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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1961

Cassazione n. 31206/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1989 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;—; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'ad. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di tentato omicidio, che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sulla richiesta di riqualificazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali aggravate e sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale.

2. Considerato che, avverso la citata sentenza„ ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, con separati ricorsi, composti ciascuno di due motivi di analogo tenore, con i quali denunciano vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'ad. 129 cod. proc. pen. 3.

Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'ad. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'ad. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853).

4. Considerato, infine, che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1989 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;—; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'ad. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di tentato omicidio, che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sulla richiesta di riqualificazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali aggravate e sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Considerato che, avverso la citata sentenza„ ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, con separati ricorsi, composti ciascuno di due motivi di analogo tenore, con i quali denunciano vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'ad. 129 cod. proc. pen. 3. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'ad. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'ad. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853). 4. Considerato, infine, che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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