CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e di tentata estorsione. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha analiticamente dato risposta alle deduzioni difensive, evidenziando, tra l'altro, che l'estraneità dell'appellante alle attività illecite, oggetto del processo, era smentita dal contenuto delle intercettazioni del 17 e 18 novembre 2017 e - quanto al tentativo di estorsione - dal riconoscimento fotografico, effettuato dalla persona offesa, dal referto medico e dalle dichiarazioni di altri testi. A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto, esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione,di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente Giuseppina A.