CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroLLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Magaldi- controricorrente -avverso la sentenza n. 2633/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 8 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna degliAssicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio di cui ai certificatiNumero registro generale 14280/2023Numero sezionale 2095/2026Numero di raccolta generale 24333/2026Data pubblicazione 31/07/2026di polizza n. 1460358, n. 1531946 e n. 1566843 al pagamento di euro113.156,93, asseritamente dovuti quale indennizzo assicurativo.A suffragio della azione, rappresentò, in punto di fatto:(i) di avere, a far data dal novembre 2001, svolto gli incarichi diPresidente e Commissario straordinario dell’ASI – Azienda SpazialeItaliana, con rapporto cessato per dimissioni il 24 ottobre 2006;(ii) di avere, nella predetta veste, stipulato con gli Assicuratori deiLloyd’s la polizza n. 1460358 (con validità dalle ore 24 del 24 febbraio2004 alle ore 24 del 24 febbraio 2005), cui erano poi succedute lepolizze n. 1531946 (con validità dalle ore 24 del 24 febbraio 2005 alleore 24 del 24 febbraio 2006) e n. 1566843 (con validità dalle ore 24del 24 febbraio 2006 alle ore 24 del 24 febbraio 2007);(iii) tali polizze avevano ad oggetto la responsabilità per dannicagionati a terzi ed all’Amministrazione di appartenenza;(iv) ciascuna delle polizze prevedeva una garanzia retroattiva (perle richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti inessere dall’assicurato non oltre cinque anni prima della stipula) e unagaranzia postuma (per i sinistri denunciati all’assicurazione nei dueanni successivi alla scadenza della polizza, operante «se l’assicuratonon stipula altra copertura a garanzia del medesimo rischio»);(v) a seguito di invito a dedurre, il Vetrella era stato citato a giudiziodalla Procura Regionale della Corte di Conti per danni erariali correlatiall’illegittimità nella nomina del responsabile di un’unità operativa e perle spese sostenute per spostamenti dello stesso Vetrella, atto dicitazione da questi immediatamente trasmesso all’assicuratore;(vi) il giudizio di responsabilità contabile si era concluso con lacondanna dell’incolpato, divenuta definitiva, al risarcimento del dannoerariale, quantificato in euro 80.000, oltre accessori;(vii) sulla base della sentenza di condanna era stata intrapresaprocedura esecutiva in danno del Vetrella;r.g. n. 14280/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2023Numero sezionale 2095/2026Numero di raccolta generale 24333/2026Data pubblicazione 31/07/2026(viii) per tutto ciò, il credito dell’attore verso l’assicuratore,comprensivo altresì delle spese sostenute per la difesa nel giudizio diresponsabilità contabile, ammontava ad euro 113.156,93.2. Nell’attiva resistenza dell’ente assicuratore, l’adito Tribunale diNapoli, all’esito del giudizio di prime cure, accolse la domanda.3. Accogliendo l’appello principale interposto dagli Assicuratori deiLloyd’s e disattendendo quello incidentale condizionato spiegato daSergio Vetrella, la decisione in epigrafe indicata, in riforma della primasentenza, ha rigettato l’istanza di indennizzo dell’originario attore.Per quanto ancora di interesse, la Corte partenopea ha ritenutol’eccezione di inoperatività della garanzia:(a) ammissibile, benché formulata per la prima volta nell’atto diappello, e non nella comparsa di risposta di primo grado;(b) fondata, poiché: (b1) in ordine alla polizza n. 1566843 alla datadi sua decorrenza (24 febbraio 2006) l’assicurato aveva già ricevuto(in data 14 febbraio 2006) l’invito a dedurre dalla Procura della [OSCURATO:PERSONA] ed aveva omesso di riferire la circostanza all’assicuratore;(b2) in ordine alla polizza n. 1531946 – oggetto dell’appello incidentalecondizionato - la copertura postuma per i sinistri nel biennio successivoalla scadenza non era operante per avere l’assicurato stipulato altrapolizza (la n. 1566843) a copertura dello stesso rischio già assicurato.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi.5. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.A.,succeduta agli Assicuratori dei Lloyd’s nella titolarità dei contratti di cuiai certificati sopra menzionati.Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..r.g. n. 14280/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2023Numero sezionale 2095/2026Numero di raccolta generale 24333/2026Data pubblicazione 31/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, la pur singolare modalità grafica della procuraalle liti prodotta da parte ricorrente (nella quale la sottoscrizione delconferente risulta sovrapposta – e non in calce – al testo della procura)non determina nullità dell’atto, dovendosi in ogni caso valorizzare lacollocazione della procura in un atto congiunto al ricorso e la puntualeindicazione in essa del provvedimento impugnato e del giudizio dapromuovere (su questi prìncipi, Cass, Sez. U, 09/12/2022, n. 36057).2. I primi due motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa laintrinseca connessione che li avvince – denunciano, per violazione ofalsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost, lacontraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza gravata.Parte ricorrente ravvisa i suddetti vizi nell’aver il giudice territoriale«escluso che il “rischio” per cui è causa rientrasse nella garanzia di cuialla polizza n. 1566843, ritenendo ricorrente l’ipotesi di cui all'art.16lettera p) delle condizioni generali, salvo poi, affermare la nonoperatività della garanzia “postuma” di cui alla polizza n. 18531946essendo stata stipulata la polizza n. 1566843 a “copertura delmedesimo rischio” (art.17 condizioni generali), polizza a mente dellaquale, però, il “rischio” in predicato era da ritenersi escluso».2.1. Le doglianze sono infondate.La sentenza ha distintamente scrutinato l’efficacia delle menzionatepolizze assicurative stipulate nel corso del tempo tra le parti: ha cosìindividuato differenti ragioni di inoperatività dell’una e dell’altra, inspecie ritenendo l’efficacia della polizza n. 18531946 inibita dalla merastipulazione (e non dall’efficacia) di altra polizza per lo stesso rischio.Un percorso argomentativo coerente e non inficiato da affermazionitra di loro logicamente inconciliabili: gli asseriti vizi motivazionali sono,pertanto, insussistenti.r.g. n. 14280/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2023Numero sezionale 2095/2026Numero di raccolta generale 24333/2026Data pubblicazione 31/07/20263. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363 e 1370 cod. civ.: disposizioni inosservate per non averla Corte di appello, quanto alla polizza n. 1566843, «considerato né ilcontenuto letterale delle clausole, che avrebbe dovuto interpretare “leune per mezzo delle altre”, né i riferimenti rinvenibili nei contratti,come attuati, peraltro, dalla stessa parte predisponente».3.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.La violazione dei canoni esegetici viene infatti, nel contesto di unargomentare di non agevole intellegibilità, declinata come un assuntoprivo di un’adeguata ed idonea giustificazione: il ricorrente non illustrainfatti in qual modo e perché sarebbero state trasgredite le regole didiritto affermate nelle evocate disposizioni.Il motivo in tal guisa non rappresenta una censura specifica,puntuale e pertinente alla (sul punto diffusa) ratio decidendi dellagravata sentenza, così non rispettando il requisito stabilito, a pena diinammissibilità del ricorso, dall’art. 366, num. 4, cod. proc. civ..4. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.167 e 345 cod. proc. civ.: censura, sempre in relazione alla polizza n.1566843, la ritenuta ammissibilità della eccezione di inoperatività dellaassicurazione benché sollevata tardivamente solo in sede di gravame.4.1. Il motivo è fondato.Sul tema, intende la Corte offrire convinta continuità all’indirizzoesegetico affermato da Cass. 21/01/2025, n. 1469 (alla cui articolatamotivazione si opera adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primocomma, disp. att. cod. proc. civ.), compendiato dal principio di dirittocosì massimato: «la deduzione che un determinato evento, purastrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto diassicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausolanegoziale (c.d. rischio non compreso), integra un’eccezione in sensostretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo,r.g. n. 14280/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2023Numero sezionale 2095/2026Numero di raccolta generale 24333/2026Data pubblicazione 31/07/2026espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimessoesclusivamente alla volontà dell’assicuratore che ne è titolare».Più in dettaglio, le clausole delimitative del rischio indennizzabile,nella loro differente e multiforme tipologia (soggettive, oggettive,causali, spaziali, temporali), concretano un fatto impeditivo del dirittoal pagamento dell’indennizzo azionato dall’assicurato: pertanto essesono espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è rimesso allavolontà dell’assicuratore che ne è titolare, ben potendo egli in ognimodo disporne, anche rinunciando a farlo valere.Da ciò consegue, dal punto di vista processuale, che l’allegazionedell’esistenza di una clausola di inoperatività della polizza assicurativaper delimitazione pattizia del rischio concretamente avveratosi(astrattamente rientrante nel genus dei rischi previsti dalla polizza)configura un’eccezione in senso stretto: da formulare, in manieraanalitica e circostanziata (cfr. Cass. 08/06/2026, n. 18585), nellacomparsa di risposta del giudizio di primo grado e nel rispetto deltermine a tal fine stabilito, non rilevabile ex officio né deducibile per laprima volta nel giudizio di appello.Non conforme a diritto è, pertanto, la gravata pronuncia là dove haconsiderato l’ammissibilità della eccezione di inoperatività della polizzan. 1566843 «anche se non formulata nella comparsa di rispostadepositata in primo grado, ma formulata nell’atto di appello».Va dunque cassata la sentenza impugnata nella parte in cui haaccolto l’appello principale dell’ente assicuratore sul rilievo dellainefficacia della polizza n. 1566843.5. L’accoglimento del quarto motivo assorbe la disamina degliulteriori motivi dell’impugnazione di legittimità: (i) del quinto, dacchéafferente la statuizione di rigetto dell’appello incidentale condizionato,da ritenersi travolta in conseguenza della cassazione della pronuncia diaccoglimento dell’appello principale; (ii) del sesto, in quanto relativor.g. n. 14280/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2023Numero sezionale 2095/2026Numero di raccolta generale 24333/2026Data pubblicazione 31/07/2026ad una pretesa nullità della clausola di inoperatività della polizza n.1566843, la cui deduzione in giudizio si è accertata inammissibile.6. In conclusione e per riepilogare: rigettati i primi due motivi edichiarato inammissibile il terzo, è accolto il quarto motivo di ricorso,assorbiti il quinto ed il sesto, cassata la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e disposto il rinvio, per nuovo esame dellacausa, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.7. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiarainammissibile il terzo motivo; accoglie il quarto motivo, assorbiti ilquinto ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia, per nuovo esame della causa, alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvederealla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 giugno 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 14280/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]