CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 25523-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P soc. coop. A r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Savoranola n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 671/11/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 30.03.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a ll a società ricorrente fu notificato l’atto di recupero del credito d’imposta, relativo alle annualità Accertamento – Contraddittorio - Violazione RGN 25523/2015 Consigliere rel. Federici 2005/2007, ritenuto dall’Agenzia delle entrate indebitamente utilizzato in compensazione, ex art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388. La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che con sentenza n. 99/17/2013 ne rigettò le ragioni. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia fu respinto con sentenza n. 671/11/2015. Il giudice regionaleha ritenuto che la società non avessedato prova dell’effettiva esecuzione delle opere, prima ancora che del completamento delle stesse; ha valutato come irrilevante la documentazione allegata agli atti processuali; ha considerato che per trattarsi di opere sicuramente non completate, il credito d’imposta doveva ritenersi “inesistente”, così che alla fattispecie, ai fini dell’attività accertativa, legittimamente trovava applicazione il termine decadenziale di otto anni, previsto dall’art. 27, comma 16, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. inl. 28 gennaio 2009, n. 2. La contribuente ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motiv i . L ’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022la causa è stata discussa e riservata. Considerato che Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione degli artt. 27, comma 16, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, e 43, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., quanto all’errata applicazione del termine decadenziale lungo di otto anni, ai fini del recupero dell’imposta, ritenutaindebitamente compensata. Pende dinanzi alle SS.UU. il contrasto sollevato dalla Sezione Tributaria, relativo alla applicabilità dell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, ed alla rilevanza, a tal fine, della distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, la cui discussione è fissata per l’Udienza Pubblica del 12 settembre 2023. È pertanto opportuno attendere l’esito del pronunciamento delle SS.UU., che può direttamente riflettersi sulla valutazione delprimo motivodi censura articolato nella presente causa dalla ricorrente , e che, se fondato, assorbirebbe anche gli altri.RGN 25523/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] dunque disposto un rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la ca