva l'applicazione del procedimento di cui agli artt. 93 e ss. per le predette domande, nonché assoggettare al concorso formale l'accerta- mento dei diritti reali immobiliari, precedentemente escluso dalla competenza del tribunale fallimentare, senza ricomprendervi anche i diritti reali di garan- zia, ai cui titolari il curatore deve dare soltanto notizia del completamento delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 107, restando i loro crediti as- soggettati a verifica nella fase successiva alla liquidazione del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 108. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art.115 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere provato il diritto vantato dall'[OSCURATO:SOCIETA], in virtù della mancata proposizione di contestazioni nella fase di verificazione, il decreto impugnato non ha considerato che il principio di non contestazione non trova applicazione alla fase di accertamento del pas- sivo, in ragione sia del ruolo istituzionale svolto dal curatore a tutela della massa dei creditori, sia dell'incompatibilità della sua posizione di parte in senso meramente processuale con la disponibilità dei diritti, che costituisce il fondamento del predetto principio. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che, nel ritenere provato il 4 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 diritto di garanzia, sulla base di quanto affermato dal Giudice delegato, Data pubblicazione 07/06/2022il Tri- bunale non ha considerato che la dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza d'insinuazione al passivo per difetto di legittimazione ad causam, in quanto fondata sull'inidoneità in astratto dei fatti prospettati a fondare il diritto azio- nato, determinava il difetto di potestas judicandi del Giudice che l'aveva pro- nunciata, con la conseguenza che le argomentazioni di quest'ultimo relative al merito dovevano ritenersi svolte ad abundantiam. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., affermando che la decisione adottata dal Tribu- nale risulta del tutto immotivata nella parte riguardante l'accertamento del credito vantato dall'opponente nei confronti del debitore principale. 5. Tralasciando in questa sede le questioni pregiudiziali riguardanti l'am- missibilità dell'intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore a titolo particolare nel rapporto controverso, e la carenza di legittimazione pro- cessuale del curatore, eccepita dalla controricorrente in relazione al difetto dell'autorizzazione del Giudice delegato, si rileva che, in ordine alla questione sollevata con il primo motivo d'impugnazione la giurisprudenza di legittimità ha fatto registrare pronunce contrastanti. Secondo un primo orientamento, formatosi in relazione alla disciplina ori- ginariamente dettata dalla legge fallimentare (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 26/07/2012, n. 13289; 19/05/2009, n. 11545; 30/01/2009, n. 2429; 24/11/ 2000, n. 15186), ma ribadito anche in epoca successiva all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 21/01/2021, n. 1067; Cass., Sez. I, 12/07/2019, n. 18790; 20/11/ 2017, n. 27504; Cass., Sez. III, 10/07/2018, n. 18082), in caso di fallimento del terzo datore d'ipoteca o di pegno, il creditore titolare del diritto di garanzia sui beni compresi nel fallimento non può far valere il proprio credito attra- verso il procedimento di verificazione del passivo di cui al Capo V della legge fallimentare, non essendo creditore del fallito, ma può ottenerne la soddisfa- zione esclusivamente in sede di ripartizione dell'attivo, mediante l'intervento nella fase di distribuzione del ricavato della liquidazione del bene gravato. A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) la costituzione di 5 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 un'ipoteca o di un pegno per debiti altrui dà luogo ad una responsabilità senza debito, caratterizzata dal fatto che i beni concessi in garanzia sono destinati a soddisfare il creditore garantito, ma quest'ultimo rimane estraneo al rap- porto obbligatorio principale, b) l'art. 52, secondo comma, della legge fall., nella parte in cui prevede che «ogni diritto reale […] immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V», non è quindi riferibile ai diritti reali di garanzia costituiti dal terzo non debitore, i quali si pongono al di fuori dello stato passivo fallimentare, c) ove anche si volesse estendere tale disposizione fino a ricomprendervi l'accertamento del diritto nei confronti del terzo datore di garanzia, si dovrebbe introdurre un anomalo contradditto- rio con un'ulteriore parte, corrispondente al debitore garantito proprio dall'i- poteca data dal terzo, d) l'art. 