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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2009

ECLI:EU:T:2009:337
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑458/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26‑29, 45‑55) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007 (procedimento R 1431/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA], SA, e la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], SL.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti delle classi 33, 42 e 43 – domanda n. 2789576 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 33 – domanda n. 78147 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contro i quali la stessa era diretta, nella classe 33, e rigetto della domanda di registrazione per tali prodotti Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑458/07) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26‑29, 45‑55) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007 (procedimento R 1431/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA], SA, e la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], SL. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti delle classi 33, 42 e 43 – domanda n. 2789576 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 33 – domanda n. 78147 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contro i quali la stessa era diretta, nella classe 33, e rigetto della domanda di registrazione per tali prodotti Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata alle spese.
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