CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 35003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Come correttamente ricordato dal ricorrente il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso in verifica, tuttavia, il dedotto vizio di formazione della volontà dell'imputato di accedere al concordato è insussistente, Risulta dal verbale dell'udienza del 22 settembre 2021 che l'imputato presente ha manifestato il consenso anche sulla misura della pena in concreto recepita nella sentenza oggi impugnata. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 20