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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:C:2026:229
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 19 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 159/25 [Rowicz] ( i ) B. Ż.,

V. sp. z o.o. contro T. SA, Ł.W. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Stati membri – Obblighi – Istituzione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice indipendente e imparziale, costituito per legge – Assegnazione delle cause ai giudici – Composizione irregolare di un organo giurisdizionale – Principio dell’immutabilità del collegio giudicante – Sistemi di intelligenza artificiale » Introduzione

1. Con la presente causa, la Corte è adita dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) con una domanda di pronuncia pregiudiziale che si inserisce nella continuità delle cause con cui la Corte ha precisato la portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

La causa invita, ancora una volta, la Corte a valutare le garanzie che circondano l’esercizio della funzione giudicante in seno agli ordinamenti giuridici nazionali, in particolare quelle che garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giurisdizionali nonché il rispetto del requisito di un giudice costituito per legge.

2. Più precisamente, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una modalità di organizzazione interna della giustizia che può incidere su tali garanzie, vale a dire la revoca, anche laddove consensuale, dell’assegnazione a un giudice di una parte delle cause di cui era investito e la loro riassegnazione a un altro giudice.

La Corte è quindi segnatamente chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità, con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, di un meccanismo fondato su una ridistribuzione effettuata tramite un sistema automatico di assegnazione casuale, e sulle condizioni in presenza delle quali una tale misura può essere considerata basata su norme sufficientemente chiare, prevedibili e idonee a fugare ogni legittimo dubbio, dal punto di vista dei singoli, circa l’assenza di influenze esterne o interne nella determinazione del giudice chiamato a conoscere della loro causa.

Contesto normativo D iritto dell ’ Unione

3. L’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale ( 2 ) definisce la nozione di «sistema di intelligenza artificiale» come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

D iritto polacco Legge sull’ordinamento giudiziario

4. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, nella sua versione applicabile al procedimento principale ( 3 ) (in prosieguo: la «legge sull’ordinamento giudiziario»), il Ministro della Giustizia, dopo aver consultato il [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia), stabilisce, con decreto, il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari, comprese, in particolare, le modalità di assegnazione delle cause.

5. L’articolo 47a, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone quanto segue: «Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici tirocinanti in modo casuale, nell’ambito delle specifiche categorie delle stesse, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità».

6. L’articolo 47b di tale legge così dispone: «1.

La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo nel caso in cui il medesimo non possa trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo prolungato al trattamento della causa nella sua composizione attuale.

Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis . (...)

4. Il trasferimento ad altra sede di un giudice o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, nonché il termine di un distacco, non impediscono l’adozione di atti [procedurali] nelle cause che gli sono state assegnate nella sede dove attualmente presta servizio o esercita le sue funzioni, fino alla definizione di dette cause.

5. Il collegio giudicante nel cui circondario il giudice viene trasferito o distaccato può, su richiesta del medesimo o d’ufficio, revocare a tale giudice, in tutto o in parte, l’assegnazione delle cause di cui è investito, segnatamente in ragione della distanza tra la sede di tale organo giurisdizionale e il luogo di nuova assegnazione o di distacco del giudice, in funzione dello stato d’avanzamento delle cause pendenti.

Prima di adottare una decisione, il collegio giudicante consulta i presidenti degli organi giurisdizionali competenti.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis in caso di trasferimento ad altra sezione del medesimo organo giurisdizionale e in caso di nomina a giudice in un organo giurisdizionale di grado superiore».

7. L’articolo 89 di detta legge dispone quanto segue: «1.

Le richieste, gli interventi e i reclami relativi all’esercizio delle funzioni giurisdizionali devono essere presentati dal giudice esclusivamente per via gerarchica.

Il giudice non può rivolgersi per tali questioni a istituzioni o persone esterne, né renderle di dominio pubblico.

2. In caso di controversia collegata al rapporto di lavoro, il giudice dispone di un rimedio giurisdizionale. (...)» Regolamento di procedura del 2019

8. L’articolo 2, punto 16, del rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (decreto del Ministro della Giustizia recante il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari), del 18 giugno 2019 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento di procedura del 2019»), contiene la seguente definizione: «[[OSCURATO:PERSONA] Przydziału Spraw (sistema di assegnazione casuale delle cause; in prosieguo: il «SACC»)] – sistema informatico volto ad assegnare in modo casuale cause e compiti giurisdizionali mediante un generatore di numeri casuali».

9. L’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone: «Le cause sono assegnate in modo casuale ai giudici in quanto giudici relatori, in conformità con la ripartizione delle attività, dal [SACC], in modo distinto per ogni repertorio, elenco o altro dispositivo di registrazione, a meno che le disposizioni del presente regolamento non prevedano altre regole di assegnazione.

L’assegnazione da parte del [SACC] non si applica se un solo giudice partecipa all’assegnazione di cause di un tipo particolare».

10. L’articolo 49 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.

Le cause oggetto di assegnazione casuale sono registrate nel [SACC] entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’organo giurisdizionale, salvo che la causa non sia oggetto di assegnazione dopo la regolarizzazione delle lacune.

2. Il presidente di una sezione può, in determinati dispositivi di registrazione o per determinate categorie di cause, sospendere l’assegnazione delle cause in caso di assenze di breve durata di alcuni giudici fino al termine di tali assenze. (...)»

11. L’articolo 55 dello stesso regolamento così dispone: «1.

Un determinato tipo di cause può essere assegnato solo a determinati giudici o a questi ultimi può essere applicata una percentuale di assegnazione più elevata in tali cause, e, per le altre cause, la ripartizione delle attività può prevedere un coefficiente ridotto o l’esclusione di tali cause dall’assegnazione (specializzazione).

2. Il progetto di ripartizione delle attività o la sua modifica, laddove comporti l’introduzione o la modifica di una specializzazione, è portato a conoscenza dei giudici della o delle sezioni di cui all’articolo 77, paragrafo

2. La determinazione di una nuova ripartizione delle attività richiede che il giudice acconsenta alla sua specializzazione e che meno dell’85 % dei giudici si opponga entro un termine di 14 giorni a decorrere dalla data in cui il progetto è stato portato a conoscenza dei giudici. (...)»

12. L’articolo 62 del regolamento di procedura del 2019 così dispone: «1.

A seguito di una decisione che comporta un cambiamento di sezione o di sede di servizio, a un giudice relatore possono essere assegnate, ancora prima della data del suo trasferimento, cause nella nuova sezione con contestuale cessazione dell’assegnazione di cause nella sezione in cui ha deliberato fino a quel momento.

Il presidente dell’organo giurisdizionale in cui si trova la nuova sezione determina la data di inizio dell’assegnazione delle cause in tale sezione e di cessazione dell’assegnazione di cause nella sezione precedente.

Per le cause assegnate, il presidente di sezione fissa i termini in accordo con il giudice relatore.

2. Se l’effettivo carico di lavoro del giudice relatore lo richiede, la data di inizio dell’assegnazione delle cause nella sezione può essere posteriore o anteriore alla data di fine dell’assegnazione nella sezione in cui quest’ultimo ha deliberato fino a quel momento. (...)»

13. L’articolo 66 di tale regolamento dispone quanto segue: «1.

In caso di ripartizione delle cause assegnate a un giudice relatore, le cause sono ripartite secondo le regole generali.

I giudici assenti le cui cause non sono state ripartite partecipano all’assegnazione.

2. Le cause già iscritte a ruolo possono essere ripartite in modo casuale in funzione delle date delle udienze. (...)»

14. L’articolo 68 di detto regolamento così dispone: «1.

La ripartizione delle attività per ciascun giudice, giudice tirocinante e ausiliario di giustizia prende in considerazione: 1) le assegnazioni a una sezione o alle sezioni dell’organo giurisdizionale e, in caso di assegnazioni, all’interno di una sezione, a una determinata sottosezione, tiene conto anche delle assegnazioni a tale sottosezione; 2) il coefficiente (in percentuale) di partecipazione alle assegnazioni delle cause che rientrano nella sezione, vale a dire:

a) 100 % – per un giudice assegnato esclusivamente a una sola sezione, che non eserciti alcuna funzione, che non sia distaccato presso un’altra unità sulla base dell’articolo 77 o dell’articolo 151a della legge,

b) almeno il 90 % – per un vicepresidente di una sezione composta da un massimo di 15 giudici, per un capo di Sezione, per un addetto stampa presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero massimo di posti di giudice sia inferiore a 300, per un coordinatore della mediazione presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero massimo di posti di giudice sia inferiore a 300, per un mediatore disciplinare aggiunto presso una Corte d’appello o un Tribunale regionale, per il mediatore disciplinare dei giudici ordinari, per il mediatore disciplinare aggiunto dei giudici ordinari, per il presidente di un Tribunale disciplinare e per un giudice incaricato di sostituire un giudice che delibera in cause che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia,

c) almeno l’ 80% – per un giudice che ricopre la carica di presidente di una sezione composta da un massimo di sette giudici, per un addetto stampa presso una Corte d’appello, per un addetto stampa presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero massimo di posti di giudice non sia inferiore a 300, per un giudice membro del [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura] e per un giudice distaccato presso l’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura],

d) almeno il 75 % – per un vicepresidente di una sezione con più di 15 giudici, per un coordinatore della mediazione presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero di posti di giudice non è inferiore a 300, per il mediatore disciplinare del Ministro della Giustizia e per un giudice incaricato di deliberare in cause che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia,

e) almeno il 60 % – per il giudice ispettore,

f) almeno il 50 % – per un giudice che assume le funzioni di presidente o di vicepresidente di una sezione composta da 8 a 20 giudici,

g) almeno il 30 % – per un giudice che assume le funzioni di presidente o di vicepresidente di un organo giurisdizionale e per un giudice che assume le funzioni di presidente di una sezione composta da più di 20 giudici,

h) almeno il 15 % – per un giudice distaccato per esercitare le funzioni di specialista capo presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri o per dirigere corsi di formazione presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri,

i) almeno il 10 % – per un giudice distaccato per esercitare le funzioni di direttore o di direttore aggiunto della Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri, di capo di un servizio o di una sezione della Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri.

2. In caso di applicazione di più coefficienti (in percentuale) di partecipazione all’assegnazione delle cause che arrivano a una sezione per un determinato giudice, viene preso in considerazione il coefficiente (in percentuale) più basso. (...)»

15. L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2019 così dispone: «Una copia stampata del rapporto di sorteggio è allegata al fascicolo delle cause assegnate dal [SACC].

Negli altri casi, il presidente di sezione emette un ordine di assegnazione, salvo che la causa non sia stata assegnata tramite altro strumento informatico».

Controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

16. Il 13 e il 14 giugno 2024 sono stati registrati due ricorsi in appello (in prosieguo: gli «appelli in questione») dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) contro sentenze di primo grado in controversie vertenti su richieste di pagamento in materia di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( 5 ).

17. Il 17 e il 18 giugno 2024, la giudice JD, allora membro della XXIIIª Sezione di tale organo giurisdizionale, è stata designata in modo casuale per decidere su tali appelli dal SACC, uno strumento informatico basato su un generatore di numeri casuali.

18. Con decisione del 30 ottobre 2024 del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), la giudice JD, che nel frattempo era stata trasferita in un’altra sezione di tale organo giurisdizionale, è stata, su sua richiesta, sollevata da 100 cause che le erano state assegnate nel corso del 2024, tra cui i due appelli in questione.

In tale decisione, tale collegio ha inoltre individuato altre cause che la giudice JD doveva portare a termine.

Detta decisione non era motivata.

19. A seguito di una decisione adottata il 10 gennaio 2025 dal presidente della XXIIIª Sezione del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), il 13 gennaio 2025 è stata effettuata la riassegnazione casuale di tali 100 cause a nuovi giudici relatori tramite il SACC.

Il sorteggio effettuato da tale sistema ai fini di tale riassegnazione ha riguardato 17 giudici di tale sezione.

Alla giudice Aneta Łazarska sono state assegnate 56 delle suddette 100 cause, compresi i due appelli in questione.

Altri giudici hanno ricevuto un numero più limitato di cause se non addirittura nessuna causa.

20. Il ricorso presentato dalla giudice Łazarska contro detta assegnazione è stato respinto dal presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia).

21. La giudice Łazarska, giudice di rinvio che ha deciso in qualità di giudice unico negli appelli in questione, nutre dubbi, in sostanza, riguardo all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, circa la conformità della revoca dell’assegnazione alla giudice JD delle cause anzidette, compresi i due appelli in esame, nonché della loro riassegnazione.

