CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].E [OSCURATO:PERSONA] .DIFtITTO Letti i ricorsi e le memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso proposto sia dal Catania che dal Brian e con il quale si è dedotta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poi specificato nelle memorie rispettivamente depositate, è manifestamente infondato poiché non tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione disposti nel corso del primo e del secondo grado di giudizio e che determinano la maturazione dell'effetto estintivo successivamente la sentenza di appello del 2 febbraio 2023; che infatti risultano disposti rinvii per impedimento dei difensori e per COVID per complessivi mesi 10 e giorni 27 così che il primo dei reati commessi si sarebbe prescritto solo il 6 febbraio 2023 e cioè in data successiva la pronuncia di secondo grado ed i rimanenti reati in date ancora successive; che a tale calcolo complessivo si perviene sia considerando per intero la sospensione COVID erroneamente calcolata dalle difese nelle memorie sino al 14 aprile 2020 nonché gli altri rinvii disposti nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello; che pertanto il motivo è manifestamente infondato e che la prescrizione sopravvenuta non rileva a fronte dell'inammissibilità del ricorso; che il motivo di ricorso del Catania, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 8 e 9, nelle quali si afferma la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione sulla base della sua condotta, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cocl. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 10, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in particolare, al fatto che, nel caso di specie, oggetto di ricettazione sono oltre 4 chili di metallo prezioso e che l'imputato ha una relazione criminale, in procinto di divenire stabile, con gli altri coimputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con Ja condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual'i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 gennaio 2024 I Consiglier