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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19641/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e quelle del difensore del Mecatti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PG.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 3/5/2022, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione domiciliare subita da [OSCURATO:PERSONA]- catti dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/12/2014 in relazione alle imputazioni di cui agli art.110 e 353 cod. pen. (capo a) e agli artt. 48, 479 in relazione all'art. 476 co 2 cod. pen. (capo b) contestategli con ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nell'ambito del proc. 60149/13 RGNR - 28788/13 GIP e gli ha riconosciuto a titolo di indennizzo la somma di 22.000 euro.

In particolare, si contestava al Mecatti, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Gruppo MPS con funzioni di direttore responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] e Sardegna, di avere concorso a rilasciare referenza bancaria che attestava falsa- mente la solidità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di turbare la gara indetta il 14/02/2013 dall'Agenzia del Demanio - [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per la con- cessione, ai sensi del D.P.R. 296/2005 dell'area demaniale sita in Roma, zona [OSCURATO:PERSONA], concessione che veniva aggiudicata il 4/6/2013 alla predetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di tali contestazioni il Tribunale di Roma, con sentenza del 26/2/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo b) perché i/fatto non sussiste.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. erronea interpreta- zione ed applicazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen..

Ricordati i principi che regolano la materia, più volte affermati da questa Corte di legittimità (in particolare con le sentenze Sez.

Un. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri e Sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017 Rv. 268952) il PG ricorrente evidenzia che ricorreva, nel caso in esame, la necessità di verificare se il comportamento tenuto dal Mecatti avesse svolto un ruolo determinante nell'indirizzare l'azione dell'A.G. e se avesse esplicato efficacia sinergica nell'in- staurazione e nel mantenimento della misura della custodia cautelare.

Ebbene, si lamenta che l'ordinanza impugnata, pur premettendo di volersi attenere a tali indirizzi giurisprudenziali, avrebbe in realtà omesso tale verifica, adagiandosi semplicemente sulle conclusioni del giudice del merito, affermando (pag. 5) che "la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia frutto di un iter irregolare, ma, anzi, ha affer- mato che ciò è stato svolto in conformità alle direttive centrali dell'istituto di cre- dito, per cui ciò impedisce di definire il comportamento del Mecatti come grave- mente colposo, in quanto mancante della grave negligenza, imprudenza o imperi- zia ".

Ciò facendo la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare, sotto il profilo della negligenza o dell'imprudenza, tutte le conversazioni intercettate, pur ampiamente riportate nell'ordinanza, da cui si ricava che la lettera di referenza rilasciata alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si basava su di un deposito di 1.500.000 euro effettuato solo allo scopo di giustificare tale lettera di referenza, nella consapevolezza che tale deposito sarebbe stato ritirato di lì a pochi giorni, in quanto strumentale solo all'ammissione alla gara pubblica, comportamento certamente anomalo, e quanto meno imprudente, per un dirigente bancario di provata esperienza.

Relativamente a tale aspetto ci si duole che il giudice della riparazione non abbia motivato in alcun modo su come tale anomalo comportamento possa aver indotto in errore il giudice della cautela.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello.

3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati, peraltro assai generici, appaiono infondati.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per concedere il chie- sto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte ter- ritoriale valutato l'assenza di comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita.

Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi per i quali ha ritenuto concedibile il chiesto indennizzo.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

4. Il provvedimento impugnato, in applicazione della giurisprudenza di legit- timità secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del sog- getto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice della co- gnizione, ma non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, Davoli, Rv. 248074 -Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883), la Corte territoriale ha evidenziato che il giudice della cognizione ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia stato parte di un iter irregolare giacché esso rispondeva alle direttive centrali dell'istituto di credito,pertanto di quel fatto non si può dare una diversa interpretazione.

Il giudice della riparazione ha posto l'accento anche sul fatto che, il Tribunale di Roma ha accertato come la condotta di turbativa della gara, non sia avvenuta attraverso le lettere di referenza bancaria, necessarie come requisito di ammis- sione alla fase di prequalifica, ma attraverso una serie di intese illecite volte alla definizione di un bando di gara "cucito" sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., accordi ove il Mecatti è risultato assolutamente estraneo (così la richiamata pag. 138 della sen- tenza d'assoluzione n. 3028/2020 del Tribunale di Roma).

