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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 agosto 1969

Cassazione n. 17940/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1969 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita.

Le si contestava di essersi appropriata di circa duemilacinquecento euro che avrebbe dovuto versare a [OSCURATO:PERSONA], titolare della Credit service per la quale lavorava come agente recuperatore.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illegittimamente dichiarata "assente" sulla base della regolarità formale della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, effettuata presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], primo difensore della ricorrente, presso la quale era stato eletto domicilio durante le indagini; [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all'incarico ed il 4 marzo 2016 la ricorrente aveva nominato l'attuale difensore revocando ogni precedente nomina.

Si deduceva che la notifica presso il domicilio eletto in fase predibattimentale presso il difensore di fiducia che aveva dismesso l'incarico non sarebbe idoneo a garantire la conoscenza della vocatio in ius;

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa: non sarebbero state considerate le dichiarazioni della ricorrente dalle quali si ricaverebbe che l'offeso avrebbe mentito in ordine alla esclusiva riferibilità del conto gestito da lei gestito solo alla trasformazione del contante in assegni; né sarebbe stato considerato il fatto che sul conto veniva addebitata la rata di un mutuo e che vi erano movimentazione per spese personali effettuate da Pes.

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della somma oggetto di appropriazione: questa sarebbe stata identificata sulla base del saldo negativo del conto, senza un'adeguata istruttoria; si segnalava che non vi sarebbe alcuna prova della falsificazione delle firme di [OSCURATO:PERSONA] e che gli addebiti per spese personali riferiti a quest'ultimo rendeva non attendibile il "saldo negativo" come elemento per quantificare l'importo del quale la ricorrente si sarebbe appropriata.

2.4. Violazione di legge: il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il collegio riafferma che la nomina di un difensore "di fiducia", con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 — 01).

La conferma di tale indirizzo interpretativo implica (a) che sia ritenuta la ultrattiva validità della elezione di domicilio presso il difensore che rinunci al mandato, (b) che sia confermata la idoneità ad integrare la "conoscenza del processo" della elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia durante le indagini, (c) che sia effettuata, in concreto, la verifica circa la sussistenza di eventuali elementi che provino la mancata conoscenza del processo Quanto al primo punto: si ribadisce che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; conf.

Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234); ciò perché la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824, Quanto al secondo punto: si riafferma che la prova della conoscenza del processo deve essere "rafforzata" da elementi ulteriori rispetto alla notificazione presso il domicilio eletto, solo quando questo sia indicato presso il difensore di ufficio, assegnato dall'autorità giudiziaria e non quando il difensore sia investito dell'incarico dall'indagato (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, 2020, Darwish, Rv. 279420 — 01); interpretazione che trova conferma nel fatto che l'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca della celebrazione del processo, consentiva di procedere in assenza quando l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, indipendentemente dalla fase - investigativa o processuale — in cui la stessa avveniva.

Quanto alla verifica in concreto di eventuali elementi indicati della incolpevole mancata conoscenza del processo il collegio osserva che nel caso in esame, a fronte della nomina di un difensore di fiducia, seppur in fase investigativa, e della elezione di domicilio - mai revocata - presso il suo studio, la ricorrente afferma la mancata conoscenza delle citazione in appello, adducendo a conforto esclusivamente la rinuncia del mandato da parte del difensore domiciliatario.

Invero tale rinuncia non implica né il difetto di regolarità formale della notifica — legittimamente effettuata presso il domicilio eletto mai revocato - né il difetto di conoscenza sostanziale del processo, tenuto conto che dagli atti emerge non solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato l'incarico di difenderla al domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], ma anche che la stessa era presente nel corso del giudizio di primo grado, e aveva presentato appello a mezzo del nuovo difensore di fiducia, circostanze queste ostativa alla rilevazione di una difetto incolpevole di conoscenza del processo.

1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello effettuavo un'accurata e persuasiva valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: veniva infatti rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si presentavano coerenti, precise e dettagliate, nonché prive di sentimenti di astio e rivalsa; le stesse trovavano conferma, sul piano contabile, nelle indagini svolte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Sassari: veniva rilevato, anche, che la circostanza che sul conto dove confluiva il denaro oggetto dell'appropriazione venisse addebitata anche la rata del mutuo dell'offeso non incrinava la credibilità del dichiarato, tenuto conto della marginalità della questione rispetto al nucleo centrale della testimonianza.

Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

1.3. Anche il terzo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove.

A ciò si aggiunge che il motivo si configura come meramente reiterativo rispetto a quello presentato con la prima impugnazione e non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale sui punti contestati.

Invero la Corte d'appello aveva già esaminato sia il tema della mancata effettuazione di una perizia grafologica, che quello della quantificazione del quantum oggetto di appropriazione.

Segnatamente aveva ritenuto superflua la perizia - confermando la scelta del Tribunale - valorizzando il tenore inequivoco del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione contabile; particolare rilievo veniva inoltre assegnato ai documenti bancari prodotti dalla persona offesa, che consentivano di quantificare la somma oggetto di appropriazione.

Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

1.4. Infine: è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che deduce il ricorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto che il ricorrente non ha tenuto conto dei periodi di sospensione che ammontano altre quattrocenonovantanove giorni, che prolungano il termine di prescrizione oltre la data della pronuncia della sentenza di secondo grado. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

3. La richiesta della parte civile di condanna alle spese sostenute per la rappresentanza e difesa in questo grado di giudizio non è accoglibile, tenuto conto che la parte civile ha rassegnato conclusioni meramente assertive, che non hanno apportato alcun contributo alla decisione.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01, Sez 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass).

