Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 44696/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari avverso la sentenza emessa in data 15/02/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari.

Visti gli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Tonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, in data 15 febbraio 2022, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale con le forme della citazione diretta in relazione al reato di violenza privata, così giuridicamente qualificata la condotta di cui al capo di imputazione.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera b) cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere insussistente l'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto, elemento che si identifica invece in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.L'imputato, dopo aver ricevuto avviso di chiusura delle indagini preliminari, ha cercato di costringere la persona offesa a rimettere la querela sporta nei suoi confronti per conseguire un ingiusto vantaggio di evitare l'esercizio dell'azione penale

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero; il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio avente ad oggetto un reato per il quale è prevista la trattazione dell'udienza preliminare non può procedere a restituzione degli atti previa riqualificazione giuridica del fatto perché in tal modo lede le prerogative costituzionalmente riconosciute al Pubblico Ministero e determina una stasi insuperabile nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve esser accolto per le ragioni che seguono.

1.1. Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione ed annullare gli effetti di provvedimenti che, pur non rientrando in alcuna tipologia di gravame, risultino affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. (vedi Sez. 1, n. 10666 del 27/01/2015, P.M. in proc.

Comparone, Rv. 262694-01: «Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico»).

1.2. Il provvedimento oggetto di ricorso è affetto da abnormità funzionale, in quanto espressione di un potere che è stato esercitato al di fuori dei casi consentiti e foriero di un'indebita regressione del procedimento.

Alla luce del carattere di eccezionalità dell'istituto della abnormità e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve affermarsi che è abnorme ogni indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica che non possa esser sanata con strumenti offerti dal sistema processuale per rimediare all'anomalia della pronuncia giudiziale.

1.3. Non v'è dubbio che spetta al Giudice dell'udienza preliminare il potere di precisare l'imputazione, correggerne gli errori ovvero modificarne la qualificazione giuridica secondo i percorsi procedurali indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 88 del 1994, n. 131 del 1995 e 384 del 2006.

Tale potere discrezionale deve, pertanto, esser esercitato, ove ne ricorrano i presupposti, con gli strumenti previsti dagli artt. 423, 425 o 429 cod. proc. pen. e non certo mediante un provvedimento di restituzione degli atti non suscettibile di impugnazione (vedi Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240 - 01).

A fronte di tale atto, adottato dal giudice in carenza di potere, non resterebbe al Pubblico ministero dissenziente neppure la possibilità di insistere sulla originaria imputazione ricorrendo alle contestazioni suppletive di cui agli artt. 516 seguenti cod. proc. pen, in quanto il rifiuto a tenere l'udienza preliminare verrebbe a porsi in rotta di collisione con la previsione dell'art. 521 bis cod. proc. pen., potenzialmente produttiva, di una situazione di stallo.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide, pertanto, il principio espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di una richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato, è abnorme in quanto determina una indebita regressione del procedimento (v., ad es., Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Bianco, Rv. 279729; Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593; Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Ariani, Rv. 281802 - 01). [OSCURATO:PERSONA] non ignora, peraltro, l'esistenza di un opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità che non ritiene abnorme tale provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (sez. 6, n. 41037 del 20/10/2009, Betti, Rv. 245033; sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, Lungari, Rv. 242747).

Tale soluzione, non appare convincente in quanto comporterebbe una potenziale situazione di stallo processuale: il pubblico ministero dissenziente, non potendo contestare il provvedimento di restituzione degli atti mediante impugnazione, sarebbe costretto ad insistere nell'originaria imputazione, avanzando nuova richiesta di rinvio a giudizio del medesimo tenore e, quindi, affetta da nullità rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ha, peraltro, trovato conferma nella recentissima decisione presa dalle Sezioni Unite di questa Corte, all'esito della camera di consiglio del 28 aprile 2022 (vedi informazione provvisoria: «È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33 -sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento»).

