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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; v OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza, proponendo due motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta formulato in modo del tutto generico ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo il giudice d'appello accertato, con esaustiva motivazione, l'integrazione del reato di evasione tanto sotto il profilo oggettivo che su quello soggettivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea valutazione della tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non avesse compreso il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito che - con esaustiva motivazione - ha evidenziato come il ricorrente avesse preso visione e firmato il verbale con cui era stata notificata allo stesso la predetta ordinanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; v OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza, proponendo due motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta formulato in modo del tutto generico ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo il giudice d'appello accertato, con esaustiva motivazione, l'integrazione del reato di evasione tanto sotto il profilo oggettivo che su quello soggettivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea valutazione della tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non avesse compreso il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito che - con esaustiva motivazione - ha evidenziato come il ricorrente avesse preso visione e firmato il verbale con cui era stata notificata allo stesso la predetta ordinanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 a