Ella si interroga, pertanto, sulla questione se possa essere considerata un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, dal momento che, a suo avviso, l’assegnazione delle cause dovrebbe avvenire secondo un meccanismo trasparente, fondato su criteri oggettivi e non manipolabili.

22. In particolare, e in primo luogo, il giudice del rinvio ricorda che il diritto polacco sancirebbe il principio dell’immutabilità della composizione del collegio giudicante, dalla sua designazione e per tutta la durata del procedimento, salvo ipotesi definite per legge di impossibilità di trattare la causa o di un ostacolo prolungato.

Orbene, nessuna di tali ipotesi si sarebbe verificata, cosicché nulla osterebbe a che la giudice JD prosegua all’esame dei ricorsi in appello.

23. A tal proposito, ella precisa che la revoca dell’assegnazione alla giudice JD non deriverebbe né da malattia, né da trasferimento ad altro organo giurisdizionale, né da circostanze straordinarie, ma da un semplice trasferimento interno a un’altra sezione situata nello stesso luogo, il che non potrebbe giustificare, di per sé, una modifica della composizione del collegio.

24. In secondo luogo, il giudice del rinvio mette in discussione il SACC, utilizzato per l’assegnazione casuale delle cause e la determinazione di vari parametri relativi alla loro ripartizione.

A suo avviso, tale sistema sarebbe stato messo in funzione senza un previo test di sicurezza e avrebbe riscontrato perturbazioni ed errori, in particolare durante i suoi primi anni di funzionamento, ai quali si aggiungerebbero errori imputabili agli utenti.

25. Inoltre, sebbene le attività relative alla progettazione e al funzionamento del SACC siano considerate pubbliche, il giudice del rinvio sostiene che la pubblicazione dell’algoritmo non è accompagnata da un accesso effettivo alle regole di funzionamento né al codice sorgente.

Tale mancanza di trasparenza, unita all’ampiezza dei poteri del Ministro della Giustizia di stabilire le modalità di assegnazione, alimenterebbe dubbi circa l’effettiva imparzialità del dispositivo e la sua vulnerabilità alla manipolazione.

Infine, il giudice del rinvio sostiene che il SACC non garantirebbe una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, con il rischio di ritardi e di compromissione dell’indipendenza interna del giudice sotto pressione temporale.

26. In terzo luogo, il giudice del rinvio aggiunge che, contrariamente alle conclusioni tratte dalla sentenza del 14 novembre 2024, S (Modifica del collegio giudicante) ( 6 ), il diritto nazionale non prevede un ricorso effettivo per il giudice interessato contro una decisione scritta dell’autorità amministrativa dell’organo giurisdizionale in materia di assegnazione di una causa o di determinazione della composizione dell’organo giurisdizionale ( 7 ).

27. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se alla luce degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della [Carta] e con il considerando 61 del [regolamento 2024/1689], costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge nonché idoneo ad esaminare la causa senza ingiustificato ritardo, in modo non discriminatorio e garantendo una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale ordinario di ultima istanza di uno Stato membro quando un membro del suo collegio giudicante sia stato designato a decidere nella causa mediante un generatore numerico [casuale], in base ad un rapporto di estrazione a sorte e ad una precedente decisione del collegio dell’organo giurisdizionale: 1) quando un organo dell’amministrazione giudiziaria come il Kolegium Sądu Okręgowego (Collegio del Tribunale regionale) ha arbitrariamente esonerato, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause, un giudice relatore dall’obbligo di trattare le cause già assegnategli, nonostante non fossero soddisfatti i criteri previsti dalla normativa nazionale che consentivano tale esonero e in violazione del principio secondo il quale un cambiamento della composizione di un organo giurisdizionale può avvenire solo in caso di impossibilità di trattare una causa nel collegio giudicante esistente o di un ostacolo prolungato alla trattazione della causa nel collegio giudicante esistente; 2) quando la nomina del nuovo giudice è avvenuta sulla base del [SACC] creato dal Ministro della giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e (dopo che) le regole per l’assegnazione delle cause e l’estrazione a sorte nei tribunali sono state stabilite da un atto avente il rango di regolamento del medesimo Ministro [articoli da 43 a 76 del regolamento di procedura del 2019] e in un modo tale da violare il diritto ad un giudice indipendente, imparziale nonché il principio di accesso ad un giudice precostituito per legge; 3) quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del generatore causale di assegnazione delle cause «SACC» in assenza della conoscenza e della possibilità di verificare il funzionamento del codice sorgente dell’algoritmo di assegnazione casuale delle cause SACC ai giudici, la cui applicazione è stata pubblicata solo sul sito web del Bollettino di informazione pubblica, considerando inoltre la vulnerabilità a errori e manipolazioni dello strumento di assegnazione casuale delle cause, in modo da violare il diritto delle parti a un equo processo; 4) quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del generatore di assegnazione casuale delle cause «SACC» creato dal Ministro della Giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e [dopo che] le regole per l’assegnazione e l’estrazione a sorte delle cause negli organi giurisdizionali sono state stabilite da un atto avente rango di regolamento dello stesso Ministro (articoli da 43 a 76 del [regolamento di procedura del 2019]) e in un modo che viola il principio del diritto delle parti all’esame della causa senza ritardi ingiustificati, in quanto non garantisce un carico uniforme dei giudici nell’ambito dell’utilizzo del «SACC», in un modo che discrimina le parti e viola il principio di uguaglianza davanti alla legge; 5) il che porta un giudice a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento nullo a causa della sua composizione contraria alla legge, senza che alle parti venga garantita un’effettiva tutela giuridica; 6) in assenza di un mezzo di impugnazione efficace ai sensi del diritto nazionale spettante al giudice contro una decisione in forma scritta di un’autorità amministrativa di un organo giurisdizionale relativa all’assegnazione di una causa e alla designazione e alla composizione dello stesso organo giurisdizionale, che gli garantisca la possibilità di impugnare tale decisione scritta dinanzi a un organo giurisdizionale imparziale e indipendente, in un procedimento che soddisfi i requisiti dell’articolo 47 della [Carta]».

28. Il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] preliminari

29. Inizierò con alcune osservazioni preliminari, prima di affrontare i punti di diritto sollevati dalla presente causa.

30. Con un’unica questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce degli articoli 20 e 47 della Carta, nonché il considerando 61 del regolamento 2024/1689, al fine di stabilire, in sostanza, se debba essere considerato come un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale siano state assegnate cause in modo casuale, a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause alla giudice a cui erano state inizialmente assegnate, anche in assenza di qualsiasi mezzo di ricorso effettivo che consenta alla giudice interessata di contestare la riassegnazione in questione.

31. Innanzitutto, occorre rilevare che la questione sollevata riflette un interrogativo in limine litis del giudice del rinvio sulla propria conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

32. Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni invocate a sostegno della domanda di interpretazione, l’articolo 20 della Carta (che dispone che «[t]utte le persone sono uguali davanti alla legge») non mi sembra rilevante, sebbene il giudice del rinvio sostenga che il SACC non garantirebbe un’equa ripartizione del carico tra i giudici.

La questione pregiudiziale verte, infatti, essenzialmente sulla qualificazione del collegio giudicante come giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

33. Per quanto riguarda, infine, il regolamento 2024/1689, il giudice del rinvio sostiene che il SACC rientrerebbe nella categoria dei sistemi ad alto rischio ai sensi di tale regolamento e che la sua mancanza di trasparenza rifletterebbe una mancata comprensione dei requisiti da esso stabiliti.

A tal proposito, da un lato, dubito che il SACC possa essere considerato un «sistema di intelligenza artificiale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, in quanto dagli elementi menzionati e dalle osservazioni del governo polacco risulta che esso è simile a un meccanismo che applica algoritmi predefiniti a determinati insiemi di dati, senza adattabilità dopo l’implementazione né autonomia sostanziale.

Dall’altro lato, e in ogni caso, l’articolo 113 del regolamento 2024/1689 ne prevede l’applicabilità solo a partire dal 2 agosto 2026.

Orbene, la riassegnazione degli appelli in questione al giudice del rinvio è avvenuta il 13 gennaio 2025, cosicché tale regolamento non era applicabile alla causa di cui al procedimento principale.

34. Pertanto, esaminerò la questione sollevata dal giudice del rinvio alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione, vale a dire l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

35. Nel merito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio fonda i propri dubbi, in sostanza, su tre serie di considerazioni relative ai requisiti di indipendenza, d’imparzialità e di un giudice precostituito per legge.

In primo luogo, la revoca dell’assegnazione di procedimenti alla giudice JD, inizialmente adita, sarebbe stata arbitraria e illegittima.

In secondo luogo, il SACC sarebbe stato istituito dal potere esecutivo, sarebbe soggetto a errori e non presenterebbe né la trasparenza richiesta né le garanzie atte ad assicurare una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i giudici.

In terzo luogo, non esisterebbe alcun mezzo di ricorso effettivo che consenta al giudice interessato di contestare la riassegnazione.

36. Affronterò tali elementi uno dopo l’altro, dopo aver richiamato la giurisprudenza rilevante.

Richiam o del la giurisprudenza rilevante

37. Dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede garanzie di indipendenza e di imparzialità basate su regole, relative in particolare alla composizione dell’organo giurisdizionale, tali fa fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del giudice alle influenze esterne e alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco.

Tale requisito, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a un equo processo e costituisce una garanzia cardinale sia per la tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione sia per la salvaguardia dei valori comuni di cui all’articolo 2 TUE, tra cui figura in primo piano lo Stato di diritto ( 8 ).

38. Dalla giurisprudenza risulta inoltre che l’indipendenza si declina in un aspetto esterno e in un aspetto interno.

L’aspetto esterno implica che l’organo giurisdizionale eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione e al riparo da qualsiasi ordine, intervento o pressione che possa influenzare il giudizio e incidere sull’esito delle cause.

L’aspetto interno, legato all’imparzialità, richiede un’equidistanza dalle parti e dai loro interessi, l’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nell’esito della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica.

Infine, ancorché sia vero che l’aspetto esterno mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente alla separazione dei poteri, esso è volto, al contempo, a tutelare i giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno stesso dell’organo giurisdizionale ( 9 ).

39. Inoltre, la Corte riconosce che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede altresì la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra, da un lato, l’accesso a un tale giudice e, dall’altro, le garanzie d’indipendenza e d’imparzialità dei giudici ( 10 ).

40. Per la Corte, la garanzia del «giudice precostituito per legge» riflette anche la composizione dell’organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa ( 11 ).

Per tale motivo, le norme sull’assegnazione e sulla riassegnazione delle cause fanno parte della nozione di «giudice “precostituito per legge”».

41. Di conseguenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede anche, a tal riguardo, che le norme che disciplinano la composizione dei collegi giudicanti siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a un determinato procedimento, da parte di soggetti estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento, dinanzi ai quali le parti non abbiano potuto esporre i propri argomenti ( 12 ).

Revoca dell ’ assegnazio n e di procedimenti alla giudice JD

42. Per quanto riguarda la prima parte della questione sollevata sostanzialmente dal giudice del rinvio, relativa alla revoca dell’assegnazione delle cause alla giudice JD, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale misura è stata adottata sulla base dell’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario.

La Corte è quindi chiamata a precisare, in sostanza, se una revoca dell’assegnazione irregolare alla luce dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, possa comportare l’irregolarità della successiva riassegnazione di alcune delle cause interessate ad altro giudice, nella fattispecie il giudice del rinvio ( 13 ).

43. Come ha riconosciuto la Corte al punto 76 della sentenza D. K., «l’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un “ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale”, senza ulteriori precisazioni.

Se dunque è vero che il paragrafo 4 di tale articolo 47b prevede, in sostanza, che un giudice resta investito dei procedimenti che gli sono stati assegnati nonostante il suo trasferimento a un’altra sede o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, fino alla chiusura di tali procedimenti, il paragrafo 5 di detto articolo 47b enuncia che i suoi procedimenti possono essergli revocati su decisione del collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, senza stabilire criteri a tale scopo.

Infine, in conformità al paragrafo 6 del medesimo articolo 47b, il collegio dell’organo giurisdizionale dispone altresì della possibilità di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice nell’ipotesi di trasferimento di quest’ultimo a un’altra sezione ma, anche in questo caso, senza che tale possibilità sia accompagnata da alcun criterio preciso».