103, nella parte in cui estende il proprio ambito di applicazione ai beni immobili, non fa espresso riferimento alla domanda di separazione, che dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame, e) l'art. 92 non impone espressamente al curatore di avvisare il titolare di prelazione sui beni del fallito, f) a seguito dell'abrogazione del quarto comma dell'art. 108, che prevedeva la notificazione di un estratto dell'ordinanza di vendita ai «creditori ipotecari iscritti», la funzione di consentire al terzo garantito di avere notizia del fallimento e d'intervenire in sede di riparto resta affidata alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 107, terzo comma, g) l'estraneità del terzo datore di ipoteca o di pegno al rapporto obbligatorio principale non escluderebbe comunque la necessità di un accertamento del diritto reale di garanzia, al fine di consentire la partecipazione del creditore al riparto della somme ricavate dalla vendita del bene gravato, h) ai fini di tale accertamento, non potrebbe ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti del terzo debitore, in modo tale da consentirgli di sollevare eventuali contestazioni in ordine all'esistenza ed all'entità del credito garantito, i) di- versamente, si correrebbe il rischio di soddisfare un credito in tutto o in parte inesistente, impedendo l'esercizio del diritto di regresso spettante al falli- mento ai sensi dell'art. 2871 cod. civ. A tale indirizzo, invocato dal ricorrente, se ne contrappone un altro, fatto proprio dal decreto impugnato, il quale, proprio facendo leva sulle innovazioni 6 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, perviene alla conclusione che il terzo tito-Data pubblicazione 07/06/2022 lare di un diritto reale di garanzia su beni immobili compresi nel fallimento, che non sia a sua volta creditore del fallito, può ottenere la soddisfazione del proprio credito nell'ambito della procedura concorsuale proponendo istanza d'insinuazione al passivo, nelle forme previste dall'art. 93 della legge fall., senza dover attendere la fase del riparto dell'attivo ricavato dalla vendita dei beni (cfr. Cass., Sez. I, 30/01/2019, n. 2657). A tal fine, viene richiamato il nuovo testo dell'art. 52, rilevandosi che il secondo comma non fa più riferimento esclusivamente ai crediti, ma affianca ad essi «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare» quale oggetto dell'accertamento secondo le forme stabilite dal Capo V; si osserva inoltre che l'art. 103 non è più riferito ai soli beni mobili e l'art. 108 non prevede più l'avviso della vendita ai creditori iscritti, mentre l'art. 92 prevede, per con- verso, un avviso anticipato alla fase iniziale della procedura fallimentare, ri- volto non soltanto ai creditori, ma anche «ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito», avviso avente ad oggetto la facoltà di «partecipare al concorso» presentando domanda ai sensi dell'art. 93, ossia domanda di «ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili». A tali argomenti di carattere testuale se ne aggiunge poi uno di carattere logico-sistematico, af- fermandosi che l'inclusione dell'accertamento del diritto del terzo nella fase di formazione dello stato passivo «è certamente preferibile, sia per l'indubbia affinità di tale accertamento a quella fase, sia perché consente di superare ogni incertezza quanto alle modalità e ai termini dell'accertamento stesso, collocandolo nell'ambito di un subprocedimento, quale quello di formazione dello stato passivo, che prevede garanzie di partecipazione per tutti i soggetti interessati ed è ispirato a condivise esigenze di tempestività». Quanto infine all'anomalia derivante dall'introduzione di un contraddittorio con il debitore garantito, si replica che la stessa non risulta necessaria «nei confronti di un soggetto la cui obbligazione, a ben vedere, non è toccata da una decisione riguardante esclusivamente il concorso degli aventi diritto nel fallimento del terzo proprietario del bene ipotecato». Tale orientamento non ha mancato di suscitare consensi in dottrina, parte 7 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 della quale ne ha evidenziato, in una prospettiva di carattere evolutivo, l'ido- neità ad anticipare la soluzione adottata dal legislatore nell'art. 201 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: tale disposizione, infatti, nel disciplinare l'accerta- mento del passivo, vi include «le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui», in tal modo legittimando espressamente l'insinua- zione al passivo del terzo titolare di un'ipoteca o di un pegno sui beni del fallito. L'innovazione in tal modo introdotta è stata invece additata dall'oppo- sto orientamento