CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 32189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto rigettarsi il ricorso; "-T.1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto pronunciato il 29 novembre 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse della curatela del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 19 novembre 2011 e riferita al procedimento penale n. 262/2016 R.Gip. Il giudice ha ritenuto l'istanza meramente reiterativa di altra precedentemente decisa con provvedimento del 24 settembre 2021, con il quale era stato evidenziato che i temi proposti (derivanti dalla sentenza del 14 maggio 2021 dichiarativa del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) erano relativi a profili civilistici esulanti da quelli propri spettanti alla cognizione del giudice penale. Essendo state già respinte le richieste avanzate con l'istanza introduttiva e tenuto conto della intangibilità del provvedimento di confisca dei beni adottato in sede di giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi, ai quali ha premesso la sintesi delle articolate vicende che hanno preceduto l'adozione del provvedimento impugnato. Con sentenza di patteggiamento del 26 aprile 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro ha disposto la confisca dei beni di cui al verbale di sequestro del 15 maggio 2015 a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in relazione alla condotta distrattiva di fondi comunitari in danno della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha fatto valere il diritto alla restituzione delle somme attraverso la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Dominici, nel frattempo intervenuto. In seguito ad accordo transattivo ed al conseguente soddisfacimento di una parte delle istanze risarcitorie della Provincia, quest'ultima e la Curatela hanno presentato istanza di revoca della confisca dei beni e delle somme di denaro indicate nel verbale di sequestro. Tale istanza è stata accolta con ordinanza emessa il 23 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione. A seguito della revoca della sentenza dichiarativa del fallimento in estensione della Dominici, quest'ultima ha presentato altra istanza il 22 giugno 2021 con la quale ha chiesto la restituzione all'avente diritto dei beni oggetto di confisca. Con ordinanza del 24 settembre 2021 il giudice dell'esecuzione ha revocato il precedente provvedimento di revoca della confisca dichiarando la perdurante efficacia del provvedimento ablativo di cui alla sentenza irrevocabile del 24 giugno 2016. Ciò sul presupposto dell'avvenuta revoca del fallimento della Dominici per effetto di sentenza della Corte di cassazione del 9 settembre 2020. Successivamente, con sentenza n. 15 del 14 maggio 2021, il Tribunale di Pesaro ha nuovamente dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] determinando l'istanza al giudice dell'esecuzione della Curatela in data 18 novembre 2021, decisa con il provvedimento oggetto di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso sono stati eccepiti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in uno con il mancato esame dell'elemento di novità costituito dalla nuova dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto alle istanze precedenti, nel caso di specie, è stato dedotto un ulteriore elemento di novità costituito dalla sentenza n. 15 del 2021 che, proprio in virtù di quanto precedentemente deciso dal giudice dell'esecuzione che aveva ripristinato il sequestro a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, giustificava l'adozione del provvedimento richiesto. In ogni caso, il giudice ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante la nuova dichiarazione di fallimento. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti vizi motivazionali riferiti alla circostanza, pure affermata nell'ordinanza, secondo cui le questioni derivanti dalla nuova sentenza dichiarativa del fallimento potrebbero essere fatte valere in sede civilistica. Determinandosi, in conseguenza del fallimento, l'impossibilità per il curatore di procedere alla vendita dei beni senza averne ottenuto prima il dissequestro, anche alla luce di quanto stabilito da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, può essere richiesta al giudice penale la rimozione del vincolo cautelare reale. 2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in quanto la Provincia di Pesaro e Urbino aveva prestato il proprio assenso alla prima istanza di revoca della confisca, avendo ottenuto la quasi integrale restituzione del finanziamento distratto dalla Dominici. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo si lamenta la mancata valutazione dell'elemento di novità costituito dalla nuova dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] intervenuta con sentenza del Tribunale di Pesaro del 14 maggio 2021, n. 15 Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza del 24 settembre 2021 ha preso in esame il dato costituito dalla predetta (nuova) dichiarazione di fallimento del 14.5.2021 della Dominici. Essendo stata riproposta la medesima questione con istanza del 18 novembre 2021, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento oggetto di ricorso, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Tale primo aspetto del motivo di ricorso è, dunque, infondato. Identico è il giudizio sulla censura (articolata sempre nello stesso motivo) riferita alla analogia della situazione che si sarebbe venuta a determinare con quella che aveva dato luogo alla prima revoca della confisca. Infatti, sulla base di quanto esposto nei provvedimenti allegati al ricorso per cassazione emerge che le ragioni che hanno indotto il giudice dell'esecuzione a revocare la confisca con provvedimento del 23 gennaio 2020 sono da individuare nell'esigenza di dare corso all'accordo transattivo con la Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso si esprime l'ordinanza del 24 settembre 2021 che precisa le ragioni di quella revoca, a sua volta, revocata dopo il venir meno del fallimento. Nessuna analogia, quindi, con la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza del Tribunale di Pesaro del 14 maggio 2021. 3. È parimenti infondato il secondo motivo riferito all'affermata possibilità di far valere questioni sorte dalla nuova sentenza dichiarativa di fallimento nella sede civile. Del tutto correttamente, il giudice dell'esecuzione aveva già precisato quale fosse l'ambito di intervento del giudice penale (pag. 2 ordinanza del 24 settembre 2021) e ciò ha ribadito con il provvedimento impugnato in questa sede. Va ricordato quanto recentemente deciso da questa Corte di cassazione, ossia che, "in tema di confisca, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina il venir meno della giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni, in favore del giudice civile, in ordine alle controversie inerenti a diritti soggettivi, sorte in epoca posteriore al giudicato o, c:omunque, correlate alla esistenza del provvedimento ablatorio. (In applicazione del principio la Corte ha ravvisato un vizio di attribuzione in relazione all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, successivamente all'irrevocabilità della confisca di un capannone industriale e di un ramo di azienda, aveva disposto la revoca dell'aggiudicazione del ramo di azienda in ragione di un ritenuto inadempimento dell'aggiudicatario" (Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, Synergo, Rv. 279736). Avendo, nella sostanza, fatto corretta applicazione di tale principio, anche il motivo di ricorso in esame deve essere respinto. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Esso introduce, peraltro in termini estremamente generici, un elemento (quello dell'assenso prestato dalla Provincia di Pesaro e Urbino a ragione dell'integrale restituzione del finanziamento distratto dalla Dominici) già oggetto di valutazione in occasione del primo provvedimento di revoca della confisca in data 23 gennaio 2020. Si tratta di una circostanza che risulta essere stata, comunque, travolta dal provvedimento successivamente emesso il 24 settembre 2021 la cui statuizione non può essere messa in discussione attraverso una nuova istanza in sede esecutiva che finisce, inevitabilmente, per incorrere nel vizio di inammissibilità, trattandosi di profilo che è già stato preso in considerazione in occasione dei precedenti provvedimenti, anche alla luce di quanto sopra esposto circa la ripartizione della giurisdizione penale e civile a seguito della definitività del provvedimento ablatorio. 5. Alla luce di quanto illustrato, discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.