44. Successivamente, nella stessa sentenza, la Corte ha considerato, relativamente alla conformità di detta disposizione all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che «[s]i deve (…) constatare che una normativa nazionale come quella descritta al punto precedente non solo non prevede criteri oggettivi che inquadrino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più dei suoi procedimenti, ma consente altresì al collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice senza che una simile decisione sia motivata.

Infatti, il riferimento all’esistenza di un “ostacolo prolungato all’esame della causa nella sua composizione attuale” è troppo vago per poter essere considerato idoneo a evitare qualsiasi arbitrarietà nella decisione di modifica di una formazione giudicante.

Inoltre, il governo polacco ha confermato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto polacco non impone alcun obbligo di motivare le revoche dell’assegnazione di procedimenti a un giudice ai sensi dell’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’ordinamento giudiziario» ( 14 ).

45. Sulla base di tali constatazioni, la Corte ha concluso, al punto 86 della sentenza D. K., che «l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione».

46. Ne consegue che la soluzione adottata dalla Corte è chiara e direttamente applicabile al caso di specie, in quanto verte sulla medesima disposizione oggetto della causa di cui al procedimento principale.

Occorre quindi fornire alla prima parte della questione sollevata dal giudice del rinvio una risposta identica a quella esposta al paragrafo precedente.

47. Rilevo tuttavia che, come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], si potrebbe sostenere che la portata della sentenza D. K. debba essere circoscritta alle ipotesi di revoca non consensuale, come avveniva in tale causa. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in particolare, che la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si configurerebbe solo quando la misura è imposta al giudice, con la conseguenza che la situazione di cui trattasi nel caso di specie, caratterizzata da una revoca dell’assegnazione delle cause accettata dalla giudice JD a seguito del suo trasferimento, si distinguerebbe nettamente da quella esaminata nella sentenza D. K.

48. Non condivido tale interpretazione.

Essa tende infatti a ridurre quanto constatato dalla Corte relativamente alle carenze del quadro normativo applicabile ad una valutazione connessa alle circostanze specifiche della causa che ha dato luogo alla sentenza D. K. Da tale sentenza risulta invece chiaramente che la Corte non ha considerato la mancanza di consenso come il criterio che determina l’incompatibilità del regime di revoca in questione con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Dalla lettura della sentenza D. K. risulta che l’assenza di criteri prevedibili e l’assenza di un obbligo di motivazione aprono, di per sé stessi, la strada all’arbitrarietà e a indebite ingerenze nella ripartizione delle cause, indipendentemente dal fatto che il giudice interessato dichiari di acconsentire alla misura.

49. A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 77 della sentenza D. K., la Corte constata che la normativa nazionale non prevede criteri oggettivi che inquadrino la revoca dell’assegnazione a un giudice delle cause di cui era investito, né l’obbligo di motivare una decisione del genere, senza fare riferimento al consenso – o all’assenza di consenso – del giudice interessato.

Lo stesso vale per il punto 83 di tale sentenza, in cui la Corte considera, in generale, che, quando una normativa nazionale che disciplina la revoca dell’assegnazione di procedimenti ai giudici non stabilisce criteri oggettivi che delimitino tale facoltà e non richiede che la relativa decisione sia motivata, essa «non permette di escludere che tale revoca sia arbitraria o, addirittura, costituisca una sanzione disciplinare dissimulata».

Ancora una volta, non viene fatto alcun riferimento alla questione se vi fosse stato o meno un consenso alla revoca.

50. Tale interpretazione si impone tanto più che, al punto 82 della sentenza D. K., la Corte fa riferimento all’ipotesi del trasferimento, certamente non consensuale, di un giudice ad un altro organo giurisdizionale o tra due sottosezioni di uno stesso organo giurisdizionale, al fine di ricordare la giurisprudenza secondo cui un tale trasferimento può costituire un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

È significativo, tuttavia, come ho già indicato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, che la Corte, al punto 83 della sentenza D. K., non consideri il consenso del giudice un elemento rilevante quando esamina la revoca dell’assegnazione a un giudice di una o più cause.

Ciò rafforza, a mio avviso, l’idea che il giudice dell’Unione abbia inteso formulare una valutazione generale delle garanzie richieste in materia, indipendente dal comportamento soggettivo del giudice interessato.

51. La stessa conclusione, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], emerge anche dai punti da 84 a 86 della sentenza D. K., nei quali la Corte insiste sulla necessità di prevedere, nella disposizione relativa alla revoca dell’assegnazione, criteri precisi e un obbligo di motivazione della decisione, senza fare alcun riferimento all’elemento del consenso del giudice interessato.

52. Ritengo pertanto che occorra respingere l’idea secondo cui il consenso del giudice costituirebbe un criterio rilevante di valutazione.

A tal proposito, mi sembra utile ricordare la giurisprudenza della Corte secondo la quale i requisiti di indipendenza e di imparzialità devono essere valutati alla luce della capacità delle norme di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti ( 15 ).

53. Orbene, dal punto di vista del singolo, la questione decisiva non è se il giudice la cui assegnazione sia stata revocata vi abbia acconsentito, ma, come ha dichiarato la Corte nella sentenza D. K., se la revoca sia stata decisa sulla base di norme chiare e prevedibili, accompagnate da una motivazione che consenta di escludere l’arbitrarietà.

Quando la base giuridica è, di per sé, priva di tali garanzie, il dubbio può sorgere nel singolo ab initio e, a mio avviso, non può essere fugato dal solo richiamo a un eventuale consenso del giudice interessato.

54. A tal proposito, desidero aggiungere che un consenso esplicitato dal giudice interessato non è necessariamente immune da dinamiche istituzionali difficili da individuare dall’esterno, che si tratti di pressioni implicite, di aspettative gerarchiche o, nelle situazioni più preoccupanti, di rischi di collusione.

Ne consegue che il consenso del giudice la cui assegnazione è stata revocata non può costituire, di per sé, un fattore determinante ai fini della conformità.

Se così non fosse, la conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE del regime della revoca dell’assegnazione al giudice di procedimenti dipenderebbe da un elemento soggettivo.

A mio avviso, essa dovrebbe invece essere valutata in modo oggettivo, alla luce delle garanzie previste dalla legge.

55. Tenuto conto di quanto sopra, ritengo che occorra rispondere alla prima parte della questione sollevata, in sostanza, dal giudice del rinvio, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, con la conseguente riassegnazione di alcuni di tali procedimenti ad un altro collegio giudicante, indipendentemente dal fatto che tale revoca sia stata o meno oggetto di consenso, e senza che tale normativa stabilisca i criteri che devono guidare tale organo nell’adozione di una tale decisione e imponga la motivazione della stessa.

A ssegnazione delle cause tramite il SACC

56. Con la seconda parte della questione sollevata, il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte ad esaminare se il ricorso a un sistema automatizzato di assegnazione casuale dei procedimenti, quale il SACC, sia compatibile con i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

57. I dubbi del giudice del rinvio riguardano, in particolare, il carattere casuale dell’assegnazione delle cause da parte del SACC e l’asserita impossibilità di verificare il funzionamento del codice sorgente dell’algoritmo di assegnazione.

Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, sul fatto che il SACC sia stato concepito da un rappresentante del Ministro della Giustizia e che le norme di assegnazione e di sorteggio siano stabilite da un atto regolamentare dello stesso Ministro.

A suo avviso, tali elementi violerebbero il diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, nonché il diritto delle parti a che loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole, a causa di un carico di lavoro ripartito in modo non uniforme.

58. Rimando qui alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 38 supra , la quale stabilisce che il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, derivante dal diritto dell’Unione, riguarda non solo le indebite influenze che possono essere esercitate dai poteri legislativo ed esecutivo, ma anche quelle che possono provenire dall’interno dell’organo giurisdizionale, e che l’esercizio della funzione giudicante deve essere immune non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di ordini, ma anche da forme di influenza più indiretta che potrebbero orientare le decisioni giudiziarie.

59. Inoltre, come ricordato nella sentenza D. K., la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che la tutela dell’indipendenza giudiziaria e della certezza del diritto, inerente allo Stato di diritto, esige una particolare chiarezza delle norme applicabili e delle garanzie atte ad assicurare l’obiettività e la trasparenza, al fine, soprattutto, di evitare qualsiasi parvenza di arbitrarietà nell’assegnazione di procedimenti particolari a determinati giudici ( 16 ).

60. Innanzitutto, occorre rilevare che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio non mette in discussione una determinata assegnazione di cause che la riguardano, ma invoca carenze di ordine generale, che richiedono un esame complessivo del SACC alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

61. Nella causa di cui al procedimento principale, e come risulta dall’articolo 47a, paragrafo 2, della legge sull’ordinamento giudiziario, nonché, in particolare, dall’articolo 43, paragrafo 1, dall’articolo 49, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 55, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 66, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2019, si evince che il SACC è soggetto a garanzie dirette ad escludere assegnazioni arbitrarie o discrezionali.

Da tali disposizioni emerge che il sistema combina l’assegnazione casuale con una logica di ripartizione proporzionale delle cause.

In particolare, l’articolo 68, paragrafo 1, punto 2), del regolamento di procedura del 2019 prevede nove criteri che consentono di determinare un coefficiente di partecipazione alle assegnazioni, preso in considerazione per la ripartizione dell’attività di ciascun giudice, giudice ausiliario e ausiliario di giustizia.

62. A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che l’istituzione di un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali, fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, «non appare, di per sé, tale da esporre i collegi giudicanti ad un’indebita influenza» ( 17 ).

Dalle disposizioni menzionate al paragrafo precedente risulta inoltre che il funzionamento del SACC si basa su parametri previamente determinati.

In sostanza, ritengo che la sfida consista nel garantire che un tale meccanismo sia soggetto a norme trasparenti, obiettive e conosciute in anticipo, in modo da prevenire qualsiasi utilizzo arbitrario del sistema e qualsiasi indebita ingerenza, da parte di persone esterne al collegio giudicante, nel processo decisionale relativo a una determinata causa.

In presenza di tali condizioni, il ricorso a un sistema del genere non suscita, di per sé, alcuna obiezione ( 18 ).

63. Invero, non sono in grado di valutare se il SACC consenta, in pratica, di raggiungere l’obiettivo di una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i giudici, né se ciò sia avvenuto nella causa di cui al procedimento principale.

Tali valutazioni rientrano nella competenza del giudice del rinvio.

Resta tuttavia il fatto che, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza della Corte non risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE imponga determinate modalità di ripartizione interna delle cause in seno a un organo giurisdizionale.

64. Per quanto riguarda, inoltre, gli errori rilevati dal giudice del rinvio nell’attuazione del SACC, in particolare nel 2018, occorre innanzitutto constatare che tali errori non riguardano la riassegnazione delle cause di cui ai procedimenti principali nel gennaio 2025, vale a dire circa otto anni dopo i fatti menzionarti nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

In ogni caso, occorre ricordare che, al punto 51 della sentenza Sinalov, la Corte ha indicato che un errore nell’applicazione delle norme di assegnazione non implica necessariamente l’esposizione del collegio giudicante interessato ad un’indebita influenza.

Tale considerazione può essere trasposta al caso di specie.

Nonostante le disfunzioni segnalate nel 2018, dalle disposizioni del regolamento di procedura del 2019 risulta che l’assegnazione delle cause si basa su criteri predeterminati e pubblici che, in linea di principio, escludono un’indebita ingerenza nel processo di sorteggio.

65. Occorre inoltre osservare che, per quanto riguarda l’assegnazione delle due cause di cui ai procedimenti principali, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento concreto che indichi un indebito intervento del potere esecutivo o di un’autorità amministrativa dell’organo giurisdizionale interessato.

Essa non fornisce nemmeno informazioni sul carico di lavoro precedente del giudice del rinvio né sul volume di cause trattate dagli altri giudici della stessa sezione.

66. Il giudice del rinvio esprime, inoltre, dubbi in merito a una mancanza di trasparenza nel funzionamento del SACC, legata principalmente alla mancata pubblicazione del suo codice sorgente ( 19 ).

Da parte mia, non ritengo che la mancata pubblicità del codice sorgente sia di per sé sufficiente a configurare un’esposizione a indebite influenze.

Dalla decisione di pronuncia pregiudiziale risulta, del resto, che l’algoritmo completo del sistema è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’ottobre 2024 il Ministero della Giustizia pubblica i rapporti relativi ai sorteggi effettuati dal SACC.

67. Ritengo che la pubblicazione dell’algoritmo, nonché dei rapporti relativi ai sorteggi costituisca una garanzia sufficiente per garantire la trasparenza del SACC, senza che sia necessario, a tal fine, esigere anche la pubblicazione del codice sorgente.