La ratio di tali decisioni può essere estesa anche ai casi in cui il giudizio di legittimità è celebrato - come nel caso in esame - con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020 (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1969 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. Le si contestava di essersi appropriata di circa duemilacinquecento euro che avrebbe dovuto versare a [OSCURATO:PERSONA], titolare della Credit service per la quale lavorava come agente recuperatore. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata illegittimamente dichiarata "assente" sulla base della regolarità formale della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, effettuata presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], primo difensore della ricorrente, presso la quale era stato eletto domicilio durante le indagini; [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all'incarico ed il 4 marzo 2016 la ricorrente aveva nominato l'attuale difensore revocando ogni precedente nomina. Si deduceva che la notifica presso il domicilio eletto in fase predibattimentale presso il difensore di fiducia che aveva dismesso l'incarico non sarebbe idoneo a garantire la conoscenza della vocatio in ius; 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa: non sarebbero state considerate le dichiarazioni della ricorrente dalle quali si ricaverebbe che l'offeso avrebbe mentito in ordine alla esclusiva riferibilità del conto gestito da lei gestito solo alla trasformazione del contante in assegni; né sarebbe stato considerato il fatto che sul conto veniva addebitata la rata di un mutuo e che vi erano movimentazione per spese personali effettuate da Pes. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della somma oggetto di appropriazione: questa sarebbe stata identificata sulla base del saldo negativo del conto, senza un'adeguata istruttoria; si segnalava che non vi sarebbe alcuna prova della falsificazione delle firme di [OSCURATO:PERSONA] e che gli addebiti per spese personali riferiti a quest'ultimo rendeva non attendibile il "saldo negativo" come elemento per quantificare l'importo del quale la ricorrente si sarebbe appropriata. 2.4. Violazione di legge: il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il collegio riafferma che la nomina di un difensore "di fiducia", con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, Sentenza n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 — 01). La conferma di tale indirizzo interpretativo implica (a) che sia ritenuta la ultrattiva validità della elezione di domicilio presso il difensore che rinunci al mandato, (b) che sia confermata la idoneità ad integrare la "conoscenza del processo" della elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia durante le indagini, (c) che sia effettuata, in concreto, la verifica circa la sussistenza di eventuali elementi che provino la mancata conoscenza del processo Quanto al primo punto: si ribadisce che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; conf. Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234); ciò perché la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824, Quanto al secondo punto: si riafferma che la prova della conoscenza del processo deve essere "rafforzata" da elementi ulteriori rispetto alla notificazione presso il domicilio eletto, solo quando questo sia indicato presso il difensore di ufficio, assegnato dall'autorità giudiziaria e non quando il difensore sia investito dell'incarico dall'indagato (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, 2020, Darwish, Rv. 279420 — 01); interpretazione che trova conferma nel fatto che l'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca della celebrazione del processo, consentiva di procedere in assenza quando l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, indipendentemente dalla fase - investigativa o processuale — in cui la stessa avveniva. Quanto alla verifica in concreto di eventuali elementi indicati della incolpevole mancata conoscenza del processo il collegio osserva che nel caso in esame, a fronte della nomina di un difensore di fiducia, seppur in fase investigativa, e della elezione di domicilio - mai revocata - presso il suo studio, la ricorrente afferma la mancata conoscenza delle citazione in appello, adducendo a conforto esclusivamente la rinuncia del mandato da parte del difensore domiciliatario. Invero tale rinuncia non implica né il difetto di regolarità formale della notifica — legittimamente effettuata presso il domicilio eletto mai revocato - né il difetto di conoscenza sostanziale del processo, tenuto conto che dagli atti emerge non solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato l'incarico di difenderla al domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], ma anche che la stessa era presente nel corso del giudizio di primo grado, e aveva presentato appello a mezzo del nuovo difensore di fiducia, circostanze queste ostativa alla rilevazione di una difetto incolpevole di conoscenza del processo. 1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello effettuavo un'accurata e persuasiva valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: veniva infatti rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si presentavano coerenti, precise e dettagliate, nonché prive di sentimenti di astio e rivalsa; le stesse trovavano conferma, sul piano contabile, nelle indagini svolte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Sassari: veniva rilevato, anche, che la circostanza che sul conto dove confluiva il denaro oggetto dell'appropriazione venisse addebitata anche la rata del mutuo dell'offeso non incrinava la credibilità del dichiarato, tenuto conto della marginalità della questione rispetto al nucleo centrale della testimonianza. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.3. Anche il terzo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove. A ciò si aggiunge che il motivo si configura come meramente reiterativo rispetto a quello presentato con la prima impugnazione e non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale sui punti contestati. Invero la Corte d'appello aveva già esaminato sia il tema della mancata effettuazione di una perizia grafologica, che quello della quantificazione del quantum oggetto di appropriazione. Segnatamente aveva ritenuto superflua la perizia - confermando la scelta del Tribunale - valorizzando il tenore inequivoco del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione contabile; particolare rilievo veniva inoltre assegnato ai documenti bancari prodotti dalla persona offesa, che consentivano di quantificare la somma oggetto di appropriazione. Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.4. Infine: è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che deduce il ricorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto che il ricorrente non ha tenuto conto dei periodi di sospensione che ammontano altre quattrocenonovantanove giorni, che prolungano il termine di prescrizione oltre la data della pronuncia della sentenza di secondo grado. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 3. La richiesta della parte civile di condanna alle spese sostenute per la rappresentanza e difesa in questo grado di giudizio non è accoglibile, tenuto conto che la parte civile ha rassegnato conclusioni meramente assertive, che non hanno apportato alcun contributo alla decisione. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01, Sez 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01; Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass). La ratio di tali decisioni può essere estesa anche ai casi in cui il giudizio di legittimità è celebrato - come nel caso in esame - con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020 (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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