CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1982
Cassazione n. 07164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1982 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile; l'unico motivo di ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza; La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) esclude un uso personale dello stupefacente in quanto lo stesso (di quantità considerevole per circa 340 dosi singole medie) è stato rinvenuto unitamente a strumenti e materiali per il confezionamento; inoltre era conservato in un appartamento tenuto nascosto dal ricorrente e scoperto solo per idonei servizi di appostamento della PG. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3000, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16