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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19703/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con epigraft la Corte d ropeo di Rema, in funzione di giudice dell'esecuzio: ;i di cc n`jni,::::lone tra eri giudicati con le sentenze presupposte nii nf. di [OSCURATO:PERSONA].

Osservava che ricorreva un lasso di tempo eccessivo tra i reati con la conseguenza che non sarebbe stato possibile riconoscere il regime della continuazione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti ti reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era 7:i aiutata dai giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, chi_ 'n - oeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorse, -..i, del Collegio, è inammissibile.

Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto rig - 2iplo :itto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna.

Come è noto, . 071 cod. proc. pen. attribuisce ai giudice il potere di applicare in executivis continuazione e di ricieterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2229, Caterino, riv. 198420: Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212).

Nella specie, le doglianze del ricorrente, dia uce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte. niiH;ii ii-roposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, ;.3 sono state compiu!_arnente valuta!_e dal giudice dell'esecuzione con motivTioni, da vizi di coerenza e d. iogicità. li Giudice a quo ha spiegato le ragioni per potesse riconosce7e i; vi: colo della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenzi, 7/2020 e quello cortinuo10 del del 4/8/2014, preceduto di circa due anni. in ouest anche ritenuto io stato di 1ossicodipendenza, stato non dimostrato nel Ciò posto il uorso iicri si correla con questo specifica aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Pei- queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del i-lcorrnnte al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al 'iersomento mi: una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi r, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara ricai-sò 9 ceni crr ricorrente al pagamento delle spese processual e a' J2ila somma cj 3.00C„ ,10 euro alla CaLca delle ammende.

Così decimi in [OSCURATO:PERSONA] .

Fiiir,po Casa DEPOSSFATO !N CAN LErm . 1 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con epigraft la Corte d ropeo di Rema, in funzione di giudice dell'esecuzio: ;i di cc n`jni,::::lone tra eri giudicati con le sentenze presupposte nii nf. di [OSCURATO:PERSONA]. Osservava che ricorreva un lasso di tempo eccessivo tra i reati con la conseguenza che non sarebbe stato possibile riconoscere il regime della continuazione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti ti reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era 7:i aiutata dai giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, chi_ 'n - oeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. 3. Il ricorse, -..i, del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto rig - 2iplo :itto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, . 071 cod. proc. pen. attribuisce ai giudice il potere di applicare in executivis continuazione e di ricieterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2229, Caterino, riv. 198420: Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, dia uce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte. niiH;ii ii-roposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, ;.3 sono state compiu!_arnente valuta!_e dal giudice dell'esecuzione con motivTioni, da vizi di coerenza e d. iogicità. li Giudice a quo ha spiegato le ragioni per potesse riconosce7e i; vi: colo della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenzi, 7/2020 e quello cortinuo10 del del 4/8/2014, preceduto di circa due anni. in ouest anche ritenuto io stato di 1ossicodipendenza, stato non dimostrato nel Ciò posto il uorso iicri si correla con questo specifica aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Pei- queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del i-lcorrnnte al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al 'iersomento mi: una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi r, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara ricai-sò 9 ceni crr ricorrente al pagamento delle spese processual e a' J2ila somma cj 3.00C„ ,10 euro alla CaLca delle ammende. Così decimi in [OSCURATO:PERSONA] . Fiiir,po Casa DEPOSSFATO !N CAN LErm . 1 9
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