quale ulteriore elemento a favore della tesi che esclude il terzo creditore dal novero dei soggetti legittimati a partecipare al procedi- mento di verificazione, in virtù dell'osservazione che «il mero beneficiario di prelazione ipotecaria o (come nella specie) pignoratizia non è un creditore concorsuale e, pertanto, i suoi diritti non possono essere accertati nelle forme ordinarie di cui al Capo V della legge fallimentare» (cfr. Cass., Sez. I, 12/07/ 2019, n. 18790, cit.). Si è osservato in contrario che l'estensione del proce- dimento di verificazione del passivo alla garanzia costituita dal fallito per un debito altrui trova giustificazione nell'universalità del concorso, il quale, ri- guardando tutti i beni compresi nel fallimento, non consente di distinguere tra l'ipotesi in cui l'assoggettamento degli stessi all'esecuzione concorsuale sia determinato dall'esistenza di debiti del fallito e quella in cui dipenda da una responsabilità senza debito, come quella derivante da un'ipoteca o da un pegno concessi a garanzia di un debito non proprio. Si è posto inoltre in risalto il carattere meramente apparente dell'anomalia derivante dalla scissione dello accertamento riguardante il diritto di garanzia da quello avente ad oggetto il credito garantito, osservandosi che nel caso in esame la verifica risponde uni- camente alla finalità di stabilire se il beneficiario della garanzia possa util- mente opporre il proprio diritto di prelazione ai creditori del fallito, in modo tale da impedire che il ricavato della vendita del bene gravato sia ripartito tra gli stessi, restando tale accertamento ininfluente nei confronti del debitore garantito, non solo in virtù dell'estraneità di quest'ultimo al procedimento di verificazione ed all'eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo, ma anche a causa dell'efficacia meramente endofallimentare del giudicato deri- vante dall'ammissione al passivo del creditore. A tale rilievo altra parte della 8 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dottrina ha puntualmente replicato che circoscrivere l'oggetto della verifica all'accertamento del diritto di prelazione significherebbe precludere al cura- tore la possibilità di proporre eccezioni riguardanti l'esistenza o l'entità del credito garantito, ordinariamente opponibili dal terzo datore della garanzia, ai sensi dell'art. 2870 cod. civ., in tal modo rendendo eventualmente possibile la soddisfazione di un credito inesistente o d'importo inferiore a quello per il quale è stata richiesta l'ammissione al passivo. Per l'ipotesi in cui si ritenga invece ammissibile l'opposizione del curatore, anche per motivi riguardanti l'esistenza e l'entità del credito, sono state manifestate perplessità in ordine alla prospettata possibilità della partecipazione al giudizio del debitore garan- tito ed alle relative modalità, in considerazione dell'efficacia meramente en- dofallimentare della decisione, la quale, pur non potendo pregiudicare l'eser- cizio della rivalsa da parte del curatore, a seguito della distribuzione del rica- vato della liquidazione del bene assoggettato alla garanzia, potrebbe tuttavia dar luogo ad una difformità di giudicati. L'insieme degl'interrogativi sollevati dal segnalato contrasto di giurispru- denza rende evidente l'opportunità di un approfondimento della questione, al fine di stabilire a) se il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia le- gittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal Capo V della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l'intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato, b) se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l'accertamento dell'opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell'esistenza e dell'entità del credito garan- tito, c) se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità, d) se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull'esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito. Trattasi di questione che ri- veste particolare importanza, in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie, dimostrata dal numero dei precedenti riscontrati, che con- sente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico, tale da giustificare la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell'art. 374 9 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 18337/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 cod. proc. civ., affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'assegna- zione della causa alle Sezioni Unite. P.Q.M. rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili. Così deciso in Roma il 2/02/2022 Il Presidente 10 F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a