CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 26144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: ITALIA CONCETTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. In data 27 aprile 2024 la difesa dell'imputata ha inoltrato memoria difensiva, peraltro tardiva perché non rispettosa dei cinque giorni liberi antecedenti all'udienza odierna, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. I Ritenuto in fatto Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 8 novembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di Italia Concetta per il delitto di cui agli artt. 624,625 n.2 cod. pen. a lei contestato per essersi impossessata di energia elettrica in danno dell'ENEL, con la manomissione della calotta del contatore e dei tenoni di fissaggio al circuito annperometrico, con alterazione dei consumi. 1.E' stato dedotto un solo motivo, che ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. perché il giudice monocratico ha pronunciato il verdetto impugnato nonostante il pubblico ministero avesse mosso la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. nel corso del dibattimento, relativa alla consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio; tale iniziativa, alla quale la difesa si è opposta, è stata resa vana dal Tribunale, che ha emesso immediatamente sentenza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.11 Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per difetto di querela, in applicazione del disposto dell'art. 624 comma 3 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. i) del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, anche se aggravato, salve alcune eccezioni - per le quali continua a procedersi di ufficio -- tra le quali è d'interesse per il presente procedimento quella dell'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., attinente alla commissione del fatto su cose "destinate a pubblico servizio". In relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ovvero prima del 30 dicembre 2022 (come quello all'attenzione del collegio), l'art. 85 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022 ha sancito che per i reati perseguibili a querela in base alle innovazioni normative (tra cui il delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., contestato ad litteram), il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data quando la persona offesa (come nel caso di specie) abbia avuto in precedenza notizia del fatto di reato.2.All'udienza del 8 novembre 2023 - aperto il dibattimento, dunque alla prima udienza utile nella vigenza della c.d. riforma Cartabia, testè menzionata - il pubblico ministero ha espressamente formulato la contestazione suppletiva della circostanza aggravante suddetta e il giudice, sentite le parti, si è ritirato in camera di consiglio ed ha pronunciato la sentenza oggetto del ricorso. 3.La conclusione così rassegnata non può essere condivisa e il giudice del processo non avrebbe potuto pronunciare sentenza di improcedibilità per difetto querela, sul presupposto - che pare trasparire dagli enunciati della decisione impugnata - della sua irreversibile operatività "ora per allora", così da esautorare gli effetti della potestà del pubblico ministero di elevare la contestazione suppletiva. 4.11 pubblico ministero è il "dominus" esclusivo dell'azione penale (da ultimo, sez. 2, n. 9039 del 17 gennaio 2023, Palumbo; ma v. anche in motivazione l'ancor più recente sez. U n. 49935 del 28/09/2023, Domingo) e costituisce suo potere-dovere e conseguente facoltà la modificazione dell'imputazione a norma degli artt. 516 e segg. del codice di rito (cfr. ora anche gli artt. 423, comma 1 bis e 554 bis commi 5 e 6 cod. proc. pen., introdotti dal D. Lgs. n. 150 del 2022), anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, senza alcuna necessità di elementi sopravvenuti (sez. U n. 4 del 28/10/1988, Barbagallo); non è richiesto alcun "nulla osta" del giudice ai fini della validità del mutamento dell'imputazione e dell'integrazione di cui agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. - inclusa la introduzione nell'addebito di ulteriori circostanze aggravanti - e fa solo eccezione l'ipotesi, che qui non rileva, della contestazione di un "fatto nuovo" (art. 518 cod. proc. pen.), in relazione al quale essa è consentita nel corso del dibattimento in cui la pubblica accusa richiede di formalizzarla soltanto se il giudice concede in tal senso autorizzazione, una volta raccolto il consenso dell'imputato. In definitiva, ben può il giudice disattendere la prospettazione accusatoria nei suoi elementi costitutivi e/o accessori, e dunque assolvere od escludere le circostanze aggravanti contestate, ma non può impedire al pubblico ministero di esercitare le proprie attribuzioni, né pretermettere l'efficacia processuale delle sue contestazioni, tra l'altro di notoria copertura costituzionale (artt. 107 ult. co . e 112 Cost.). 4.1. La regola posta dall'art. 129 comma 1 c.p.p. vale a stabilire un criterio di prevalenza delle formule di proscioglimento dalla medesima elencate, siano esse sostanziali o processuali - quando queste si presentino chiare e, per così dire, "libere" rispetto a qualsiasi attività processuale ulteriore e concomitante, quand'anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell'imputato. E in tale corrente ermeneutica che si inscrivono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata, ovvero quelli condivisi da sez. 5, n. 20734 del 23 aprile 2010, che ha stabilito (come poi ribadito da sez. U n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA]) che l'obbligo della immediata declaratoria d'improcedibilità per tardività della querela, in quel caso statuita dal giudice di secondo grado, non autorizza ulteriori accertamenti in fatto (dunque ulteriore attività istruttoria), con la non trascurabile precisazione, tuttavia - per quanto tra poco si dirà - che il rilievo della mancanza della condizione di procedibilità non impedisce nel futuro l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, in armonìa con l'art. 345 comma 1 cod. proc. pen.; e da sez. 5, n. 48205 del 10 settembre 2019, la cui portata decisoria non è in contrasto con le osservazioni che di seguito si formuleranno, perché riguarda la diversa ipotesi della contestazione di una circostanza aggravante, mossa dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, tale da ampliare il termine di maturazione della prescrizione in relazione ad una imputazione di un reato già precedentemente prescritto (esegesi, quest'ultima, ripresa da sez. U Donningo, cit., che ha sancito la prevalenza della causa estintiva precedentemente perfezionatasi, a presidio di valori costituzionali indiscutibili: artt.2,3,13, commi 1 e 2,24 comma 2,25 comma 2,27 commi 1 e 2,111 commi 1 e 2 Cost.). 