Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03565/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] /avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTE/ c).$0 (mi,' Lo ,t4 udita la relazione svolta ial Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., ovvero, infine, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, Ord. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA], per non avere l'istante proceduto a effettuare la dichiarazione di elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., nonché nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio della motivazione.

Rileva il difensore come, nell'istanza tesa ad ottenere il beneficio, il condannato abbia - pur non sottoscrivendo l'atto - effettuato la dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo del rapporto fra abitazione e persona, non esigendo l'adozione di formule sacramentali o di particolari formalità.

Tale dichiarazione, pertanto, deve essere ritenuta idonea a integrare l'adempimento formale, che è prescritto dalla normativa.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen. prescrive testualmente che il condannato - quando, come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte, non sia detenuto, irreperibile o latitante - debba corredare l'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio; ciò è prescritto anche nell'ipotesi in cui l'istanza stessa sia presentata dal difensore.

Tale previsione è poi sanzionata con la inammissibilità.

Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo.

È infine un obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile).

4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata, infine, nel senso di ammetterne la legittimità (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720; Sez. 1, \r-L-\ n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] /avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE/ c).$0 (mi,' Lo ,t4 udita la relazione svolta ial Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o, in subordine, di semilibertà ai sensi dell'art. 50 Ord. pen., ovvero, infine, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, Ord. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA], per non avere l'istante proceduto a effettuare la dichiarazione di elezione di domicilio, secondo quanto previsto dall'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., nonché nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio della motivazione. Rileva il difensore come, nell'istanza tesa ad ottenere il beneficio, il condannato abbia - pur non sottoscrivendo l'atto - effettuato la dichiarazione di domicilio, che ha carattere ricognitivo del rapporto fra abitazione e persona, non esigendo l'adozione di formule sacramentali o di particolari formalità. Tale dichiarazione, pertanto, deve essere ritenuta idonea a integrare l'adempimento formale, che è prescritto dalla normativa. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 677 comma 2-bis cod. proc. pen. prescrive testualmente che il condannato - quando, come nella fattispecie ora al vaglio di questa Corte, non sia detenuto, irreperibile o latitante - debba corredare l'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio; ciò è prescritto anche nell'ipotesi in cui l'istanza stessa sia presentata dal difensore. Tale previsione è poi sanzionata con la inammissibilità. Trattasi di adempimento avente i connotati della tassatività, che quindi non ammette equipollenti e al quale non può adempiersi secondo modalità difformi, rispetto a quelle contenute nel dettato normativo. È infine un obbligo che incombe specificamente sul condannato, anche quando l'istanza sia presentata dal difensore (salva solo l'ipotesi del condannato latitante o irreperibile). 4. Con riferimento al profilo della dichiarazione di inammissibilità de plano, nel caso di mancanza di elezione di domicilio, la giurisprudenza è del tutto consolidata, infine, nel senso di ammetterne la legittimità (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720; Sez. 1, \r-L-\ n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407; Sez. 1, n. 24803 del 23/03/2022, n.m.). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 03565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris