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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19377/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] V [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 08/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce ha confermato la pronuncia di assoluzione dal reato di minaccia emessa in primo grado dal giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei !imiti di cui all'art. :173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. lamentando che il tribunale non ha proceduto a riassumere la prova testimoniale della persona offesa nonostante l'assoluzione si fosse fondata sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dalla medesima rese e nell'atto di appello si fosse avanzata espressa richiesta in tal senso. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., nonché vizi della motivazione, lamentando che si sia erroneamente ritenuto necessario il riscontro esterno laddove è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni della persona offesa - anche se costituita parte civile - possano anche da sole sorreggere l'affermazione di responsabilità.

Evidenzia altresì che le circostanze che hanno indotto a ritenere - íngiustamente - non attendibile il racconto della persona offesa non sono invece tali da inficiare la credibilità del dichiarante attenendo ad aspetti che ben potevano non essere perfettame.n .;:e noti alla persona offesa e comunque di mero contorno. [OSCURATO:PERSONA] 1;11 ricorso e inammissibile.

Va innanzitutto ricordato che risalendo le pronunce di merito al 2022, devono ritenersi inammissibili tutte le censure che, di là della qualificazione ad esse data, siano riconducibili alla lett. e) deWart. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi dei comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis dei d.

Ns. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.lgs. n. 11/2018, entrato in vigore ii 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cessazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e dei citato art. 606 c.p.p., rimanendo, dunque,.inibita la prospettazicne di i-rieh vzi dell'e motivazione i‘p compresa quella implicante mera rivalutazione probatoria.

Ne discende la palese inammissibilità del ricorso in scrutinio nella parte in cui col secondo motivo fa in buon::: sostanza valere vizi della motivazione contestando il percorso argomentativo su cui si fonda la decisione sotto il profilo della valutazione della prova; non essendosi d'altra parte la sentenza impugnata limitata ad affermare che le dichiarazioni della persona offesa non sono di per sé sufficienti, avendo piuttosto segnalato le incongruenze di quelle rese nel caso di specie dalla persona offesa rispetto ad altre emergenze processuali, che rendevano impraticabile l'affermazione della responsabilità sulla base di esse, in tal modo confermando il giudizio espresso al riguardo nella pronuncia di primo grado in cui in maniera aneor più dettagliata si erano evidenziate le incongruenze presenti nella versione della persona offesa a fronte della convincente ricostruzione resa da un'altra testimone che smentiva diversi aspetti fattuali descritti dalla predetta.

Né potrebbe ravvisarsi una violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione delVistruttoria dibattimentale attraverso la nuova escussione della persona offesa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, oramai consacrato anche nella pronuncia a Sezioni Unite, Cremonini - Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 02 - che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentaie anche successivamente all'introduzione del comma 3- bis dell'art. 603 cod, proc. pen, ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo nel caso in cui riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento delrattendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, laddove nel caso di specie oiudice d poelio nei condividere la valutazione del giudice di primo grado circa iiinsuffic.ieriza della prova ha confermato ia pronuncia assolutoria, ritenendo in buona sostanza insanabile h contrasto esistente tra la versione resa dalla persona offesa e la deposizione resa da una testimone che avrebbe trovato, invece, pieno riscontro nel verbale relativo all'udienza durante la quale, secondo la persona offesa, sarebbe intervenuta la minaccia.

Concludendo si deve afferrnare che nei caso in cui la decisione assolutoria del giudice di pace sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dalia parte civile impugnante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura ia violazione de lt art. 603, comma 3-bis, cod. orco. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta, in tal caso, con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod, proc. pan. 2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la dedaratoria di inammissibilità dei ricorso, cui consegue, per keeige, ex art. 616 con. proc. pen., !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa enie -fenti dai rneciesírno atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità detie questioni trattate.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] V [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 08/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce ha confermato la pronuncia di assoluzione dal reato di minaccia emessa in primo grado dal giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei !imiti di cui all'art. :173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. lamentando che il tribunale non ha proceduto a riassumere la prova testimoniale della persona offesa nonostante l'assoluzione si fosse fondata sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dalla medesima rese e nell'atto di appello si fosse avanzata espressa richiesta in tal senso. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., nonché vizi della motivazione, lamentando che si sia erroneamente ritenuto necessario il riscontro esterno laddove è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni della persona offesa - anche se costituita parte civile - possano anche da sole sorreggere l'affermazione di responsabilità. Evidenzia altresì che le circostanze che hanno indotto a ritenere - íngiustamente - non attendibile il racconto della persona offesa non sono invece tali da inficiare la credibilità del dichiarante attenendo ad aspetti che ben potevano non essere perfettame.n .;:e noti alla persona offesa e comunque di mero contorno. [OSCURATO:PERSONA] 1;11 ricorso e inammissibile. Va innanzitutto ricordato che risalendo le pronunce di merito al 2022, devono ritenersi inammissibili tutte le censure che, di là della qualificazione ad esse data, siano riconducibili alla lett. e) deWart. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi dei comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis dei d. Ns. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.lgs. n. 11/2018, entrato in vigore ii 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cessazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e dei citato art. 606 c.p.p., rimanendo, dunque,.inibita la prospettazicne di i-rieh vzi dell'e motivazione i‘p compresa quella implicante mera rivalutazione probatoria. Ne discende la palese inammissibilità del ricorso in scrutinio nella parte in cui col secondo motivo fa in buon::: sostanza valere vizi della motivazione contestando il percorso argomentativo su cui si fonda la decisione sotto il profilo della valutazione della prova; non essendosi d'altra parte la sentenza impugnata limitata ad affermare che le dichiarazioni della persona offesa non sono di per sé sufficienti, avendo piuttosto segnalato le incongruenze di quelle rese nel caso di specie dalla persona offesa rispetto ad altre emergenze processuali, che rendevano impraticabile l'affermazione della responsabilità sulla base di esse, in tal modo confermando il giudizio espresso al riguardo nella pronuncia di primo grado in cui in maniera aneor più dettagliata si erano evidenziate le incongruenze presenti nella versione della persona offesa a fronte della convincente ricostruzione resa da un'altra testimone che smentiva diversi aspetti fattuali descritti dalla predetta. Né potrebbe ravvisarsi una violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione delVistruttoria dibattimentale attraverso la nuova escussione della persona offesa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, oramai consacrato anche nella pronuncia a Sezioni Unite, Cremonini - Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 02 - che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentaie anche successivamente all'introduzione del comma 3- bis dell'art. 603 cod, proc. pen, ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo nel caso in cui riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento delrattendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, laddove nel caso di specie oiudice d poelio nei condividere la valutazione del giudice di primo grado circa iiinsuffic.ieriza della prova ha confermato ia pronuncia assolutoria, ritenendo in buona sostanza insanabile h contrasto esistente tra la versione resa dalla persona offesa e la deposizione resa da una testimone che avrebbe trovato, invece, pieno riscontro nel verbale relativo all'udienza durante la quale, secondo la persona offesa, sarebbe intervenuta la minaccia. Concludendo si deve afferrnare che nei caso in cui la decisione assolutoria del giudice di pace sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dalia parte civile impugnante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura ia violazione de lt art. 603, comma 3-bis, cod. orco. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta, in tal caso, con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis cod, proc. pan. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la dedaratoria di inammissibilità dei ricorso, cui consegue, per keeige, ex art. 616 con. proc. pen., !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa enie -fenti dai rneciesírno atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità detie questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.
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