4.2. Come è stato opportunamente sottolineato (in motivazione, sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua), il rapporto fra l'art. 517 e l'art. 129 cod. proc. pen. - con particolare riferimento alla ipotesi della declaratoria di improcedibilità per difetto di valida querela - inerisce ad una situazione processuale diversa da quelle teste menzionate, perché specificamente pertiene ad una possibile interferenza tra l'esercizio delle prerogative procedimentalì di esclusiva titolarità del pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado e, più in generale, dopo l'esercizio dell'azione penale (sul punto, in motivazione, sez. U n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA]) e le scelte decisorie, non ancora adottate, in relazione ad una fattispecie di reato completa nei suoi elementi essenziali, non perseguibile perché è di ostacolo l'assenza di una condizione di natura processuale (che, potendo peraltro sopravvenire, produrrebbe la reviviscenza della potestà punitiva statuale), ostacolo concretamente ed immediatamente rimovibile dall'attivazione supplementare della pubblica accusa; il che è altra cosa rispetto agli effetti dirompenti, determinati da un istituto di carattere prettamente sostanziale, come la prescrizione, che estingue definitivamente il reato. E non solo, perché un'interpretazione diversa - se calata, come doveroso, nello scenario normativo prodotto dalla c.d. riforma Cartabia nella tematica della estensione del regime di procedibilità a querela di taluni reati, come quello di furto - potrebbe generare serie perplessità di coerenza della disciplina con taluni principi di rango costituzionale, come quelli che discendono dagli artt. 3 e 112 Cost., se si considera che alla persona offesa, eventualmente già costituita parte civile (e dunque parte processuale in senso proprio), sarebbe stata concessa dal legislatore, con il regime transitorio, la facoltà di "recuperare" i diritti ad essa riconosciuti con l'opzione della presentazione della querela entro il 30 marzo 2023, mentre alla parte pubblica, una volta sottratto lo strumento delle contestazioni suppletive, alcuna possibilità di reazione sarebbe consentita pur in assenza di potenziali censure di negligenza o disattenzione, perché in precedenza, per i fatti commessi sino al 30 dicembre 2022, il reato di Furto aggravato anche da una sola delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. era perseguibile di ufficio.4.3.E' però indispensabile una puntualizzazione, perché il collegio ritiene che l'indiscussa facoltà dell'organo inquirente e requirente di modulare ed integrare la contestazione attraverso i meccanismi disciplinati dagli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. debba essere conciliata, a sua volta, con le molteplici espressioni del diritto di difesa, tra le quali vanno annoverati, e qui rapidamente elencati in rassegna, il diritto dell'imputato di essere informato non solo dei motivi dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti: e le modalità dell'informazione possono essere le più varie, purché adeguate allo scopo; il diritto dell'imputato alla ragionevole durata e alla semplificazione del processo in favor rei e dunque a beneficiare di una pronuncia liberatoria nel più breve tempo possibile (cfr. in motivazione sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali), in linea del resto con la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la cui rubrica - obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità - è di percepibile e peculiare pregnanza sistemica (sez. U Domingo, cit.). Se a tali parametri di eminente significato valoriale gli organi giurisdizionali debbono inevitabilmente ispirarsi, una scelta di equilibrio e di adeguato contemperamento impone di affermare che al pubblico ministero non possa essere consentito,, sine die, nel corso del processo di primo grado, di operare la contestazione della circostanza aggravante in relazione ai reati sub judice, ma sia suo dovere adoperarsi in tale direzione alla prima occasione utile della fase dibattimentale che sia successiva alla vigenza delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 150 del 2022; e che, in caso di inerzia o di sua protrazione non incolpevoli oltre tale limite temporale, il rispetto delle garanzie difensive, di taglio costituzionale e convenzionale, appena citate, debba in ogni caso prevalere e determinare l'effetto proscioglitivo per l'assenza della condizione di procedibilità. Più in particolare, reputa il collegio, in conformità ad indirizzo di recente espresso da questa Corte di legittimità (sez.5, n. 19209 del 11/04/2024, Lombardo, non mass.), che il potere del pubblico ministero di procedere, nel contraddittorio processuale, alla contestazione suppletiva dell'aggravante debba trovare spazio esplicativo nel caso di inattività processuale della persona offesa che non abbia proposto querela nel periodo 30 dicembre 2022-30 marzo 2023, come previsto dalla citata normativa transitoria, da ritenersi fase "latente" in esito alla quale all'organo dell'accusa sia consentita una tempestiva "reazione" volta a prevenire il rischio di una declaratoria di improcedibilità del reato. 5.0rbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, il pubblico ministero ha legittimamente ed efficacemente formulato la contestazione suppletiva della circostanza aggravante nel primo momento utile successivo all'entrata in vigore della Riforma, in occasione della prima udienza del 8 novembre 2023, dopo l'apertura del dibattimento; la sentenza di improcedibilità per carenza di querela è dunque errata in diritto, perché il pubblico ministero ha correttamente contestato la circostanza aggravante che ha reso il delitto perseguibile di ufficio.6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice competente per il giudizio di secondo grado, vedendosi in un caso di ricorso per saltum, a norma dell'ad. 569 comma 4 cod. proc. pen., che prevede che la Corte di Cassazione, quando pronuncia annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice d'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia p