CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2578/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed E leonora Carpentieri (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in atti; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Intimata – - avverso la sentenza n. 6238/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in data 13/11/2023, notificata in data 27/11/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso in rettifica n. 305577/3850 IMU 2019, notificatole dal Comune di Napoli per il pagamento di somme a titolo di imposta, sanzioni ed interessi per complessive n. 7 unità immobiliari di sua proprietà. Contestava l’avviso assumendo l’infondatezza della pretesa tributaria relativa ai cespiti di Via G. Bausan n. 1, riportati ai progressivi 2 e 3 dell’avviso, censiti in catasto come CHI/16/67 sub n. 28 e sub. n. 14, in quanto costituenti l’abitazione principale e la relativa pertinenza e, quindi, ai sensi della normativa vigente, esenti da imposta. Deduceva, inoltre, l’infondatezza della pretesa tributaria relativa al cespite di via Ascensione riportato al progressivo n. 6 dell’avviso (CHI/16/67/103) in quanto di proprietà di terzi. Contestava l’avviso sotto i profili del difetto di motivazione, della illegittimità della richiesta di sanzioni e interessi per la mancata indicazione dei criteri di calcolo, della illegittimità delle sanzioni applicate. Concludeva per l’annullamento dell’avviso e, in via di subordine, per la rideterminazione dell’importo dovuto. 2. Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, contestava la domanda osservando che la ricorrente era residente al civico 1 di via Bausan, ma presso l’unità immobiliare CHI/16/67/sub 53, corrispondente all’interno 8 e non presso l’immobile oggetto di accertamento, contraddistinto dall’interno 11. La contribuente, infatti, fin dalla nascita, era componente del nucleo familiare costituito dai genitori e dal fratello, residente presso l’interno 8 e di proprietà esclusiva del padre della ricorrente, che peraltro aveva già goduto dei benefici fiscali previsti per l’abitazione principale. Negava pertanto l’esistenza dei presupposti dell’invocata agevolazione relativa all’abitazione principale in relazione al suddetto immobile. Contestava anche tutte le ulteriori deduzioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza n. 8515/2022. Richiamava precedenti pronunzie sfavorevoli alla ricorrente, emesse a definizione di altrettanti giudizi avviati dalla stessa e dal fratello sulla base delle medesime doglianze e in relazione a precedenti anni di imposta. Rilevava: che l’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, qualifica come abitazione principale l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; che dai dati acquisiti presso l’anagrafe comunale risultava che la ricorrente avesse la residenza anagrafica, sino al luglio 2019, presso l’abitazione di proprietà del padre, contraddistinta dai dati catastali CHI/16/67/53 per la quale il Comune aveva riconosciuto l’esenzione in quanto abitazione principale; che, per i cespiti di cui la ricorrente e il fratello erano divenuti proprietari pro-quota, sin dagli anni 1992 e 2000, non poteva riconoscersi alcuna esenzione; che il trasferimento della ricorrente presso l’unità immobiliare di cui all’interno n. 11 della medesima via Bausan n. 1, contraddistinto dai dati catastali CHI/16/67/58, risultava soltanto a far data dal luglio 2019; che la documentazione, riferita alle utenze di fornitura di energia elettrica e gas non risultavano conferenti e idonee a dimostrare la dimora abituale della ricorrente presso l’unità immobiliare di cui all’interno n. 11. La ritenuta infondatezza del ricorso investiva anche tutte le ulteriori censure. 4. Sull’impugnazione della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania accoglieva il gravame, rilevando come, dalla prodotta certificazione anagrafica, non specificamente contestata, risultasse che la ricorrente ed il fratello [OSCURATO:PERSONA], come nucleo familiare, fossero residenti, dalla nascita, in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, int. 11. Richiamava la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, nella parte in cui stabilisce «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre. «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». 5. Il Comune di Napoli propone tempestivo ricorso per la cassazione di detta sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Campania, sez. 14, n. 6238/2023 depositata il 13.11.2023 e notificata all’ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a un unico motivo. 6. [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo pecpresso il difensore costituito in data 25.1.2024, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma II, 5° periodo, D.L. n. 201/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Giustizia di II grado erroneamente applicato l’art. 13 cit., emergendo dalla documentazione allegata sin dal giudizio di primo grado – stato di famiglia, certificato di residenza –che la contribuente non ha la residenza anagrafica presso l’unità immobiliare oggetto di accertamento. Invero la stessa, sin dalla nascita e fino al 21 luglio 2019, era residente, congiuntamente ai genitori e al fratello, presso l’interno 8 dell’immobile, di proprietà esclusiva del padre. Evidenzia che numerose pronunce della [OSCURATO:PERSONA] si erano espresse in senso favorevole all’ente sulla medesima questione. 2. Il motivo è fondato. L’art. 13, comma II, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9…. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”. Con la sentenza n. 209/2022, invocata da parte ricorrente, la Corte Costituzionale ha stabilito ai fini dell'esenzione che per "abitazioneprincipale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; eliminato il riferimento al nucleo familiare, l'esenzione IMU compete sempre al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto. Ne deriva, ai sensi del citato art. 13, che il proprietario di una unità immobiliare nella quale dimora abitualmente ma non risiede anagraficamente, non può godere di alcuna agevolazione fiscale e l'imposta relativa a tale cespite deve essere assolta applicando l'aliquota ordinaria fissata annualmente. Nel caso all’attenzione, sulla scorta della documentazione versata in atti – stato di famiglia, certificato di residenza - emergeva che la contribuente non avesse la residenza anagrafica nel cespite oggetto di accertamento. Invero la stessa, sin dalla nascita e fino al 21 luglio 2019, ha continuato ad avere la propria residenza anagrafica, congiuntamente ai propri familiari, nel cespite di proprietà esclusiva del padre, contraddistinto da diversi dati catastali (CHI 16/67/53) e dall’interno n. 8. Era pertanto insussistente uno dei requisiti essenziali ai fini dell’agevolazione fiscale. I giudici di appello hanno quindi errato ad applicare l’art. 13 cit. pur a fronte della omessa dimostrazione della residenza anagrafica della contribuente presso l’immobile oggetto di accertamento, in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, int. 11. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania