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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16792/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti, con un medesimo atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso, con un'argomentazione relativa al complessivo trattamento punitivo, i presupposti per una mitigazione della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, in relazione al numero delle cessioni effettuate, alla durata dell'attività di spaccio e, in relazione alla Sansò, anche per i numerosi precedenti penali; letta la memoria del difensore, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi proposti, con un medesimo atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso, con un'argomentazione relativa al complessivo trattamento punitivo, i presupposti per una mitigazione della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, in relazione al numero delle cessioni effettuate, alla durata dell'attività di spaccio e, in relazione alla Sansò, anche per i numerosi precedenti penali; letta la memoria del difensore, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2
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