Del resto, come sostiene il governo polacco, la divulgazione del codice sorgente, nella misura in cui esso può rivelare meccanismi di protezione dell’applicazione, potrebbe sollevare questioni relative alla sicurezza del sistema.

Poiché il requisito della trasparenza è soddisfatto dalla pubblicità dell’algoritmo e dai risultati verificabili del sorteggio, non vedo, allo stato attuale, la ragione per cui occorrerebbe arrivare ad imporre la pubblicazione del codice sorgente, che corrisponde al progetto del software.

68. Infine, per quanto riguarda la censura relativa alla competenza del Ministro della Giustizia per la creazione del SACC e per la definizione delle regole di ripartizione automatica delle cause, tale argomento mi sembra basarsi su una concezione eccessivamente estesa della nozione di ingerenza del potere esecutivo nelle competenze del potere giudiziario.

69. La creazione di un sistema di assegnazione e l’emanazione di regole generali di ripartizione non riguardano una determinata assegnazione di cause, ma rientrano in norme di portata generale applicabili a tutti gli organi giurisdizionali ordinari.

Esse rientrano, in linea di principio, nell’organizzazione del funzionamento dell’apparato giudiziario.

A mio avviso, questa circostanza non è quindi sufficiente, di per sé, a configurare un’indebita ingerenza nel processo di assegnazione delle cause.

Inoltre, la domanda di pronuncia pregiudiziale non individua elementi precisi che indichino che tali norme generali conferiscano al potere legislativo o esecutivo un diritto di indebita influenza nel sorteggio e nell’assegnazione delle cause a questo o a quel giudice.

70. Alla luce di quanto sopra, ritengo che occorra rispondere alla seconda parte della questione sostanzialmente sollevata dal giudice del rinvio, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a disposizioni nazionali che istituiscono un sistema automatico di assegnazione casuale, basato su un generatore di numeri casuali e privo di intervento umano, purché tale sistema sia accompagnato da garanzie atte a prevenire qualsiasi utilizzo arbitrario del sistema e qualsiasi indebita ingerenza.

A sserita mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo

71. Nella terza parte della questione sollevata, il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che il diritto polacco non prevede alcun mezzo di ricorso effettivo per il giudice che intenda contestare la decisione di assegnazione o di riassegnazione di cause adottata dall’autorità amministrativa dell’organo giurisdizionale.

Esso si interroga sulla questione se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, richieda che tale giudice disponga di un ricorso giurisdizionale contro siffatte decisioni.

72. A tal proposito, ricordo che nella sentenza Sinalov la Corte ha considerato quanto segue: «53. (...) la possibilità di verificare il rispetto delle garanzie connesse alla nozione di “giudice precostituito per legge” (…) è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare nel singolo.

Pertanto, il controllo del rispetto del requisito secondo cui ogni organo giurisdizionale, per la sua composizione, deve costituire un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è una formalità sostanziale la cui osservanza rientra nell’ordine pubblico (…).

La Corte ha dichiarato che una siffatta verifica deve poter essere effettuata nell’ambito dell’esame di un ricorso, eventualmente d’ufficio quando, al riguardo, sorga un serio dubbio (...)

54. Infatti, una tutela giurisdizionale effettiva non può essere garantita se, su domanda di parte, o d’ufficio in presenza di seri dubbi, il rispetto delle norme che conferiscono a un organo giurisdizionale la qualità di “giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge” non potesse essere oggetto di un controllo giurisdizionale e di un’eventuale sanzione in caso di inosservanza, altrimenti tali norme potrebbero essere violate senza che ne derivi alcun effetto (...)» ( 20 ).

73. Dalla sentenza Sinalov ( 21 ) risulta quindi che la Corte esige un controllo giurisdizionale sulla regolarità dell’assegnazione di una causa, nell’ottica di una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia imporre che tale ricorso sia necessariamente a disposizione del giudice che contesta l’assegnazione che gli è stata fatta delle cause.

La Corte indica, infatti, che tale controllo deve poter essere esercitato su domanda di parte o d’ufficio in presenza di seri dubbi ( 22 ).

74. Pertanto, l’assenza di uno specifico mezzo di ricorso che consenta al giudice del rinvio di contestare l’assegnazione delle cause non può, di per sé, essere considerata contraria all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 23 ), qualora il diritto nazionale garantisca che il rispetto delle norme di diritto interno relative all’assegnazione delle cause possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale su domanda di parte o d’ufficio.

75. Nella causa di cui al procedimento principale, e al fine di fornire al giudice del rinvio indicazioni che possano guidarlo nell’esercizio della sua competenza, ritengo utile prendere in considerazione i seguenti elementi.

76. In primo luogo, come rilevato dal governo polacco e la cui verifica spetta al giudice del rinvio, le parti del procedimento hanno il diritto di chiedere la ricusazione di un giudice e di sollevare censure relative al procedimento, comprese quelle relative all’irregolare composizione del collegio giudicante.

77. In secondo luogo, dall’articolo 89, paragrafo 2, della legge sull’ordinamento giudiziario risulta che i giudici dispongono di un mezzo di ricorso giurisdizionale per le controversie derivanti «dal rapporto di lavoro».

Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, nella misura in cui l’assegnazione delle 56 cause avrebbe appesantito in modo sproporzionato il suo carico di lavoro, tale giudice potrebbe prendere in considerazione l’esercizio del ricorso previsto da tale disposizione.

78. Alla luce di quanto esposto supra , ritengo che occorra rispondere alla terza parte della questione sostanzialmente sollevata dal giudice del rinvio, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non impone allo Stato membro interessato di riconoscere al giudice in questione un diritto a un ricorso giurisdizionale contro la decisione ad esso relativa di assegnazione o di riassegnazione di cause, purché la regolarità di tali decisioni possa essere verificata nell’ambito della controversia di cui l’organo giurisdizionale è investito, su iniziativa delle parti o d’ufficio.

Conclusione

79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia): L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: – esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità delle cause a lui attribuite, con la conseguente riassegnazione di alcune di tali cause ad un altro collegio giudicante, indipendentemente dal fatto che tale revoca sia stata o meno oggetto di consenso, e senza che tale normativa stabilisca i criteri che devono guidare tale tribunale nell’adozione di una siffatta decisione e imponga la motivazione della stessa; – esso non osta a disposizioni nazionali che istituiscono un sistema automatico di assegnazione casuale, basato su un generatore di numeri casuali e privo di intervento umano, purché tale sistema sia accompagnato da garanzie atte a prevenire qualsiasi utilizzo arbitrario del sistema e qualsiasi indebita ingerenza; – esso non impone allo Stato membro interessato di riconoscere al giudice in questione un diritto a un ricorso giurisdizionale contro la decisione di assegnazione o di riassegnazione di cause che lo riguarda, purché la regolarità di tali decisioni possa essere verificata nell’ambito della controversia di cui l’organo giurisdizionale è investito, su iniziativa delle parti o d’ufficio. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689). 3 Dz.

U. del 2024, posizione

334. 4 Dz.

U. del 2024, posizione

867. 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1). 6 C‑197/23; in prosieguo: la «sentenza S.», EU:C:2024:956. 7 Occorre rilevare che la posizione del giudice del rinvio su tale questione non appare chiaramente definita.

Infatti, al punto 35 della domanda di pronuncia pregiudiziale, ella indica che la decisione del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) non sarebbe soggetta a controllo giurisdizionale, aggiungendo che sarebbe esclusa una verifica del rispetto della regola di assegnazione delle cause e che il procedimento dinanzi al giudice del rinvio sarebbe, pertanto, viziato da nullità.

Se tale fosse effettivamente la sua analisi, il dubbio espresso relativamente all’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo riguarderebbe in realtà la decisione con cui il collegio di tale Tribunale ha revocato l’assegnazione alla giudice JD delle cause in questione.

Orbene, come sostiene il governo polacco, la giudice JD non ha contestato tale decisione di revoca, ma vi ha invece acconsentito.

In tali circostanze, la questione dell’esistenza di un mezzo di ricorso a disposizione della giudice JD riveste, nella causa di cui al procedimento principale, natura ipotetica, in quanto al riguardo nessuna controversia effettiva è stata portata dinanzi a un organo giurisdizionale.

Mi sembra quindi che occorra ricondurre l’esame di tale problematica entro i termini più circoscritti in cui essa è formulata nella sesta sottoquestione della domanda di pronuncia pregiudiziale e, in via complementare, alla luce del punto 29 di tale domanda, in cui il giudice del rinvio fa espressamente riferimento alla «decisione in forma scritta di un’autorità amministrativa di un organo giurisdizionale relativa all’assegnazione di una causa e alla designazione e alla composizione dello stesso organo giurisdizionale». 8 V., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 71); dell’11 luglio 2024, Hann‑Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punti 47 e 49), e del 6 marzo 2025, D. K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C-648/21; in prosieguo: la «sentenza D. K.», EU:C:2025:143, punti 65 e 66). 9 V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann‑Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punti 50, 51 e 54), e del 1º agosto 2025, Daka e a. (C‑422/23, C‑455/23, C-459/23, C‑486/23 e C‑493/23; in prosieguo: la «sentenza Daka», EU:C:2025:592, punti 75 e 76). 10 V., in tal senso, sentenze S. (punto 63 e giurisprudenza citata) e D. K. (punto 72). 11 V., in tal senso, sentenza D. K. (punto 73). 12

V. sentenza D. K. (punto 75). 13 V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punti 76 e 77).

In tale causa, la Corte ha dovuto pronunciarsi su una situazione in cui un collegio giudicante si era visto riassegnare una causa a seguito della sospensione dalle sue funzioni del giudice al quale era stata inizialmente assegnata, sospensione intervenuta con una risoluzione adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La Corte ha dichiarato che spettava a tale collegio giudicante astenersi dal conoscere della causa, disapplicando tale risoluzione. 14 Sentenza D. K. (punto 77). 15 V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123), e del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 53). 16 Sentenza D. K. (punto 71), che cita la sentenza della Corte EDU del 5 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA], a.s. c.

Slovacchia (CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66). 17

V. sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov (C‑16/24; in prosieguo: la «sentenza Sinalov», EU:C:2025:116, punto 51). 18 V., per quanto riguarda un sistema bulgaro di selezione casuale della composizione del collegio giudicante, sentenza Sinalov (punto 51). 19 Sul sito dell’enciclopedia online Wikipedia è indicato che «[i]n informatica, il codice sorgente (…) è il testo di un algoritmo di un programma scritto in un determinato linguaggio di programmazione, compreso all’interno di un file sorgente, che definisce il flusso di esecuzione del programma stesso, ovvero la sua codifica software» (disponibile al seguente indirizzo: https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente). 20

V. anche sentenze S. (punto 67) e Daka (punto 99).

Inoltre, la Corte ha anche dichiarato, al punto 56 della sentenza Sinalov, che «tenuto conto della competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi giurisdizionali (…), il diritto dell’Unione non osta a che, qualora un giudice al quale sia stata assegnata una causa ad opera del dirigente amministrativo dell’organo giurisdizionale interessato dubiti della regolarità di tale assegnazione alla luce delle norme applicabili del diritto nazionale, esso debba ritrasmettere la causa di cui trattasi allo stesso dirigente, in considerazione delle sue prerogative di legge, affinché quest’ultimo verifichi detta regolarità e, se del caso, accettare di esaminare la causa in parola se l’assegnazione iniziale venisse confermata.

Tuttavia, la regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale » (il corsivo è mio). 21

V. anche sentenza S. (punti da 65 a 67). 22 V., in tal senso, sentenza Sinalov (punto 54). 23 A questo punto, occorre rilevare che il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza del SACC sul rischio di un’eccessiva durata del procedimento, a scapito dei diritti procedurali delle parti.

Tuttavia, una tale tesi non è suffragata da alcun elemento del fascicolo.

In particolare, il fascicolo non contiene alcun dato che consenta di valutare l’esistenza di un nesso tra il carico asseritamente eccessivo delle cause assegnate al giudice del rinvio nella causa di cui al procedimento principale e la maggior durata dei procedimenti che ne deriverebbe.

In tali circostanze, l’argomento sollevato appare puramente congetturale.