Immune dalle denunciate censure di legittimità appare, pertanto, la conclu- sione cui è prevenuto il giudice della riparazione secondo cui, dal momento che la sentenza di assoluzione ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia frutto di "un iter irregolare", ma, anzi, ha affermato che ciò è stato svolto in conformità alle direttive centrali dell'istituto di credito, non si può definire il comportamento del Mecatti come gravemente colposo, in quanto mancante della grave negligenza, imprudenza o imperizia.Peraltro, specialmente ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave nel caso di specie, con motivazione logica la Corte capitolina ha valutato anche che l'odierno ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha sempre risposto ai magistrati, fornendo una esaustiva e coerente versione dei fatti, compatibile con le risultanze fattuali e ha rappresentato che la sua funzione apicale all'interno dell'istituto di credito gli avrebbe permesso di concedere il fido senza bisogno del deposito, mentre egli ha preferito insistere per il versamento del capitale, indice evidente del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e quelle del difensore del Mecatti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 3/5/2022, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione domiciliare subita da [OSCURATO:PERSONA]- catti dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25/12/2014 in relazione alle imputazioni di cui agli art.110 e 353 cod. pen. (capo a) e agli artt. 48, 479 in relazione all'art. 476 co 2 cod. pen. (capo b) contestategli con ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma nell'ambito del proc. 60149/13 RGNR - 28788/13 GIP e gli ha riconosciuto a titolo di indennizzo la somma di 22.000 euro. In particolare, si contestava al Mecatti, nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Gruppo MPS con funzioni di direttore responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] e Sardegna, di avere concorso a rilasciare referenza bancaria che attestava falsa- mente la solidità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di turbare la gara indetta il 14/02/2013 dall'Agenzia del Demanio - [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per la con- cessione, ai sensi del D.P.R. 296/2005 dell'area demaniale sita in Roma, zona [OSCURATO:PERSONA], concessione che veniva aggiudicata il 4/6/2013 alla predetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di tali contestazioni il Tribunale di Roma, con sentenza del 26/2/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo b) perché i/fatto non sussiste. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. erronea interpreta- zione ed applicazione degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen.. Ricordati i principi che regolano la materia, più volte affermati da questa Corte di legittimità (in particolare con le sentenze Sez. Un. n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri e Sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017 Rv. 268952) il PG ricorrente evidenzia che ricorreva, nel caso in esame, la necessità di verificare se il comportamento tenuto dal Mecatti avesse svolto un ruolo determinante nell'indirizzare l'azione dell'A.G. e se avesse esplicato efficacia sinergica nell'in- staurazione e nel mantenimento della misura della custodia cautelare. Ebbene, si lamenta che l'ordinanza impugnata, pur premettendo di volersi attenere a tali indirizzi giurisprudenziali, avrebbe in realtà omesso tale verifica, adagiandosi semplicemente sulle conclusioni del giudice del merito, affermando (pag. 5) che "la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia frutto di un iter irregolare, ma, anzi, ha affer- mato che ciò è stato svolto in conformità alle direttive centrali dell'istituto di cre- dito, per cui ciò impedisce di definire il comportamento del Mecatti come grave- mente colposo, in quanto mancante della grave negligenza, imprudenza o imperi- zia ". Ciò facendo la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare, sotto il profilo della negligenza o dell'imprudenza, tutte le conversazioni intercettate, pur ampiamente riportate nell'ordinanza, da cui si ricava che la lettera di referenza rilasciata alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si basava su di un deposito di 1.500.000 euro effettuato solo allo scopo di giustificare tale lettera di referenza, nella consapevolezza che tale deposito sarebbe stato ritirato di lì a pochi giorni, in quanto strumentale solo all'ammissione alla gara pubblica, comportamento certamente anomalo, e quanto meno imprudente, per un dirigente bancario di provata esperienza. Relativamente a tale aspetto ci si duole che il giudice della riparazione non abbia motivato in alcun modo su come tale anomalo comportamento possa aver indotto in errore il giudice della cautela. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- tra sezione della corte di appello. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati, peraltro assai generici, appaiono infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per concedere il chie- sto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte ter- ritoriale valutato l'assenza di comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi per i quali ha ritenuto concedibile il chiesto indennizzo. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Il provvedimento impugnato, in applicazione della giurisprudenza di legit- timità secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'aver dato causa, da parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, deve concretarsi in comportamenti del sog- getto colpito da misura cautelare, che non siano stati esclusi dal giudice della co- gnizione, ma non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 34656 del 3/6/2010, Davoli, Rv. 248074 -Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883), la Corte territoriale ha evidenziato che il giudice della cognizione ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia stato parte di un iter irregolare giacché esso rispondeva alle direttive centrali dell'istituto di credito,pertanto di quel fatto non si può dare una diversa interpretazione. Il giudice della riparazione ha posto l'accento anche sul fatto che, il Tribunale di Roma ha accertato come la condotta di turbativa della gara, non sia avvenuta attraverso le lettere di referenza bancaria, necessarie come requisito di ammis- sione alla fase di prequalifica, ma attraverso una serie di intese illecite volte alla definizione di un bando di gara "cucito" sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., accordi ove il Mecatti è risultato assolutamente estraneo (così la richiamata pag. 138 della sen- tenza d'assoluzione n. 3028/2020 del Tribunale di Roma). Immune dalle denunciate censure di legittimità appare, pertanto, la conclu- sione cui è prevenuto il giudice della riparazione secondo cui, dal momento che la sentenza di assoluzione ha escluso che il rilascio della lettera di referenza sia frutto di "un iter irregolare", ma, anzi, ha affermato che ciò è stato svolto in conformità alle direttive centrali dell'istituto di credito, non si può definire il comportamento del Mecatti come gravemente colposo, in quanto mancante della grave negligenza, imprudenza o imperizia.Peraltro, specialmente ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave nel caso di specie, con motivazione logica la Corte capitolina ha valutato anche che l'odierno ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha sempre risposto ai magistrati, fornendo una esaustiva e coerente versione dei fatti, compatibile con le risultanze fattuali e ha rappresentato che la sua funzione apicale all'interno dell'istituto di credito gli avrebbe permesso di concedere il fido senza bisogno del deposito, mentre egli ha preferito insistere per il versamento del capitale, indice evidente del
Sentenza Cassazione n. 19641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris