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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 03797/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36514-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Catania ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la decisione di primo grado che aveva negato il diritto della predetta, in qualità di agente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi fusa per incorporazione con l’odierna controricorrente), alla provvigione per l’attività svolta in relazione all’ordinativo di «membrane [OSCURATO:PERSONA]» (per un valore di Euro 2.350.000,00) da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A;

2. in estrema sintesi, la Corte di appello ha escluso, sulla base delle risultanze di causa, l’apporto causale dell’attività dell’agente in relazione al predetto affare, concluso dopo lo scioglimento del contratto di agenzia;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società in epigrafe;

4. parte ricorrente ha depositato memoria;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;

7. il riferimento è all’omessa considerazione di tre circostanze: ✓ la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva offerto in gara la membrana «[OSCURATO:PERSONA]» di esclusiva produzione dalla Zenon/GE; Ric. 2019 n. 36514 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 ✓ il contratto di fornitura del 2011, tra GE e DONDI, aveva ad oggetto detta membrana; ✓ la nota di riconoscimento della provvigione del 31.03.2008 indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA];

8. con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 1748, comma 3, cod.civ.;

9. per la ricorrente, la società controricorrente avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla provvigione, pur trattandosi di affare concluso dopo la cessazione del contratto di agenzia, in applicazione della disposizione richiamata in rubrica, avuto particolare riguardo al tenore della nota del 31 marzo 2008;

10. i motivi vanno congiuntamente esaminati, per stretta connessione;

11. tutte censure, anche quelle del secondo motivo formalmente prospettate in termini di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto operato dalla Corte di merito.

Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione è, infatti, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis, Cass. nr. 4125 del 2017).

Nel caso di specie, la deduzione di violazione dell’art. 1748 cod.civ. è sviluppata con riferimento a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente ed esula, dunque, dal paradigma normativo dell’errore di diritto;

12. fatta questa premessa i rilievi sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.,civ., a tenore del quale il vizio ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme», come nella fattispecie di causa.

La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2016;

13. in ogni caso, i motivi non indicano il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia Ric. 2019 n. 36514 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplice);

14. a tacer d’altro, non ricorre la «decisività» in una pluralità di fatti, giudicati omessi, nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell'idoneità a determinare il segno della decisione (ex multis, in motivaz., Cass. nr. 13384 del 2017, § 8.1., sulla base di Cass. nr. 21439 del 2015).

A ben vedere, i motivi richiedono un diverso e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità del tutto estranea al giudizio di cassazione, caratterizzato dall'assenza del potere di accertare e valutare i fatti di causa;

15. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile;

16. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

17. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 novembre 2021.

Ric. 2019 n. 36514 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 36514 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36514-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Catania ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato la decisione di primo grado che aveva negato il diritto della predetta, in qualità di agente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi fusa per incorporazione con l’odierna controricorrente), alla provvigione per l’attività svolta in relazione all’ordinativo di «membrane [OSCURATO:PERSONA]» (per un valore di Euro 2.350.000,00) da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A; 2. in estrema sintesi, la Corte di appello ha escluso, sulla base delle risultanze di causa, l’apporto causale dell’attività dell’agente in relazione al predetto affare, concluso dopo lo scioglimento del contratto di agenzia; 3. avverso la decisione, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società in epigrafe; 4. parte ricorrente ha depositato memoria; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; 7. il riferimento è all’omessa considerazione di tre circostanze: ✓ la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva offerto in gara la membrana «[OSCURATO:PERSONA]» di esclusiva produzione dalla Zenon/GE; Ric. 2019 n. 36514 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 ✓ il contratto di fornitura del 2011, tra GE e DONDI, aveva ad oggetto detta membrana; ✓ la nota di riconoscimento della provvigione del 31.03.2008 indirizzata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; 8. con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 1748, comma 3, cod.civ.; 9. per la ricorrente, la società controricorrente avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla provvigione, pur trattandosi di affare concluso dopo la cessazione del contratto di agenzia, in applicazione della disposizione richiamata in rubrica, avuto particolare riguardo al tenore della nota del 31 marzo 2008; 10. i motivi vanno congiuntamente esaminati, per stretta connessione; 11. tutte censure, anche quelle del secondo motivo formalmente prospettate in termini di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto operato dalla Corte di merito. Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione è, infatti, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis, Cass. nr. 4125 del 2017). Nel caso di specie, la deduzione di violazione dell’art. 1748 cod.civ. è sviluppata con riferimento a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente ed esula, dunque, dal paradigma normativo dell’errore di diritto; 12. fatta questa premessa i rilievi sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.,civ., a tenore del quale il vizio ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme», come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2016; 13. in ogni caso, i motivi non indicano il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia Ric. 2019 n. 36514 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplice); 14. a tacer d’altro, non ricorre la «decisività» in una pluralità di fatti, giudicati omessi, nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell'idoneità a determinare il segno della decisione (ex multis, in motivaz., Cass. nr. 13384 del 2017, § 8.1., sulla base di Cass. nr. 21439 del 2015). A ben vedere, i motivi richiedono un diverso e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità del tutto estranea al giudizio di cassazione, caratterizzato dall'assenza del potere di accertare e valutare i fatti di causa; 15. sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile; 16. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 17. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 novembre 2021. Ric. 2019 n. 36514 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36514/2019 Numero sezionale 10209/2021 Numero di raccolta generale 3797/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa. [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 36514 sez. ML - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A
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