In assenza di una base fattuale sufficiente, ritengo che esso non possa essere utilmente valutato alla luce degli elementi sottoposti alla Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 159/25 [Rowicz] ( i ) B. Ż., V. sp. z o.o. contro T. SA, Ł.W. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Stati membri – Obblighi – Istituzione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice indipendente e imparziale, costituito per legge – Assegnazione delle cause ai giudici – Composizione irregolare di un organo giurisdizionale – Principio dell’immutabilità del collegio giudicante – Sistemi di intelligenza artificiale » Introduzione 1. Con la presente causa, la Corte è adita dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) con una domanda di pronuncia pregiudiziale che si inserisce nella continuità delle cause con cui la Corte ha precisato la portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La causa invita, ancora una volta, la Corte a valutare le garanzie che circondano l’esercizio della funzione giudicante in seno agli ordinamenti giuridici nazionali, in particolare quelle che garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giurisdizionali nonché il rispetto del requisito di un giudice costituito per legge. 2. Più precisamente, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una modalità di organizzazione interna della giustizia che può incidere su tali garanzie, vale a dire la revoca, anche laddove consensuale, dell’assegnazione a un giudice di una parte delle cause di cui era investito e la loro riassegnazione a un altro giudice. La Corte è quindi segnatamente chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità, con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, di un meccanismo fondato su una ridistribuzione effettuata tramite un sistema automatico di assegnazione casuale, e sulle condizioni in presenza delle quali una tale misura può essere considerata basata su norme sufficientemente chiare, prevedibili e idonee a fugare ogni legittimo dubbio, dal punto di vista dei singoli, circa l’assenza di influenze esterne o interne nella determinazione del giudice chiamato a conoscere della loro causa. Contesto normativo D iritto dell ’ Unione 3. L’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale ( 2 ) definisce la nozione di «sistema di intelligenza artificiale» come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». D iritto polacco Legge sull’ordinamento giudiziario 4. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, nella sua versione applicabile al procedimento principale ( 3 ) (in prosieguo: la «legge sull’ordinamento giudiziario»), il Ministro della Giustizia, dopo aver consultato il [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia), stabilisce, con decreto, il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari, comprese, in particolare, le modalità di assegnazione delle cause. 5. L’articolo 47a, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone quanto segue: «Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici tirocinanti in modo casuale, nell’ambito delle specifiche categorie delle stesse, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità». 6. L’articolo 47b di tale legge così dispone: «1.      La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo nel caso in cui il medesimo non possa trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo prolungato al trattamento della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis . (...) 4.      Il trasferimento ad altra sede di un giudice o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, nonché il termine di un distacco, non impediscono l’adozione di atti [procedurali] nelle cause che gli sono state assegnate nella sede dove attualmente presta servizio o esercita le sue funzioni, fino alla definizione di dette cause. 5.      Il collegio giudicante nel cui circondario il giudice viene trasferito o distaccato può, su richiesta del medesimo o d’ufficio, revocare a tale giudice, in tutto o in parte, l’assegnazione delle cause di cui è investito, segnatamente in ragione della distanza tra la sede di tale organo giurisdizionale e il luogo di nuova assegnazione o di distacco del giudice, in funzione dello stato d’avanzamento delle cause pendenti. Prima di adottare una decisione, il collegio giudicante consulta i presidenti degli organi giurisdizionali competenti. 6.      Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis in caso di trasferimento ad altra sezione del medesimo organo giurisdizionale e in caso di nomina a giudice in un organo giurisdizionale di grado superiore». 7. L’articolo 89 di detta legge dispone quanto segue: «1.      Le richieste, gli interventi e i reclami relativi all’esercizio delle funzioni giurisdizionali devono essere presentati dal giudice esclusivamente per via gerarchica. Il giudice non può rivolgersi per tali questioni a istituzioni o persone esterne, né renderle di dominio pubblico. 2.      In caso di controversia collegata al rapporto di lavoro, il giudice dispone di un rimedio giurisdizionale. (...)» Regolamento di procedura del 2019 8. L’articolo 2, punto 16, del rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (decreto del Ministro della Giustizia recante il regolamento di procedura degli organi giurisdizionali ordinari), del 18 giugno 2019 ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento di procedura del 2019»), contiene la seguente definizione: «[[OSCURATO:PERSONA] Przydziału Spraw (sistema di assegnazione casuale delle cause; in prosieguo: il «SACC»)] – sistema informatico volto ad assegnare in modo casuale cause e compiti giurisdizionali mediante un generatore di numeri casuali». 9. L’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone: «Le cause sono assegnate in modo casuale ai giudici in quanto giudici relatori, in conformità con la ripartizione delle attività, dal [SACC], in modo distinto per ogni repertorio, elenco o altro dispositivo di registrazione, a meno che le disposizioni del presente regolamento non prevedano altre regole di assegnazione. L’assegnazione da parte del [SACC] non si applica se un solo giudice partecipa all’assegnazione di cause di un tipo particolare». 10. L’articolo 49 di detto regolamento dispone quanto segue: «1.      Le cause oggetto di assegnazione casuale sono registrate nel [SACC] entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’organo giurisdizionale, salvo che la causa non sia oggetto di assegnazione dopo la regolarizzazione delle lacune. 2.      Il presidente di una sezione può, in determinati dispositivi di registrazione o per determinate categorie di cause, sospendere l’assegnazione delle cause in caso di assenze di breve durata di alcuni giudici fino al termine di tali assenze. (...)» 11. L’articolo 55 dello stesso regolamento così dispone: «1.      Un determinato tipo di cause può essere assegnato solo a determinati giudici o a questi ultimi può essere applicata una percentuale di assegnazione più elevata in tali cause, e, per le altre cause, la ripartizione delle attività può prevedere un coefficiente ridotto o l’esclusione di tali cause dall’assegnazione (specializzazione). 2.      Il progetto di ripartizione delle attività o la sua modifica, laddove comporti l’introduzione o la modifica di una specializzazione, è portato a conoscenza dei giudici della o delle sezioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2. La determinazione di una nuova ripartizione delle attività richiede che il giudice acconsenta alla sua specializzazione e che meno dell’85 % dei giudici si opponga entro un termine di 14 giorni a decorrere dalla data in cui il progetto è stato portato a conoscenza dei giudici. (...)» 12. L’articolo 62 del regolamento di procedura del 2019 così dispone: «1.      A seguito di una decisione che comporta un cambiamento di sezione o di sede di servizio, a un giudice relatore possono essere assegnate, ancora prima della data del suo trasferimento, cause nella nuova sezione con contestuale cessazione dell’assegnazione di cause nella sezione in cui ha deliberato fino a quel momento. Il presidente dell’organo giurisdizionale in cui si trova la nuova sezione determina la data di inizio dell’assegnazione delle cause in tale sezione e di cessazione dell’assegnazione di cause nella sezione precedente. Per le cause assegnate, il presidente di sezione fissa i termini in accordo con il giudice relatore. 2.      Se l’effettivo carico di lavoro del giudice relatore lo richiede, la data di inizio dell’assegnazione delle cause nella sezione può essere posteriore o anteriore alla data di fine dell’assegnazione nella sezione in cui quest’ultimo ha deliberato fino a quel momento. (...)» 13. L’articolo 66 di tale regolamento dispone quanto segue: «1.      In caso di ripartizione delle cause assegnate a un giudice relatore, le cause sono ripartite secondo le regole generali. I giudici assenti le cui cause non sono state ripartite partecipano all’assegnazione. 2.      Le cause già iscritte a ruolo possono essere ripartite in modo casuale in funzione delle date delle udienze. (...)» 14. L’articolo 68 di detto regolamento così dispone: «1.      La ripartizione delle attività per ciascun giudice, giudice tirocinante e ausiliario di giustizia prende in considerazione: 1)      le assegnazioni a una sezione o alle sezioni dell’organo giurisdizionale e, in caso di assegnazioni, all’interno di una sezione, a una determinata sottosezione, tiene conto anche delle assegnazioni a tale sottosezione; 2)      il coefficiente (in percentuale) di partecipazione alle assegnazioni delle cause che rientrano nella sezione, vale a dire: a)      100 % – per un giudice assegnato esclusivamente a una sola sezione, che non eserciti alcuna funzione, che non sia distaccato presso un’altra unità sulla base dell’articolo 77 o dell’articolo 151a della legge, b)      almeno il 90 % – per un vicepresidente di una sezione composta da un massimo di 15 giudici, per un capo di Sezione, per un addetto stampa presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero massimo di posti di giudice sia inferiore a 300, per un coordinatore della mediazione presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero massimo di posti di giudice sia inferiore a 300, per un mediatore disciplinare aggiunto presso una Corte d’appello o un Tribunale regionale, per il mediatore disciplinare dei giudici ordinari, per il mediatore disciplinare aggiunto dei giudici ordinari, per il presidente di un Tribunale disciplinare e per un giudice incaricato di sostituire un giudice che delibera in cause che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia, c)      almeno l’ 80% – per un giudice che ricopre la carica di presidente di una sezione composta da un massimo di sette giudici, per un addetto stampa presso una Corte d’appello, per un addetto stampa presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero massimo di posti di giudice non sia inferiore a 300, per un giudice membro del [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura] e per un giudice distaccato presso l’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura], d)      almeno il 75 % – per un vicepresidente di una sezione con più di 15 giudici, per un coordinatore della mediazione presso un Tribunale regionale nella cui giurisdizione il numero di posti di giudice non è inferiore a 300, per il mediatore disciplinare del Ministro della Giustizia e per un giudice incaricato di deliberare in cause che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia, e)      almeno il 60 % – per il giudice ispettore, f)      almeno il 50 % – per un giudice che assume le funzioni di presidente o di vicepresidente di una sezione composta da 8 a 20 giudici, g)      almeno il 30 % – per un giudice che assume le funzioni di presidente o di vicepresidente di un organo giurisdizionale e per un giudice che assume le funzioni di presidente di una sezione composta da più di 20 giudici, h)      almeno il 15 % – per un giudice distaccato per esercitare le funzioni di specialista capo presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri o per dirigere corsi di formazione presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri, i)      almeno il 10 % – per un giudice distaccato per esercitare le funzioni di direttore o di direttore aggiunto della Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri, di capo di un servizio o di una sezione della Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri. 2.      In caso di applicazione di più coefficienti (in percentuale) di partecipazione all’assegnazione delle cause che arrivano a una sezione per un determinato giudice, viene preso in considerazione il coefficiente (in percentuale) più basso. (...)» 15. L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2019 così dispone: «Una copia stampata del rapporto di sorteggio è allegata al fascicolo delle cause assegnate dal [SACC]. Negli altri casi, il presidente di sezione emette un ordine di assegnazione, salvo che la causa non sia stata assegnata tramite altro strumento informatico». Controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 16. Il 13 e il 14 giugno 2024 sono stati registrati due ricorsi in appello (in prosieguo: gli «appelli in questione») dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) contro sentenze di primo grado in controversie vertenti su richieste di pagamento in materia di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( 5 ). 17. Il 17 e il 18 giugno 2024, la giudice JD, allora membro della XXIIIª Sezione di tale organo giurisdizionale, è stata designata in modo casuale per decidere su tali appelli dal SACC, uno strumento informatico basato su un generatore di numeri casuali. 18. Con decisione del 30 ottobre 2024 del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), la giudice JD, che nel frattempo era stata trasferita in un’altra sezione di tale organo giurisdizionale, è stata, su sua richiesta, sollevata da 100 cause che le erano state assegnate nel corso del 2024, tra cui i due appelli in questione. In tale decisione, tale collegio ha inoltre individuato altre cause che la giudice JD doveva portare a termine. Detta decisione non era motivata. 19. A seguito di una decisione adottata il 10 gennaio 2025 dal presidente della XXIIIª Sezione del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), il 13 gennaio 2025 è stata effettuata la riassegnazione casuale di tali 100 cause a nuovi giudici relatori tramite il SACC. Il sorteggio effettuato da tale sistema ai fini di tale riassegnazione ha riguardato 17 giudici di tale sezione. Alla giudice Aneta Łazarska sono state assegnate 56 delle suddette 100 cause, compresi i due appelli in questione. Altri giudici hanno ricevuto un numero più limitato di cause se non addirittura nessuna causa. 