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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19992/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25223/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D 'APPELLO ROMA n. 2411/2021 depositata il 01/04/2021.

Udito l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, avverso la sentenza n. 2411 del 2021 della Corte d’appello di Roma esponendo che aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo, all’esito della dichiarazione resa da questo nel relativo processo esecutivo, in quanto attestante la pendenza di precedenti pignoramenti d’importo maggiore del credito azionato, e dunque negativa, in difetto di dichiarazione di vincolo dell’eventuale residuo, palesatosi sussistente all’esito delle ordinanze di assegnazione pronunciate nell’ambito delle previe procedure coattive; aggiunge il ricorrente che il Tribunale aveva dichiarato il difetto d’interesse, con statuizione confermata dalla Corte territoriale che aveva ribadito come la dichiarazione fosse da intendersi comunque positiva; sono rimasti intimati il terzo pignorato e il debitore esecutato; il Pubblico Ministero ha concluso in udienza; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, cod. civ., 100, 547, 550, 360 n. 5, cod. proc. civ. poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che lo stesso terzo, con missiva integrativa, aveva qualificato la negativa la propria dichiarazione; Consideratoche: il ricorso è infondato; va premesso che la presente fattispecie ha riguardo al regime anteriore alla novella apportata dalla legge n. 228 del 2012 (cui si riferisce invece il precedente di Cass., 05/04/2023, n. 9433); ciò posto, questa Corte ha chiarito che: a) la sussistenza di vincoli di destinazione, e così di precedenti pignoramenti,non rende la dichiarazione del terzo in parola negativa, restando ferma la positività del credito (e debito del terzo) quale dichiarato (Cass., 28/09/2018, n. 23631, pag. 4); b) spetterà dunque al giudice dell’esecuzione, come osservato anche dal Pubblico Ministero in udienza, valutare, officiosamente (Cass., 07/06/2022, n. 18330, pagg. 15-16), la riunione dei procedimenti quando possibile ovvero la portata dell’assegnazione, immediata ovvero c.d.

“in coda”, rispetto a quanto oggetto di dichiarazione; ora, parte ricorrente: i) contesta che si fosse dinnanzi a una dichiarazione positiva; ii) si duole del fatto che i precedenti pignoramenti, in parte divenuti inefficaci (pag. 7 del ricorso), erano esitati in assegnazioni che solo in parte incidevano sul credito dichiarato (pag. 8); ebbene, il primo profilo è come visto infondato, a nulla rilevando la “qualificazione” effettuata dal terzo stesso trattandosi di prerogativa giudiziale; la dichiarazione, quale riportata nel ricorso (pag. 3), era stata infatti positiva, proprio perché attestante la sussistenza di un saldo creditore, secondo quanto sopra osservato sub a); quanto al secondo profilo, va sottolineato che la riferita dichiarazione conteneva l’identificazione o identificabilità dei precedenti pignoramenti, sicché non risultava versarsi nell’ipotesi di richiesta al creditore procedente d i documentare l’esito dei precedenti pignoramenti indicati dal terzo, trattandosi, in quel caso, di una verifica officiosa necessaria , ai fini della parimenti necessaria riunione delle procedure ovvero della conseguente verifica del concorso tra i creditori(Cass., n. 18330 del 2022, cit., pag. 16); ne deriva, ancora, che non era necessario un giudizio per l’accertamento delle somme dovute e assegnabili, e la relativa domanda era effettivamente carente d’interesse; nei descritti termini, in fattispecie come quella in scrutinio, non è individuabile un’equivocità della dichiarazione del terzo, salva all’esito l’opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., all’ordinanza ex art. 553, cod. proc. civ., se non al suo rigetto, in tesi riscontrati come erronei, a conferma della conclusione per cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, regolato dalla disciplina “ratione temporis” applicabile, non è diretto a superare ambiguità dell’atto del processo esecutivo, ovvero esplorativamente a verificare l’esito di vincoli da pignoramento indicati nella dichiarazione, bensì a superare la negatività, da qualificare tale “in iure”, della dichiarazione del terzo che neghi la sussistenza stessa di un credito in ipotesi assegnabile; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese ad opera delle