2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Sa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari avverso la sentenza emessa in data 15/02/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari. Visti gli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Tonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Sassari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, in data 15 febbraio 2022, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale con le forme della citazione diretta in relazione al reato di violenza privata, così giuridicamente qualificata la condotta di cui al capo di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lett. comma 1, lettera b) cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel ritenere insussistente l'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto, elemento che si identifica invece in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.L'imputato, dopo aver ricevuto avviso di chiusura delle indagini preliminari, ha cercato di costringere la persona offesa a rimettere la querela sporta nei suoi confronti per conseguire un ingiusto vantaggio di evitare l'esercizio dell'azione penale 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero; il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio avente ad oggetto un reato per il quale è prevista la trattazione dell'udienza preliminare non può procedere a restituzione degli atti previa riqualificazione giuridica del fatto perché in tal modo lede le prerogative costituzionalmente riconosciute al Pubblico Ministero e determina una stasi insuperabile nel procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve esser accolto per le ragioni che seguono. 1.1. Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione ed annullare gli effetti di provvedimenti che, pur non rientrando in alcuna tipologia di gravame, risultino affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. (vedi Sez. 1, n. 10666 del 27/01/2015, P.M. in proc. Comparone, Rv. 262694-01: «Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico»). 1.2. Il provvedimento oggetto di ricorso è affetto da abnormità funzionale, in quanto espressione di un potere che è stato esercitato al di fuori dei casi consentiti e foriero di un'indebita regressione del procedimento. Alla luce del carattere di eccezionalità dell'istituto della abnormità e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve affermarsi che è abnorme ogni indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica che non possa esser sanata con strumenti offerti dal sistema processuale per rimediare all'anomalia della pronuncia giudiziale. 1.3. Non v'è dubbio che spetta al Giudice dell'udienza preliminare il potere di precisare l'imputazione, correggerne gli errori ovvero modificarne la qualificazione giuridica secondo i percorsi procedurali indicati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 88 del 1994, n. 131 del 1995 e 384 del 2006. Tale potere discrezionale deve, pertanto, esser esercitato, ove ne ricorrano i presupposti, con gli strumenti previsti dagli artt. 423, 425 o 429 cod. proc. pen. e non certo mediante un provvedimento di restituzione degli atti non suscettibile di impugnazione (vedi Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240 - 01). A fronte di tale atto, adottato dal giudice in carenza di potere, non resterebbe al Pubblico ministero dissenziente neppure la possibilità di insistere sulla originaria imputazione ricorrendo alle contestazioni suppletive di cui agli artt. 516 seguenti cod. proc. pen, in quanto il rifiuto a tenere l'udienza preliminare verrebbe a porsi in rotta di collisione con la previsione dell'art. 521 bis cod. proc. pen., potenzialmente produttiva, di una situazione di stallo. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] condivide, pertanto, il principio espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di una richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato, è abnorme in quanto determina una indebita regressione del procedimento (v., ad es., Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Bianco, Rv. 279729; Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593; Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Ariani, Rv. 281802 - 01). [OSCURATO:PERSONA] non ignora, peraltro, l'esistenza di un opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità che non ritiene abnorme tale provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (sez. 6, n. 41037 del 20/10/2009, Betti, Rv. 245033; sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, Lungari, Rv. 242747). Tale soluzione, non appare convincente in quanto comporterebbe una potenziale situazione di stallo processuale: il pubblico ministero dissenziente, non potendo contestare il provvedimento di restituzione degli atti mediante impugnazione, sarebbe costretto ad insistere nell'originaria imputazione, avanzando nuova richiesta di rinvio a giudizio del medesimo tenore e, quindi, affetta da nullità rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ha, peraltro, trovato conferma nella recentissima decisione presa dalle Sezioni Unite di questa Corte, all'esito della camera di consiglio del 28 aprile 2022 (vedi informazione provvisoria: «È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33 -sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento»). 2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Sa
Sentenza Cassazione n. 44696/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris