CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21393/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso l’indirizzo elettronico del predetto difensore; –ricorrente – contro Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. , con domicilio eletto in Roma, via , n. , presso lo studio dell’Avv. ; –intimato – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma si è limitato a depositare atto di costituzione al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuitosulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 20/10/20