20. Il ricorso presentato dalla giudice Łazarska contro detta assegnazione è stato respinto dal presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia). 21. La giudice Łazarska, giudice di rinvio che ha deciso in qualità di giudice unico negli appelli in questione, nutre dubbi, in sostanza, riguardo all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, circa la conformità della revoca dell’assegnazione alla giudice JD delle cause anzidette, compresi i due appelli in esame, nonché della loro riassegnazione. Ella si interroga, pertanto, sulla questione se possa essere considerata un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, dal momento che, a suo avviso, l’assegnazione delle cause dovrebbe avvenire secondo un meccanismo trasparente, fondato su criteri oggettivi e non manipolabili. 22. In particolare, e in primo luogo, il giudice del rinvio ricorda che il diritto polacco sancirebbe il principio dell’immutabilità della composizione del collegio giudicante, dalla sua designazione e per tutta la durata del procedimento, salvo ipotesi definite per legge di impossibilità di trattare la causa o di un ostacolo prolungato. Orbene, nessuna di tali ipotesi si sarebbe verificata, cosicché nulla osterebbe a che la giudice JD prosegua all’esame dei ricorsi in appello. 23. A tal proposito, ella precisa che la revoca dell’assegnazione alla giudice JD non deriverebbe né da malattia, né da trasferimento ad altro organo giurisdizionale, né da circostanze straordinarie, ma da un semplice trasferimento interno a un’altra sezione situata nello stesso luogo, il che non potrebbe giustificare, di per sé, una modifica della composizione del collegio. 24. In secondo luogo, il giudice del rinvio mette in discussione il SACC, utilizzato per l’assegnazione casuale delle cause e la determinazione di vari parametri relativi alla loro ripartizione. A suo avviso, tale sistema sarebbe stato messo in funzione senza un previo test di sicurezza e avrebbe riscontrato perturbazioni ed errori, in particolare durante i suoi primi anni di funzionamento, ai quali si aggiungerebbero errori imputabili agli utenti. 25. Inoltre, sebbene le attività relative alla progettazione e al funzionamento del SACC siano considerate pubbliche, il giudice del rinvio sostiene che la pubblicazione dell’algoritmo non è accompagnata da un accesso effettivo alle regole di funzionamento né al codice sorgente. Tale mancanza di trasparenza, unita all’ampiezza dei poteri del Ministro della Giustizia di stabilire le modalità di assegnazione, alimenterebbe dubbi circa l’effettiva imparzialità del dispositivo e la sua vulnerabilità alla manipolazione. Infine, il giudice del rinvio sostiene che il SACC non garantirebbe una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, con il rischio di ritardi e di compromissione dell’indipendenza interna del giudice sotto pressione temporale. 26. In terzo luogo, il giudice del rinvio aggiunge che, contrariamente alle conclusioni tratte dalla sentenza del 14 novembre 2024, S (Modifica del collegio giudicante) ( 6 ), il diritto nazionale non prevede un ricorso effettivo per il giudice interessato contro una decisione scritta dell’autorità amministrativa dell’organo giurisdizionale in materia di assegnazione di una causa o di determinazione della composizione dell’organo giurisdizionale ( 7 ). 27. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se alla luce degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con gli articoli 20 e 47 della [Carta] e con il considerando 61 del [regolamento 2024/1689], costituisca un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge nonché idoneo ad esaminare la causa senza ingiustificato ritardo, in modo non discriminatorio e garantendo una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale ordinario di ultima istanza di uno Stato membro quando un membro del suo collegio giudicante sia stato designato a decidere nella causa mediante un generatore numerico [casuale], in base ad un rapporto di estrazione a sorte e ad una precedente decisione del collegio dell’organo giurisdizionale: 1)      quando un organo dell’amministrazione giudiziaria come il Kolegium Sądu Okręgowego (Collegio del Tribunale regionale) ha arbitrariamente esonerato, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause, un giudice relatore dall’obbligo di trattare le cause già assegnategli, nonostante non fossero soddisfatti i criteri previsti dalla normativa nazionale che consentivano tale esonero e in violazione del principio secondo il quale un cambiamento della composizione di un organo giurisdizionale può avvenire solo in caso di impossibilità di trattare una causa nel collegio giudicante esistente o di un ostacolo prolungato alla trattazione della causa nel collegio giudicante esistente; 2)      quando la nomina del nuovo giudice è avvenuta sulla base del [SACC] creato dal Ministro della giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e (dopo che) le regole per l’assegnazione delle cause e l’estrazione a sorte nei tribunali sono state stabilite da un atto avente il rango di regolamento del medesimo Ministro [articoli da 43 a 76 del regolamento di procedura del 2019] e in un modo tale da violare il diritto ad un giudice indipendente, imparziale nonché il principio di accesso ad un giudice precostituito per legge; 3)      quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del generatore causale di assegnazione delle cause «SACC» in assenza della conoscenza e della possibilità di verificare il funzionamento del codice sorgente dell’algoritmo di assegnazione casuale delle cause SACC ai giudici, la cui applicazione è stata pubblicata solo sul sito web del Bollettino di informazione pubblica, considerando inoltre la vulnerabilità a errori e manipolazioni dello strumento di assegnazione casuale delle cause, in modo da violare il diritto delle parti a un equo processo; 4)      quando la nomina di un nuovo giudice è stata effettuata sulla base del generatore di assegnazione casuale delle cause «SACC» creato dal Ministro della Giustizia in quanto rappresentante del potere esecutivo e [dopo che] le regole per l’assegnazione e l’estrazione a sorte delle cause negli organi giurisdizionali sono state stabilite da un atto avente rango di regolamento dello stesso Ministro (articoli da 43 a 76 del [regolamento di procedura del 2019]) e in un modo che viola il principio del diritto delle parti all’esame della causa senza ritardi ingiustificati, in quanto non garantisce un carico uniforme dei giudici nell’ambito dell’utilizzo del «SACC», in un modo che discrimina le parti e viola il principio di uguaglianza davanti alla legge; 5)      il che porta un giudice a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento nullo a causa della sua composizione contraria alla legge, senza che alle parti venga garantita un’effettiva tutela giuridica; 6)      in assenza di un mezzo di impugnazione efficace ai sensi del diritto nazionale spettante al giudice contro una decisione in forma scritta di un’autorità amministrativa di un organo giurisdizionale relativa all’assegnazione di una causa e alla designazione e alla composizione dello stesso organo giurisdizionale, che gli garantisca la possibilità di impugnare tale decisione scritta dinanzi a un organo giurisdizionale imparziale e indipendente, in un procedimento che soddisfi i requisiti dell’articolo 47 della [Carta]». 28. Il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] preliminari 29. Inizierò con alcune osservazioni preliminari, prima di affrontare i punti di diritto sollevati dalla presente causa. 30. Con un’unica questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce degli articoli 20 e 47 della Carta, nonché il considerando 61 del regolamento 2024/1689, al fine di stabilire, in sostanza, se debba essere considerato come un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, un collegio giudicante di un organo giurisdizionale nazionale al quale siano state assegnate cause in modo casuale, a seguito della revoca dell’assegnazione di tali cause alla giudice a cui erano state inizialmente assegnate, anche in assenza di qualsiasi mezzo di ricorso effettivo che consenta alla giudice interessata di contestare la riassegnazione in questione. 31. Innanzitutto, occorre rilevare che la questione sollevata riflette un interrogativo in limine litis del giudice del rinvio sulla propria conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. 32. Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni invocate a sostegno della domanda di interpretazione, l’articolo 20 della Carta (che dispone che «[t]utte le persone sono uguali davanti alla legge») non mi sembra rilevante, sebbene il giudice del rinvio sostenga che il SACC non garantirebbe un’equa ripartizione del carico tra i giudici. La questione pregiudiziale verte, infatti, essenzialmente sulla qualificazione del collegio giudicante come giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 33. Per quanto riguarda, infine, il regolamento 2024/1689, il giudice del rinvio sostiene che il SACC rientrerebbe nella categoria dei sistemi ad alto rischio ai sensi di tale regolamento e che la sua mancanza di trasparenza rifletterebbe una mancata comprensione dei requisiti da esso stabiliti. A tal proposito, da un lato, dubito che il SACC possa essere considerato un «sistema di intelligenza artificiale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, in quanto dagli elementi menzionati e dalle osservazioni del governo polacco risulta che esso è simile a un meccanismo che applica algoritmi predefiniti a determinati insiemi di dati, senza adattabilità dopo l’implementazione né autonomia sostanziale. Dall’altro lato, e in ogni caso, l’articolo 113 del regolamento 2024/1689 ne prevede l’applicabilità solo a partire dal 2 agosto 2026. Orbene, la riassegnazione degli appelli in questione al giudice del rinvio è avvenuta il 13 gennaio 2025, cosicché tale regolamento non era applicabile alla causa di cui al procedimento principale. 34. Pertanto, esaminerò la questione sollevata dal giudice del rinvio alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione, vale a dire l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. 35. Nel merito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio fonda i propri dubbi, in sostanza, su tre serie di considerazioni relative ai requisiti di indipendenza, d’imparzialità e di un giudice precostituito per legge. In primo luogo, la revoca dell’assegnazione di procedimenti alla giudice JD, inizialmente adita, sarebbe stata arbitraria e illegittima. In secondo luogo, il SACC sarebbe stato istituito dal potere esecutivo, sarebbe soggetto a errori e non presenterebbe né la trasparenza richiesta né le garanzie atte ad assicurare una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i giudici. In terzo luogo, non esisterebbe alcun mezzo di ricorso effettivo che consenta al giudice interessato di contestare la riassegnazione. 36. Affronterò tali elementi uno dopo l’altro, dopo aver richiamato la giurisprudenza rilevante. Richiam o del la giurisprudenza rilevante 37. Dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede garanzie di indipendenza e di imparzialità basate su regole, relative in particolare alla composizione dell’organo giurisdizionale, tali fa fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del giudice alle influenze esterne e alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco. Tale requisito, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a un equo processo e costituisce una garanzia cardinale sia per la tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione sia per la salvaguardia dei valori comuni di cui all’articolo 2 TUE, tra cui figura in primo piano lo Stato di diritto ( 8 ). 38. Dalla giurisprudenza risulta inoltre che l’indipendenza si declina in un aspetto esterno e in un aspetto interno. L’aspetto esterno implica che l’organo giurisdizionale eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione e al riparo da qualsiasi ordine, intervento o pressione che possa influenzare il giudizio e incidere sull’esito delle cause. L’aspetto interno, legato all’imparzialità, richiede un’equidistanza dalle parti e dai loro interessi, l’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nell’esito della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica. Infine, ancorché sia vero che l’aspetto esterno mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente alla separazione dei poteri, esso è volto, al contempo, a tutelare i giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno stesso dell’organo giurisdizionale ( 9 ). 39. Inoltre, la Corte riconosce che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede altresì la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra, da un lato, l’accesso a un tale giudice e, dall’altro, le garanzie d’indipendenza e d’imparzialità dei giudici ( 10 ). 40. Per la Corte, la garanzia del «giudice precostituito per legge» riflette anche la composizione dell’organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa ( 11 ). Per tale motivo, le norme sull’assegnazione e sulla riassegnazione delle cause fanno parte della nozione di «giudice “precostituito per legge”». 41. Di conseguenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede anche, a tal riguardo, che le norme che disciplinano la composizione dei collegi giudicanti siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a un determinato procedimento, da parte di soggetti estranei al collegio giudicante investito di tale procedimento, dinanzi ai quali le parti non abbiano potuto esporre i propri argomenti ( 12 ). Revoca dell ’ assegnazio n e di procedimenti alla giudice JD 42. Per quanto riguarda la prima parte della questione sollevata sostanzialmente dal giudice del rinvio, relativa alla revoca dell’assegnazione delle cause alla giudice JD, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale misura è stata adottata sulla base dell’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario. La Corte è quindi chiamata a precisare, in sostanza, se una revoca dell’assegnazione irregolare alla luce dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, possa comportare l’irregolarità della successiva riassegnazione di alcune delle cause interessate ad altro giudice, nella fattispecie il giudice del rinvio ( 13 ). 43. Come ha riconosciuto la Corte al punto 76 della sentenza D. K., «l’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un “ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale”, senza ulteriori precisazioni. Se dunque è vero che il paragrafo 4 di tale articolo 47b prevede, in sostanza, che un giudice resta investito dei procedimenti che gli sono stati assegnati nonostante il suo trasferimento a un’altra sede o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, fino alla chiusura di tali procedimenti, il paragrafo 5 di detto articolo 47b enuncia che i suoi procedimenti possono essergli revocati su decisione del collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, senza stabilire criteri a tale scopo. Infine, in conformità al paragrafo 6 del medesimo articolo 47b, il collegio dell’organo giurisdizionale dispone altresì della possibilità di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice nell’ipotesi di trasferimento di quest’ultimo a un’altra sezione ma, anche in questo caso, senza che tale possibilità sia accompagnata da alcun criterio preciso». 44. Successivamente, nella stessa sentenza, la Corte ha considerato, relativamente alla conformità di detta disposizione all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che «[s]i deve (…) constatare che una normativa nazionale come quella descritta al punto precedente non solo non prevede criteri oggettivi che inquadrino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più dei suoi procedimenti, ma consente altresì al collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice senza che una simile decisione sia motivata. Infatti, il riferimento all’esistenza di un “ostacolo prolungato all’esame della causa nella sua composizione attuale” è troppo vago per poter essere considerato idoneo a evitare qualsiasi arbitrarietà nella decisione di modifica di una formazione giudicante. Inoltre, il governo polacco ha confermato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto polacco non impone alcun obbligo di motivare le revoche dell’assegnazione di procedimenti a un giudice ai sensi dell’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’ordinamento giudiziario» ( 14 ). 45. Sulla base di tali constatazioni, la Corte ha concluso, al punto 86 della sentenza D. K., che «l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione». 46. Ne consegue che la soluzione adottata dalla Corte è chiara e direttamente applicabile al caso di specie, in quanto verte sulla medesima disposizione oggetto della causa di cui al procedimento principale. Occorre quindi fornire alla prima parte della questione sollevata dal giudice del rinvio una risposta identica a quella esposta al paragrafo precedente. 47. Rilevo tuttavia che, come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], si potrebbe sostenere che la portata della sentenza D. K. debba essere circoscritta alle ipotesi di revoca non consensuale, come avveniva in tale causa. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in particolare, che la violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si configurerebbe solo quando la misura è imposta al giudice, con la conseguenza che la situazione di cui trattasi nel caso di specie, caratterizzata da una revoca dell’assegnazione delle cause accettata dalla giudice JD a seguito del suo trasferimento, si distinguerebbe nettamente da quella esaminata nella sentenza D. K. 48. Non condivido tale interpretazione. Essa tende infatti a ridurre quanto constatato dalla Corte relativamente alle carenze del quadro normativo applicabile ad una valutazione connessa alle circostanze specifiche della causa che ha dato luogo alla sentenza D. K. Da tale sentenza risulta invece chiaramente che la Corte non ha considerato la mancanza di consenso come il criterio che determina l’incompatibilità del regime di revoca in questione con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Dalla lettura della sentenza D. K. risulta che l’assenza di criteri prevedibili e l’assenza di un obbligo di motivazione aprono, di per sé stessi, la strada all’arbitrarietà e a indebite ingerenze nella ripartizione delle cause, indipendentemente dal fatto che il giudice interessato dichiari di acconsentire alla misura. 49. A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 77 della sentenza D. K., la Corte constata che la normativa nazionale non prevede criteri oggettivi che inquadrino la revoca dell’assegnazione a un giudice delle cause di cui era investito, né l’obbligo di motivare una decisione del genere, senza fare riferimento al consenso – o all’assenza di consenso – del giudice interessato. Lo stesso vale per il punto 83 di tale sentenza, in cui la Corte considera, in generale, che, quando una normativa nazionale che disciplina la revoca dell’assegnazione di procedimenti ai giudici non stabilisce criteri oggettivi che delimitino tale facoltà e non richiede che la relativa decisione sia motivata, essa «non permette di escludere che tale revoca sia arbitraria o, addirittura, costituisca una sanzione disciplinare dissimulata». Ancora una volta, non viene fatto alcun riferimento alla questione se vi fosse stato o meno un consenso alla revoca. 50. Tale interpretazione si impone tanto più che, al punto 82 della sentenza D. K., la Corte fa riferimento all’ipotesi del trasferimento, certamente non consensuale, di un giudice ad un altro organo giurisdizionale o tra due sottosezioni di uno stesso organo giurisdizionale, al fine di ricordare la giurisprudenza secondo cui un tale trasferimento può costituire un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie. È significativo, tuttavia, come ho già indicato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, che la Corte, al punto 83 della sentenza D. K., non consideri il consenso del giudice un elemento rilevante quando esamina la revoca dell’assegnazione a un giudice di una o più cause. Ciò rafforza, a mio avviso, l’idea che il giudice dell’Unione abbia inteso formulare una valutazione generale delle garanzie richieste in materia, indipendente dal comportamento soggettivo del giudice interessato. 51. La stessa conclusione, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], emerge anche dai punti da 84 a 86 della sentenza D. K., nei quali la Corte insiste sulla necessità di prevedere, nella disposizione relativa alla revoca dell’assegnazione, criteri precisi e un obbligo di motivazione della decisione, senza fare alcun riferimento all’elemento del consenso del giudice interessato. 52. Ritengo pertanto che occorra respingere l’idea secondo cui il consenso del giudice costituirebbe un criterio rilevante di valutazione. A tal proposito, mi sembra utile ricordare la giurisprudenza della Corte secondo la quale i requisiti di indipendenza e di imparzialità devono essere valutati alla luce della capacità delle norme di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti ( 15 ). 53. Orbene, dal punto di vista del singolo, la questione decisiva non è se il giudice la cui assegnazione sia stata revocata vi abbia acconsentito, ma, come ha dichiarato la Corte nella sentenza D. K., se la revoca sia stata decisa sulla base di norme chiare e prevedibili, accompagnate da una motivazione che consenta di escludere l’arbitrarietà. Quando la base giuridica è, di per sé, priva di tali garanzie, il dubbio può sorgere nel singolo ab initio e, a mio avviso, non può essere fugato dal solo richiamo a un eventuale consenso del giudice interessato. 54. A tal proposito, desidero aggiungere che un consenso esplicitato dal giudice interessato non è necessariamente immune da dinamiche istituzionali difficili da individuare dall’esterno, che si tratti di pressioni implicite, di aspettative gerarchiche o, nelle situazioni più preoccupanti, di rischi di collusione. Ne consegue che il consenso del giudice la cui assegnazione è stata revocata non può costituire, di per sé, un fattore determinante ai fini della conformità. Se così non fosse, la conformità all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE del regime della revoca dell’assegnazione al giudice di procedimenti dipenderebbe da un elemento soggettivo. A mio avviso, essa dovrebbe invece essere valutata in modo oggettivo, alla luce delle garanzie previste dalla legge. 55. Tenuto conto di quanto sopra, ritengo che occorra rispondere alla prima parte della questione sollevata, in sostanza, dal giudice del rinvio, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, con la conseguente riassegnazione di alcuni di tali procedimenti ad un altro collegio giudicante, indipendentemente dal fatto che tale revoca sia stata o meno oggetto di consenso, e senza che tale normativa stabilisca i criteri che devono guidare tale organo nell’adozione di una tale decisione e imponga la motivazione della stessa. A ssegnazione delle cause tramite il SACC 56. Con la seconda parte della questione sollevata, il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte ad esaminare se il ricorso a un sistema automatizzato di assegnazione casuale dei procedimenti, quale il SACC, sia compatibile con i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. 57. I dubbi del giudice del rinvio riguardano, in particolare, il carattere casuale dell’assegnazione delle cause da parte del SACC e l’asserita impossibilità di verificare il funzionamento del codice sorgente dell’algoritmo di assegnazione. Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, sul fatto che il SACC sia stato concepito da un rappresentante del Ministro della Giustizia e che le norme di assegnazione e di sorteggio siano stabilite da un atto regolamentare dello stesso Ministro. A suo avviso, tali elementi violerebbero il diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, nonché il diritto delle parti a che loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole, a causa di un carico di lavoro ripartito in modo non uniforme. 58. Rimando qui alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 38 supra , la quale stabilisce che il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, derivante dal diritto dell’Unione, riguarda non solo le indebite influenze che possono essere esercitate dai poteri legislativo ed esecutivo, ma anche quelle che possono provenire dall’interno dell’organo giurisdizionale, e che l’esercizio della funzione giudicante deve essere immune non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di ordini, ma anche da forme di influenza più indiretta che potrebbero orientare le decisioni giudiziarie. 59. Inoltre, come ricordato nella sentenza D. K., la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che la tutela dell’indipendenza giudiziaria e della certezza del diritto, inerente allo Stato di diritto, esige una particolare chiarezza delle norme applicabili e delle garanzie atte ad assicurare l’obiettività e la trasparenza, al fine, soprattutto, di evitare qualsiasi parvenza di arbitrarietà nell’assegnazione di procedimenti particolari a determinati giudici ( 16 ). 60. Innanzitutto, occorre rilevare che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio non mette in discussione una determinata assegnazione di cause che la riguardano, ma invoca carenze di ordine generale, che richiedono un esame complessivo del SACC alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 61. Nella causa di cui al procedimento principale, e come risulta dall’articolo 47a, paragrafo 2, della legge sull’ordinamento giudiziario, nonché, in particolare, dall’articolo 43, paragrafo 1, dall’articolo 49, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 55, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 66, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2019, si evince che il SACC è soggetto a garanzie dirette ad escludere assegnazioni arbitrarie o discrezionali. Da tali disposizioni emerge che il sistema combina l’assegnazione casuale con una logica di ripartizione proporzionale delle cause. In particolare, l’articolo 68, paragrafo 1, punto 2), del regolamento di procedura del 2019 prevede nove criteri che consentono di determinare un coefficiente di partecipazione alle assegnazioni, preso in considerazione per la ripartizione dell’attività di ciascun giudice, giudice ausiliario e ausiliario di giustizia. 62. A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che l’istituzione di un sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali, fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, «non appare, di per sé, tale da esporre i collegi giudicanti ad un’indebita influenza» ( 17 ). Dalle disposizioni menzionate al paragrafo precedente risulta inoltre che il funzionamento del SACC si basa su parametri previamente determinati. In sostanza, ritengo che la sfida consista nel garantire che un tale meccanismo sia soggetto a norme trasparenti, obiettive e conosciute in anticipo, in modo da prevenire qualsiasi utilizzo arbitrario del sistema e qualsiasi indebita ingerenza, da parte di persone esterne al collegio giudicante, nel processo decisionale relativo a una determinata causa. In presenza di tali condizioni, il ricorso a un sistema del genere non suscita, di per sé, alcuna obiezione ( 18 ). 63. Invero, non sono in grado di valutare se il SACC consenta, in pratica, di raggiungere l’obiettivo di una ripartizione equilibrata del carico di lavoro tra i giudici, né se ciò sia avvenuto nella causa di cui al procedimento principale. Tali valutazioni rientrano nella competenza del giudice del rinvio. Resta tuttavia il fatto che, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza della Corte non risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE imponga determinate modalità di ripartizione interna delle cause in seno a un organo giurisdizionale. 64. Per quanto riguarda, inoltre, gli errori rilevati dal giudice del rinvio nell’attuazione del SACC, in particolare nel 2018, occorre innanzitutto constatare che tali errori non riguardano la riassegnazione delle cause di cui ai procedimenti principali nel gennaio 2025, vale a dire circa otto anni dopo i fatti menzionarti nella domanda di pronuncia pregiudiziale. In ogni caso, occorre ricordare che, al punto 51 della sentenza Sinalov, la Corte ha indicato che un errore nell’applicazione delle norme di assegnazione non implica necessariamente l’esposizione del collegio giudicante interessato ad un’indebita influenza. Tale considerazione può essere trasposta al caso di specie. Nonostante le disfunzioni segnalate nel 2018, dalle disposizioni del regolamento di procedura del 2019 risulta che l’assegnazione delle cause si basa su criteri predeterminati e pubblici che, in linea di principio, escludono un’indebita ingerenza nel processo di sorteggio. 65. Occorre inoltre osservare che, per quanto riguarda l’assegnazione delle due cause di cui ai procedimenti principali, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento concreto che indichi un indebito intervento del potere esecutivo o di un’autorità amministrativa dell’organo giurisdizionale interessato. Essa non fornisce nemmeno informazioni sul carico di lavoro precedente del giudice del rinvio né sul volume di cause trattate dagli altri giudici della stessa sezione. 