controparti; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25223/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D 'APPELLO ROMA n. 2411/2021 depositata il 01/04/2021. Udito l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, avverso la sentenza n. 2411 del 2021 della Corte d’appello di Roma esponendo che aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo del terzo, all’esito della dichiarazione resa da questo nel relativo processo esecutivo, in quanto attestante la pendenza di precedenti pignoramenti d’importo maggiore del credito azionato, e dunque negativa, in difetto di dichiarazione di vincolo dell’eventuale residuo, palesatosi sussistente all’esito delle ordinanze di assegnazione pronunciate nell’ambito delle previe procedure coattive; aggiunge il ricorrente che il Tribunale aveva dichiarato il difetto d’interesse, con statuizione confermata dalla Corte territoriale che aveva ribadito come la dichiarazione fosse da intendersi comunque positiva; sono rimasti intimati il terzo pignorato e il debitore esecutato; il Pubblico Ministero ha concluso in udienza; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, cod. civ., 100, 547, 550, 360 n. 5, cod. proc. civ. poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che lo stesso terzo, con missiva integrativa, aveva qualificato la negativa la propria dichiarazione; Consideratoche: il ricorso è infondato; va premesso che la presente fattispecie ha riguardo al regime anteriore alla novella apportata dalla legge n. 228 del 2012 (cui si riferisce invece il precedente di Cass., 05/04/2023, n. 9433); ciò posto, questa Corte ha chiarito che: a) la sussistenza di vincoli di destinazione, e così di precedenti pignoramenti,non rende la dichiarazione del terzo in parola negativa, restando ferma la positività del credito (e debito del terzo) quale dichiarato (Cass., 28/09/2018, n. 23631, pag. 4); b) spetterà dunque al giudice dell’esecuzione, come osservato anche dal Pubblico Ministero in udienza, valutare, officiosamente (Cass., 07/06/2022, n. 18330, pagg. 15-16), la riunione dei procedimenti quando possibile ovvero la portata dell’assegnazione, immediata ovvero c.d. “in coda”, rispetto a quanto oggetto di dichiarazione; ora, parte ricorrente: i) contesta che si fosse dinnanzi a una dichiarazione positiva; ii) si duole del fatto che i precedenti pignoramenti, in parte divenuti inefficaci (pag. 7 del ricorso), erano esitati in assegnazioni che solo in parte incidevano sul credito dichiarato (pag. 8); ebbene, il primo profilo è come visto infondato, a nulla rilevando la “qualificazione” effettuata dal terzo stesso trattandosi di prerogativa giudiziale; la dichiarazione, quale riportata nel ricorso (pag. 3), era stata infatti positiva, proprio perché attestante la sussistenza di un saldo creditore, secondo quanto sopra osservato sub a); quanto al secondo profilo, va sottolineato che la riferita dichiarazione conteneva l’identificazione o identificabilità dei precedenti pignoramenti, sicché non risultava versarsi nell’ipotesi di richiesta al creditore procedente d i documentare l’esito dei precedenti pignoramenti indicati dal terzo, trattandosi, in quel caso, di una verifica officiosa necessaria , ai fini della parimenti necessaria riunione delle procedure ovvero della conseguente verifica del concorso tra i creditori(Cass., n. 18330 del 2022, cit., pag. 16); ne deriva, ancora, che non era necessario un giudizio per l’accertamento delle somme dovute e assegnabili, e la relativa domanda era effettivamente carente d’interesse; nei descritti termini, in fattispecie come quella in scrutinio, non è individuabile un’equivocità della dichiarazione del terzo, salva all’esito l’opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., all’ordinanza ex art. 553, cod. proc. civ., se non al suo rigetto, in tesi riscontrati come erronei, a conferma della conclusione per cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, regolato dalla disciplina “ratione temporis” applicabile, non è diretto a superare ambiguità dell’atto del processo esecutivo, ovvero esplorativamente a verificare l’esito di vincoli da pignoramento indicati nella dichiarazione, bensì a superare la negatività, da qualificare tale “in iure”, della dichiarazione del terzo che neghi la sussistenza stessa di un credito in ipotesi assegnabile; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di difese ad opera delle controparti; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 19992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris