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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1999

Cassazione n. 30489/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO I« FATTO E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 16 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 17 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 dicembre 2020, in conseguenza con- dannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, e difetto di motivazione, che sarebbe illogica, insufficiente ed inadeguata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza, infatti, è strutturata in maniera estremamente vaga ed è ripro- duttiva di temi già affrontati adeguatamente nella sentenza impugnata, con la cui motivazione in realtà non si confronta in alcun modo.

Donde la aspecificità dell'im- pugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa neíta determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO I« FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 16 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 17 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 dicembre 2020, in conseguenza con- dannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, e difetto di motivazione, che sarebbe illogica, insufficiente ed inadeguata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, infatti, è strutturata in maniera estremamente vaga ed è ripro- duttiva di temi già affrontati adeguatamente nella sentenza impugnata, con la cui motivazione in realtà non si confronta in alcun modo. Donde la aspecificità dell'im- pugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa neíta determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 30489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris