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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07732/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16217/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 305 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 968/2018 depositata il13/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 13 novembre 2018, n. 968, che ha respinto l’impugnazione proposta contro la decisione di primo grado emessa il 2 settembre 2016, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda per precedente giudicato.

La corte ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l’attore abbia proposto una domanda avente la medesima causa petendied il medesimo petitum di quella già respinta dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 18 settembre 2015, n. 2679, passata in giudicato.

In particolare, riferisce la corte d’appello che egli aveva chiesto, in quella sede, la condanna della banca al pagamento della somma di € 17.897,71, oltre ad € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, per avere la banca illecitamente addebitato sul proprio conto un assegno negoziato e rimasto insoluto; e che, nel presente giudizio, egli ha nuovamente proposto domanda di condanna della banca al pagamento del detto importo, allegando di avere appreso solo nel corso del primo processo che la banca aveva smarrito l’assegno stesso, negoziato presso l’istituto, e di intendere ottenere quindi il risarcimento del danno.

La corte ha precisato che, avendo la banca dedotto lo smarrimento del titolo nella sua prima memoria istruttoria ex art.183 c.p.c., vigente ratione temporis , ben poteva l’odierno ricorrente precisare la sua domanda nella successiva udienza; e che dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2679/2015 risulta come ivi l’attore avesse chiesto la condanna per la responsabilità da inadempimento della banca anche per avere smarrito il titolo, ai sensi dell’art. 1718, comma 4, c.c., quantificando la pretesa nella somma di € 17.897,71, più ulteriori € 7.000,00 a titolo di risarcimento.

Ha concluso pertanto, che, formatosi il giudicato sulla domanda, secondo gli elementi costitutivi della causa petendi e del petitum, e coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, nella specie l’azione è preclusa dal divieto di bis in idem.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il soccombente, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 183 e 190 c.p.c., perché egli conobbe dello smarrimento del titolo dopo molti mesi dalla negoziazione del medesimo presso la banca, oltre i termini perentori per poter introdurre il tema innanzi al primo giudice.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché l’oggetto della prima decisione era diverso, in quanto ivi era stato chiesto lo “sblocco” del conto e la condanna della banca per mancanza di buona fede ed inadempimento ai propri obblighi, mentre solo nel secondo giudizio la richiesta attiene alla perdita del titolo ed alla impossibilità di rivalersi sull’emittente.

2. –Il primo motivo è inammissibile.

Esso, invero, non censura adeguatamente la ratio decidendi, esposta nella sentenza impugnata, secondo cui entro il termine della memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe stato possibile, a norma del principio affermato da Cass. n. 12310 del 2015, precisare la pretesa con maggiore dettaglio, proprio con riguardo anche alla responsabilità da smarrimento dell’assegno stesso.

Invero, come esposto, la sentenza impugnata afferma che il ricorrente, allora appellante, aveva appreso dello smarrimento dell’assegno, da parte della banca, dalla prima memoria di quest’ultima ex art. 183 cpc nel primo giudizio: affermazione del tutto trascurata dal ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo, che non censura detta ratio decidendi.

3. – Il secondo motivo è infondato, in quanto, sia dall’esposizione della sentenza impugnata, sia dallo stesso ricorso proposto in questa sede emerge che sin dal primo giudizio era stato introdotto il tema dello smarrimento del titolo e dell’illegittimo addebito della somma di € 17.897,71, avendo dunque la sentenza impugnata fatto corretta applicazione delle disposizioni in tema di giudicato dal ricorrente invocate.

4. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono i presupposti per l’ulteriore versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16217/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 305 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 968/2018 depositata il13/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 13 novembre 2018, n. 968, che ha respinto l’impugnazione proposta contro la decisione di primo grado emessa il 2 settembre 2016, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda per precedente giudicato. La corte ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l’attore abbia proposto una domanda avente la medesima causa petendied il medesimo petitum di quella già respinta dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 18 settembre 2015, n. 2679, passata in giudicato. In particolare, riferisce la corte d’appello che egli aveva chiesto, in quella sede, la condanna della banca al pagamento della somma di € 17.897,71, oltre ad € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno, per avere la banca illecitamente addebitato sul proprio conto un assegno negoziato e rimasto insoluto; e che, nel presente giudizio, egli ha nuovamente proposto domanda di condanna della banca al pagamento del detto importo, allegando di avere appreso solo nel corso del primo processo che la banca aveva smarrito l’assegno stesso, negoziato presso l’istituto, e di intendere ottenere quindi il risarcimento del danno. La corte ha precisato che, avendo la banca dedotto lo smarrimento del titolo nella sua prima memoria istruttoria ex art.183 c.p.c., vigente ratione temporis , ben poteva l’odierno ricorrente precisare la sua domanda nella successiva udienza; e che dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2679/2015 risulta come ivi l’attore avesse chiesto la condanna per la responsabilità da inadempimento della banca anche per avere smarrito il titolo, ai sensi dell’art. 1718, comma 4, c.c., quantificando la pretesa nella somma di € 17.897,71, più ulteriori € 7.000,00 a titolo di risarcimento. Ha concluso pertanto, che, formatosi il giudicato sulla domanda, secondo gli elementi costitutivi della causa petendi e del petitum, e coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, nella specie l’azione è preclusa dal divieto di bis in idem. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il soccombente, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 183 e 190 c.p.c., perché egli conobbe dello smarrimento del titolo dopo molti mesi dalla negoziazione del medesimo presso la banca, oltre i termini perentori per poter introdurre il tema innanzi al primo giudice. Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché l’oggetto della prima decisione era diverso, in quanto ivi era stato chiesto lo “sblocco” del conto e la condanna della banca per mancanza di buona fede ed inadempimento ai propri obblighi, mentre solo nel secondo giudizio la richiesta attiene alla perdita del titolo ed alla impossibilità di rivalersi sull’emittente. 2. –Il primo motivo è inammissibile. Esso, invero, non censura adeguatamente la ratio decidendi, esposta nella sentenza impugnata, secondo cui entro il termine della memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe stato possibile, a norma del principio affermato da Cass. n. 12310 del 2015, precisare la pretesa con maggiore dettaglio, proprio con riguardo anche alla responsabilità da smarrimento dell’assegno stesso. Invero, come esposto, la sentenza impugnata afferma che il ricorrente, allora appellante, aveva appreso dello smarrimento dell’assegno, da parte della banca, dalla prima memoria di quest’ultima ex art. 183 cpc nel primo giudizio: affermazione del tutto trascurata dal ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo, che non censura detta ratio decidendi. 3. – Il secondo motivo è infondato, in quanto, sia dall’esposizione della sentenza impugnata, sia dallo stesso ricorso proposto in questa sede emerge che sin dal primo giudizio era stato introdotto il tema dello smarrimento del titolo e dell’illegittimo addebito della somma di € 17.897,71, avendo dunque la sentenza impugnata fatto corretta applicazione delle disposizioni in tema di giudicato dal ricorrente invocate. 4. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l’ulteriore versame
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