66. Il giudice del rinvio esprime, inoltre, dubbi in merito a una mancanza di trasparenza nel funzionamento del SACC, legata principalmente alla mancata pubblicazione del suo codice sorgente ( 19 ). Da parte mia, non ritengo che la mancata pubblicità del codice sorgente sia di per sé sufficiente a configurare un’esposizione a indebite influenze. Dalla decisione di pronuncia pregiudiziale risulta, del resto, che l’algoritmo completo del sistema è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia. Inoltre, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’ottobre 2024 il Ministero della Giustizia pubblica i rapporti relativi ai sorteggi effettuati dal SACC. 67. Ritengo che la pubblicazione dell’algoritmo, nonché dei rapporti relativi ai sorteggi costituisca una garanzia sufficiente per garantire la trasparenza del SACC, senza che sia necessario, a tal fine, esigere anche la pubblicazione del codice sorgente. Del resto, come sostiene il governo polacco, la divulgazione del codice sorgente, nella misura in cui esso può rivelare meccanismi di protezione dell’applicazione, potrebbe sollevare questioni relative alla sicurezza del sistema. Poiché il requisito della trasparenza è soddisfatto dalla pubblicità dell’algoritmo e dai risultati verificabili del sorteggio, non vedo, allo stato attuale, la ragione per cui occorrerebbe arrivare ad imporre la pubblicazione del codice sorgente, che corrisponde al progetto del software. 68. Infine, per quanto riguarda la censura relativa alla competenza del Ministro della Giustizia per la creazione del SACC e per la definizione delle regole di ripartizione automatica delle cause, tale argomento mi sembra basarsi su una concezione eccessivamente estesa della nozione di ingerenza del potere esecutivo nelle competenze del potere giudiziario. 69. La creazione di un sistema di assegnazione e l’emanazione di regole generali di ripartizione non riguardano una determinata assegnazione di cause, ma rientrano in norme di portata generale applicabili a tutti gli organi giurisdizionali ordinari. Esse rientrano, in linea di principio, nell’organizzazione del funzionamento dell’apparato giudiziario. A mio avviso, questa circostanza non è quindi sufficiente, di per sé, a configurare un’indebita ingerenza nel processo di assegnazione delle cause. Inoltre, la domanda di pronuncia pregiudiziale non individua elementi precisi che indichino che tali norme generali conferiscano al potere legislativo o esecutivo un diritto di indebita influenza nel sorteggio e nell’assegnazione delle cause a questo o a quel giudice. 70. Alla luce di quanto sopra, ritengo che occorra rispondere alla seconda parte della questione sostanzialmente sollevata dal giudice del rinvio, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a disposizioni nazionali che istituiscono un sistema automatico di assegnazione casuale, basato su un generatore di numeri casuali e privo di intervento umano, purché tale sistema sia accompagnato da garanzie atte a prevenire qualsiasi utilizzo arbitrario del sistema e qualsiasi indebita ingerenza. A sserita mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo 71. Nella terza parte della questione sollevata, il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che il diritto polacco non prevede alcun mezzo di ricorso effettivo per il giudice che intenda contestare la decisione di assegnazione o di riassegnazione di cause adottata dall’autorità amministrativa dell’organo giurisdizionale. Esso si interroga sulla questione se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, richieda che tale giudice disponga di un ricorso giurisdizionale contro siffatte decisioni. 72. A tal proposito, ricordo che nella sentenza Sinalov la Corte ha considerato quanto segue: «53.      (...) la possibilità di verificare il rispetto delle garanzie connesse alla nozione di “giudice precostituito per legge” (…) è necessaria per la fiducia che i giudici di una società democratica devono ispirare nel singolo. Pertanto, il controllo del rispetto del requisito secondo cui ogni organo giurisdizionale, per la sua composizione, deve costituire un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è una formalità sostanziale la cui osservanza rientra nell’ordine pubblico (…). La Corte ha dichiarato che una siffatta verifica deve poter essere effettuata nell’ambito dell’esame di un ricorso, eventualmente d’ufficio quando, al riguardo, sorga un serio dubbio (...) 54.      Infatti, una tutela giurisdizionale effettiva non può essere garantita se, su domanda di parte, o d’ufficio in presenza di seri dubbi, il rispetto delle norme che conferiscono a un organo giurisdizionale la qualità di “giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge” non potesse essere oggetto di un controllo giurisdizionale e di un’eventuale sanzione in caso di inosservanza, altrimenti tali norme potrebbero essere violate senza che ne derivi alcun effetto (...)» ( 20 ). 73. Dalla sentenza Sinalov ( 21 ) risulta quindi che la Corte esige un controllo giurisdizionale sulla regolarità dell’assegnazione di una causa, nell’ottica di una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia imporre che tale ricorso sia necessariamente a disposizione del giudice che contesta l’assegnazione che gli è stata fatta delle cause. La Corte indica, infatti, che tale controllo deve poter essere esercitato su domanda di parte o d’ufficio in presenza di seri dubbi ( 22 ). 74. Pertanto, l’assenza di uno specifico mezzo di ricorso che consenta al giudice del rinvio di contestare l’assegnazione delle cause non può, di per sé, essere considerata contraria all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 23 ), qualora il diritto nazionale garantisca che il rispetto delle norme di diritto interno relative all’assegnazione delle cause possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale su domanda di parte o d’ufficio. 75. Nella causa di cui al procedimento principale, e al fine di fornire al giudice del rinvio indicazioni che possano guidarlo nell’esercizio della sua competenza, ritengo utile prendere in considerazione i seguenti elementi. 76. In primo luogo, come rilevato dal governo polacco e la cui verifica spetta al giudice del rinvio, le parti del procedimento hanno il diritto di chiedere la ricusazione di un giudice e di sollevare censure relative al procedimento, comprese quelle relative all’irregolare composizione del collegio giudicante. 77. In secondo luogo, dall’articolo 89, paragrafo 2, della legge sull’ordinamento giudiziario risulta che i giudici dispongono di un mezzo di ricorso giurisdizionale per le controversie derivanti «dal rapporto di lavoro». Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, nella misura in cui l’assegnazione delle 56 cause avrebbe appesantito in modo sproporzionato il suo carico di lavoro, tale giudice potrebbe prendere in considerazione l’esercizio del ricorso previsto da tale disposizione. 78. Alla luce di quanto esposto supra , ritengo che occorra rispondere alla terza parte della questione sostanzialmente sollevata dal giudice del rinvio, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non impone allo Stato membro interessato di riconoscere al giudice in questione un diritto a un ricorso giurisdizionale contro la decisione ad esso relativa di assegnazione o di riassegnazione di cause, purché la regolarità di tali decisioni possa essere verificata nell’ambito della controversia di cui l’organo giurisdizionale è investito, su iniziativa delle parti o d’ufficio. Conclusione 79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia): L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: –        esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità delle cause a lui attribuite, con la conseguente riassegnazione di alcune di tali cause ad un altro collegio giudicante, indipendentemente dal fatto che tale revoca sia stata o meno oggetto di consenso, e senza che tale normativa stabilisca i criteri che devono guidare tale tribunale nell’adozione di una siffatta decisione e imponga la motivazione della stessa; –        esso non osta a disposizioni nazionali che istituiscono un sistema automatico di assegnazione casuale, basato su un generatore di numeri casuali e privo di intervento umano, purché tale sistema sia accompagnato da garanzie atte a prevenire qualsiasi utilizzo arbitrario del sistema e qualsiasi indebita ingerenza; –        esso non impone allo Stato membro interessato di riconoscere al giudice in questione un diritto a un ricorso giurisdizionale contro la decisione di assegnazione o di riassegnazione di cause che lo riguarda, purché la regolarità di tali decisioni possa essere verificata nell’ambito della controversia di cui l’organo giurisdizionale è investito, su iniziativa delle parti o d’ufficio. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689). 3 Dz. U. del 2024, posizione 334. 4 Dz. U. del 2024, posizione 867. 5 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1). 6 C‑197/23; in prosieguo: la «sentenza S.», EU:C:2024:956. 7 Occorre rilevare che la posizione del giudice del rinvio su tale questione non appare chiaramente definita. Infatti, al punto 35 della domanda di pronuncia pregiudiziale, ella indica che la decisione del collegio del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) non sarebbe soggetta a controllo giurisdizionale, aggiungendo che sarebbe esclusa una verifica del rispetto della regola di assegnazione delle cause e che il procedimento dinanzi al giudice del rinvio sarebbe, pertanto, viziato da nullità. Se tale fosse effettivamente la sua analisi, il dubbio espresso relativamente all’assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo riguarderebbe in realtà la decisione con cui il collegio di tale Tribunale ha revocato l’assegnazione alla giudice JD delle cause in questione. Orbene, come sostiene il governo polacco, la giudice JD non ha contestato tale decisione di revoca, ma vi ha invece acconsentito. In tali circostanze, la questione dell’esistenza di un mezzo di ricorso a disposizione della giudice JD riveste, nella causa di cui al procedimento principale, natura ipotetica, in quanto al riguardo nessuna controversia effettiva è stata portata dinanzi a un organo giurisdizionale. Mi sembra quindi che occorra ricondurre l’esame di tale problematica entro i termini più circoscritti in cui essa è formulata nella sesta sottoquestione della domanda di pronuncia pregiudiziale e, in via complementare, alla luce del punto 29 di tale domanda, in cui il giudice del rinvio fa espressamente riferimento alla «decisione in forma scritta di un’autorità amministrativa di un organo giurisdizionale relativa all’assegnazione di una causa e alla designazione e alla composizione dello stesso organo giurisdizionale». 8 V., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 71); dell’11 luglio 2024, Hann‑Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punti 47 e 49), e del 6 marzo 2025, D. K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) (C‑647/21 e C-648/21; in prosieguo: la «sentenza D. K.», EU:C:2025:143, punti 65 e 66). 9 V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann‑Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punti 50, 51 e 54), e del 1º agosto 2025, Daka e a. (C‑422/23, C‑455/23, C-459/23, C‑486/23 e C‑493/23; in prosieguo: la «sentenza Daka», EU:C:2025:592, punti 75 e 76). 10 V., in tal senso, sentenze S. (punto 63 e giurisprudenza citata) e D. K. (punto 72). 11 V., in tal senso, sentenza D. K. (punto 73). 12 V. sentenza D. K. (punto 75). 13 V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punti 76 e 77). In tale causa, la Corte ha dovuto pronunciarsi su una situazione in cui un collegio giudicante si era visto riassegnare una causa a seguito della sospensione dalle sue funzioni del giudice al quale era stata inizialmente assegnata, sospensione intervenuta con una risoluzione adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. La Corte ha dichiarato che spettava a tale collegio giudicante astenersi dal conoscere della causa, disapplicando tale risoluzione. 14 Sentenza D. K. (punto 77). 15 V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123), e del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 53). 16 Sentenza D. K. (punto 71), che cita la sentenza della Corte EDU del 5 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA], a.s. c. Slovacchia (CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66). 17 V. sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov (C‑16/24; in prosieguo: la «sentenza Sinalov», EU:C:2025:116, punto 51). 18 V., per quanto riguarda un sistema bulgaro di selezione casuale della composizione del collegio giudicante, sentenza Sinalov (punto 51). 19 Sul sito dell’enciclopedia online Wikipedia è indicato che «[i]n informatica, il codice sorgente (…) è il testo di un algoritmo di un programma scritto in un determinato linguaggio di programmazione, compreso all’interno di un file sorgente, che definisce il flusso di esecuzione del programma stesso, ovvero la sua codifica software» (disponibile al seguente indirizzo: https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente). 20 V. anche sentenze S. (punto 67) e Daka (punto 99). Inoltre, la Corte ha anche dichiarato, al punto 56 della sentenza Sinalov, che «tenuto conto della competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi giurisdizionali (…), il diritto dell’Unione non osta a che, qualora un giudice al quale sia stata assegnata una causa ad opera del dirigente amministrativo dell’organo giurisdizionale interessato dubiti della regolarità di tale assegnazione alla luce delle norme applicabili del diritto nazionale, esso debba ritrasmettere la causa di cui trattasi allo stesso dirigente, in considerazione delle sue prerogative di legge, affinché quest’ultimo verifichi detta regolarità e, se del caso, accettare di esaminare la causa in parola se l’assegnazione iniziale venisse confermata. Tuttavia, la regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del diritto nazionale » (il corsivo è mio). 21 V. anche sentenza S. (punti da 65 a 67). 22 V., in tal senso, sentenza Sinalov (punto 54). 23 A questo punto, occorre rilevare che il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza del SACC sul rischio di un’eccessiva durata del procedimento, a scapito dei diritti procedurali delle parti. Tuttavia, una tale tesi non è suffragata da alcun elemento del fascicolo. In particolare, il fascicolo non contiene alcun dato che consenta di valutare l’esistenza di un nesso tra il carico asseritamente eccessivo delle cause assegnate al giudice del rinvio nella causa di cui al procedimento principale e la maggior durata dei procedimenti che ne deriverebbe. In tali circostanze, l’argomento sollevato appare puramente congetturale. In assenza di una base fattuale sufficiente, ritengo che esso non possa essere utilmente valutato alla luce degli elementi sottoposti alla Corte.