CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14/11/2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,rigettava l’istanza proposta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la sospensione e la revocadell’ordine di demolizione dell’immobile sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 34 (procedura n.122/08 r.e.s.a.) e contestualmente revocava la propria ordinanza in data 15/05/2025, con laquale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di sgombero edemolizione disposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli in data 28 marzo2025.2. Avverso tale provvedimento ricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorsocongiunto.Con una prima censura, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli articoli 31, 38 e 45 d.P.R. 380/2001, violazione dell’articolo 2 l. 848/1955 inrelazione agli articoli 6 e 8 CEDU per violazione del principio sul giusto processo, di legittimoaffidamento, di non contraddizione dell’ordinamento giuridico e di proporzionalità della sanzione.Violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 CEDU per violazione del diritto di proprietà.L’art. 45 d.P.R. 380/2001 dispone la sospensione dell’azione penale fino all’esaurimento delprocedimento amministrativo di sanatoria.Nel caso in esame, il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire, ma insiffatte ipotesi, il Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, n. 8/2017) ha stabilito che l’autoritàamministrativa deve valutare non solo l’interesse pubblico ma anche quello concorrente deiprivati.Il condono, nel procedimento amministrativo, era stato rilasciato in assenza del parerepaesaggistico, ma si era chiarito che trattavasi di mero disguido d’ufficio, che non implicavaalcuna responsabilità dell’istante.Tale rilievo doveva essere considerato ai fini della proporzionalità e legittimità della sanzione.Ed infatti, l’annullamento in autotutela del provvedimento di condono è intervenuto dopoben sei anni e quindi dopo avere ingenerato in capo all’istante un legittimo affidamento sullaregolarità della procedura; il provvedimento di autotutela, peraltro, è stato notificatoerroneamente.Ancora, il tecnico di parte ha riscontrato che l’intervento edilizio, che non fa parte di alcunalottizzazione abusiva, è stato realizzato con mezzi discreti e non ha un impatto paesaggisticorilevante.Pertanto, l’interesse dello Stato al ripristino della situazione di fatto quo ante deve ritenersi,per le ragioni esposte, recessivo rispetto agli interessi di natura personale dei ricorrenti.I ricorrenti evidenziano poi la violazione del diritto alla abitazione quale enucleato dallaGiurisprudenza della Corte EDU.Da ultimo, lamentano violazione dell’articolo 173 cod. pen. in relazione all’articolo 7 CEDU,in ragione della natura sostanzialmente penale della demolizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di procura speciale.1.1. Questa Corte ritiene infatti che per «terzo interessato» nel procedimento penale sidebba intendere il soggetto, diverso dall’imputato, indirettamente coinvolto nel procedimento;tale è l’erede dell'imputato deceduto, in quanto estraneo al processo di cognizione (Sez. 3, n.18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501 – 01, in motivazione).Va ribadito il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021,Gobbi, Rv. 282086 – 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilisticitrova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che laparte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudiziosolo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale delterzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagatoe dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio dipersona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresentaex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solofatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è impostasolo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato: al pari dei soggettiindicati dall'art. 100 cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a nonpoter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso ilconferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensidell'art. 183 cod. proc. civ..Né rileva (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266149 - 01) chel'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati,anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto in sede esecutiva, proponendo istanzaai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., risultando quest'ultima posizione processuale, in ragionedel carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativoprocedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini ditassatività, dalla norma in esame (v., in tema di ricorsi avverso provvedimenti che abbianodeciso il riesame avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 2, n.6611 del 03/12/2013,dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez.6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi,Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019; in tema di incidente diesecuzione: Sez.3, n. 34684 del 14/09/2021, Rv. 282086 - 01; in tema di misure di prevenzione:Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 27/01/2016, Rv.266149 - 01).In materia di prevenzione, ad esempio (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, non mass.;Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv.280403 - 01), si è ritenuto che il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale«estraneità» del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato neiconfronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al paridi quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cuipartecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essala propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. È, quindi, «la natura eventualedella partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca aldifensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez.2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quantostabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensoredi ufficio.Anche nel procedimento di esecuzione, questa Corte ritiene che il difensore del terzointeressato non possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione, quando risulti privodi procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 9967 del 28/01/2025,Santoro, non mass.; Sez. 3, n. 41731 del 10/09/2024, Calabrese, non mass.; Sez. 3, n. 34684del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086-01; Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv.276353-01), né può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc.civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (v., ex multis, Sez. U, n. 47239 del30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847– 01; Sez. 1, n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv. 259441 - 01).1.2. Scendendo al caso concreto, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente il mandato difensivo, per cui i relativiricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA], invece, ha formalmente nominato detto legale anche quale«procuratore speciale».Vero è che tale procura non contiene l’espressa indicazione della facoltà di presentare ricorsoper cassazione nell’interesse del rappresentato, ma è altresì vero che questa Corte ritiene (Sez.6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332 - 01) che la procura speciale di cui ildifensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesameavverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibilidall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - «deve essereintesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini dellasua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore pertale procedimento» (Conf. Sez. 6, n. 2901 del 12/12/2013, dep. 2014, Sommario, nonmassimata, la quale ha evidenziato che nel caso di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non si trattadi conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura «specialealle liti», ovvero limitatamente al dato procedimento, senza necessità di indicazione dellespecifiche attività processuali da svolgersi).Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è quindi formalmente ammissibile.2. Tutti i ricorsi sono, in ogni caso, inammissibili nel merito.3. Per ragioni sistematiche, il [OSCURATO:PERSONA] inizierà dalla trattazione dell’ultimo profilo diimpugnazione.Esso è manifestamente infondato.Va difatti ribadito che, per costante giurisprudenza della Corte, la demolizione disposta dalgiudice non configura una pena, principale o accessoria, bensì una sanzione amministrativaspecifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso (v. pertutte Cass. Sez. U. n. 15 del 24/07/1996, Monterisi, Rv. 205336 - 01; Cass. Sez. U. n. 714 del03/02/1997, Luongo, Rv. 206659 – 01; Sez. 3, n. 7736 del 27/11/2024, dep. 2025, Vitale, Rv.287570 - 01; Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01; Sez. 3, n. 3918 del03/12/2009, dep. 2010, D'apice, Rv. 246009 - 01); essa non ha finalità punitive, producendoeffetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o menoquest'ultimo l'autore dell'abuso e accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di una«sanzione amministrativa accessoria».Pertanto, l’ordine demolitorio non può estinguersi per il decorso del tempo ex art. 173 cod.pen. (Sez. 3, n. 26334 del 15/07/2020, Ayala, non massimata; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015,Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, non massimata; Sez. 3, n.19742 del 14/4/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv.248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n.39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573).4. La doglianza con cui si contesta la legittimità del provvedimento impugnato, èinammissibile sotto diversi profili.4.1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in proposito che, come emerge dalla pagina 1 dell’ordinanzaimpugnata (che riporta integralmente il testo della precedente ordinanza del 15 maggio 2025),il condono era stato richiesto ai sensi della l. 47/1985.Ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 47 del 1985, «la domanda di concessione o diautorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termineperentorio del 30 novembre 1985».Pertanto, in caso di annullamento in autotutela del provvedimento di condono, ove ilprovvedimento non sia impugnato nelle competenti sedi amministrative, deve ritenersi preclusaqualsiasi ulteriore domanda di condono.Va quindi espresso il principio secondo cui, in materia di condono edilizio di cui alla legge 28febbraio 1985, n. 47, poiché l’articolo 35 della legge prevede - quale termine perentorio dipresentazione della domanda di condono - la data del 30 novembre 1985, in caso di rigetto delladomanda ovvero di annullamento in autotutela del provvedimento di condono rilasciato, ove ilprovvedimento non sia impugnato nelle competenti sedi amministrative, deve ritenersi preclusala possibilità di proporre qualsiasi ulteriore domanda di condono.La mancata impugnazione nei termini perentori del provvedimento negativo rende lo stessodefinitivo e non più sindacabile, per cui l'ordine di demolizione basato su quel rigetto (oannullamento in autotutela) non è più suscettibile di successiva contestazione in relazione alleragioni del diniego.4.2. In ogni caso, il motivo è anche manifestamente infondato.L’ordinanza gravata evidenzia, a pagina 4, che dopo l’annullamento d’ufficio di cui sopra, iricorrenti, che hanno costantemente abitato l’immobile (tranne [OSCURATO:PERSONA], emigrato aQuarto nel 2006), non hanno neppure attivato una nuova procedura volta ad ottenere il rilasciodi un permesso di costruire in sanatoria (procedura che, alla luce delle considerazioni che sivedranno al paragrafo 4.5, non sarebbe in ogni caso consentita), limitandosi a riproporre imodelli di autocertificazione per la procedura semplificata già esitata, in passato, nell’emissionedel permesso poi annullato d’ufficio, aggiungendo la segnalazione del vincolo paesaggistico,senza neppure allegare la documentazione tecnica necessaria per l’avvio di una pratica disanatoria (stavolta ex art. 13 d.P.R. 380/2001, stanti le superiori considerazioni).Inoltre (pag. 5), la rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nell’autocertificazioneera difforme dalla reale consistenza degli stessi, così come lo era quella contenuta nellaautocertificazione che aveva portato al permesso di costruire, rilasciato senza accertamento sullostato dei luoghi e poi annullato in autotutela.Va in proposito rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamenteaffermato (v., da ultimo, [OSCURATO:PERSONA], sent. n. 5943 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]): che i provvedimentiamministrativi adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutivedi certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reatopossono essere annullati dall'amministrazione pubblica ex art. 21-novies della Legge n.241/1990 anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione dellesanzioni penali nei confronti del dichiarante (Cons. giust. amm. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.12); che, in tale ipotesi, sussiste un obbligo di annullamento del titolo abilitativo già emanato,senza che sia possibile individuare affidamenti di sorta (T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], Salerno, 13 luglio2005, n. 127615); che neppure rileva il decorso di un lasso di tempo estremamente ampio(T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], Napoli, Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 206645; T.A.R. [OSCURATO:PERSONA], Napoli, Sez. II,17 ottobre 2016, n. 4737).La doglianza, che sembra adombrare la sussistenza, in capo ai ricorrenti, di una sorta di«legittimo affidamento» in ragione del tempo trascorso prima dell’annullamento del titoloedilizio, è pertanto manifestamente infondata e in ogni caso trattasi di censura afferente ilprocedimento amministrativo, non coltivabile in questa sede.4.3. Ancora, nel caso in esame, la Corte d’appello, nell’evidenziare che nel caso in esamenon è possibile (in ragione del tipo di abuso, della presenza del vincolo paesaggistico e dellamera reiterazione della presentazione della documentazione già valutata dall’ente comunale)pronosticare un prossimo esito favorevole di una procedura di condono, ha fatto buon governodi quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212 - 01) secondo cui«in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o disospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva alpassaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed itempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultatodell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la duratanecessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzionesolo nel caso di un suo rapido esaurimento» (conf.: Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016,Manna, Rv. 266763 – 01), giungendo ad un giudizio fattuale negativo privo di aporie, laddoveesclude la sussistenza di un legittimo affidamento dei ricorrenti, posto che l’originario condonoera stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dello stato di fatto, e che nessunadomanda di sanatoria è stata avanzata che abbia ragionevoli prospettive di essere positivamenteesitata in tempi ragionevoli.La censura, che non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, è quindigenerica e inammissibile.4.4. Va, ancora, sottolineato come sia priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui,dal punto di vista paesaggistico, l’abuso, sarebbe di modesta entità, posto che, pacificamente, ilreato di cui all’articolo 181 d. lgs. 42/2004, è reato «di pericolo», e non «di danno» (Sez. 3, n.2288 del 28/11/2017, 2018, Esposito, Rv. 272487 – 01; Sez. 3, n. 11048 del 18/02/2015,Esposito, Rv. 263289 - 01), il quale non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivopregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione, in assenza di preventivaautorizzazione, di interventi che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al benegiuridico tutelato.4.5. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da ultimo, che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire,in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al soloprofilo urbanistico dell'intervento già realizzato. (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, D'Alterio, Rv.284314 - 01), per cui l’annullamento del titolo in autotutela da parte dell’ufficio comunale risultaprocedura assolutamente corretta.5. La doglianza relativa al giudizio di proporzionalità in relazione al diritto di abitazione èmanifestamente infondata.Sul punto, basti osservare come, nel caso in esame, correttamente l’ordinanza impugnataevidenzia come i ricorrenti, a fronte di un abuso edilizio di significativa gravità posto in essereda [OSCURATO:PERSONA], che in relazione agli stessi ha potuto difendersi in due gradi di giudizio dimerito, hanno avuto (pag. 6) un congruo lasso di tempo per individuare soluzioni abitativedifferenti, né avevano indicato ulteriori elementi o specifiche esigenze che giustificassero il rinviodell’esecuzione dell’ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri dirittifondamentali, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte (v., ex multis,Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, n.m.) secondo cui il condannato (e i suoi aventicausa) non può «lucrare» sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità dellasentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né puòsuccessivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da luistesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, dellaprecarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine.Nessuna violazione del diritto di abitazione, né del principio di proporzionalità, appare quindiictu oculi sussistente nel caso in esame.6. In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oneredelle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlberto [OSCURATO:PERSONA]