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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 13719/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTNI; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Como emessa il 28 novembre 2019, per quanto qui rileva, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché di tentata estorsione e lesione personale nei confronti dell'acquirente della droga, [OSCURATO:PERSONA], finalizzate all'ottenimento del prezzo di parte di essa. t

2. Ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello e nei motivi nuovi in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) della imputazione.

Nel ricorso viene trasfuso il contenuto dei motivi nuovi di appello, con i quali si contestava il giudizio di attendibilità della persona offesa espresso dal Tribunale e la mancata valutazione della versione difensiva volta a sostenere che l'alterco tra il ricorrente e Micò era dovuto al fatto che costui non aveva pagato l'acquisto di prodotti caseari vendutigli dall'imputato, il quale non aveva fatto uso di alcuna pistola.

Con detti motivi la Corte di appello non si sarebbe confrontata.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati di tentata estorsione e lesione personale contestati al capo 2).

Il ricorrente contesta, attraverso il richiamo alle testimonianze assunte, la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, ritenendo che la Corte abbia adottato una motivazione congetturale e apodittica che non ha tenuto conto di alcuni dati emersi al processo e, in particolare, della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti e amico comune dell'imputato e della persona offesa.

Inoltre, la Corte territoriale, sminuendo la tesi difensiva alternativa e l'oggettiva assenza dell'arma, non avrebbe dato contezza della richiesta di qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza minima alla persona, relegabile al più alle sole percosse.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti di pena in continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Con ampia memoria del 17 marzo 2023 il difensore ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati o manifestamente infondati.

2. In primo luogo, la sentenza impugnata ha specificamente valutato e disatteso i motivi di gravame relativi alla sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti, argomentando ampiamente anche in ordine all'assoluta inattendibilità della versione alternativa fornita dall'imputato, ritenendola smentita da plurimi risultati probatori.

La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, mettendone in luce la credibilità e l'attendibilità intrinseca derivante dalla linearità, precisione e coerenza del racconto, avendo Micò riferito l'accaduto nei medesimi termini il giorno stesso dell'aggressione, quanto fu sentito dai Carabinieri, e in sede dibattimentale.

Nella sentenza impugnata vengono poi indicati vari elementi che confermano l'attendibilità della persona offesa, non costituitasi parte civile: la stessa aveva fatto riferimento a una pistola che l'imputato le aveva puntato contro, circostanza confermata dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva visto l'arma (mentre il teste Rossi si era allontanato dal luogo prima che scoppiasse la lite); era pacifico l'alterco con Inserra, che neppure quest'ultimo aveva potuto negare; le lesioni personali subite da Micò erano documentate da un referto medico (ad onta delle generiche affermazioni difensive circa l'esistenza di sole percosse); era dimostrato che effettivamente il ricorrente era soggetto aduso al consumo di marijuana, alla luce del ritrovamento nella sua abitazione di piantine di canapa e di un bilancino di precisione e delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, non aveva mai riferito che anche Micò facesse parte del gruppo di persone vicine all'imputato e dedite al consumo di droga.

La Corte di appello ha rimarcato anche che la palese inverosimiglianza della versione difensiva era confermata dal fatto che l'imputato aveva prima parlato della vendita di prodotti caseari come motivo alla base della lite, poi anche di compravendita di pezzi di moto, quindi, solo in dibattimento, aveva dichiarato di avere fatto uso di droga insieme a Micò, dal quale l'avrebbe anche ricevuta.

Ne consegue che, per quanto rilevabile in questa sede di legittimità, il giudizio di attendibilità della persona offesa non presenta vizi logico-ricostruttivi.

Risulta pertinente, pertanto, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accìdit e insuscettibili di verifica empirica, ovvero ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).3.

La Corte territoriale, dunque, aderendo alla ricostruzione del fatto già operata dal primo giudice, con motivazione immune da ogni vizio, ha concluso affermando che la persona offesa era stata pesantemente minacciata e sottoposta a violenza fisica dall'imputato, subendo lesioni, affinché pagasse un debito dovuto all'acquisto di marijuana.

Invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Tuttavia, a questa Corte è comunque preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, Rv. 283439, non mass. sul punto).

Alla luce di detta ricostruzione fattuale è priva di ogni fondamento la doglianza con la quale la difesa ha lamentato la omessa riqualificazione giuridica nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., essendo pacificamente configurabile il delitto di estorsione, consumata o tentata, nella condotta minacciosa o vialènta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/017/2020, Tordo, Rv. 278767; Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv. 263840; Sez. 6, n 1672 del 20/12/2013, Do, Rv. 258284; Sez. 4, n. 13037 del 21/10/199, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215167).

4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, inerente al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha evidenziato la "inusitata violenza" utilizzata dall'imputato per far valere la propria illegittima pretesa, l'ambiente delinquenziale (quello del mercato degli stupefacenti) nel quale essa maturò nonché l'assenza di positivi elementi di valutazione.

Va ribadito in proposito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione; anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o riconoscere dette attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).

Quanto alla determinazione della pena, va rimarcato che la Corte di appello ha ridotto la sanzione rispetto al primo grado, in accoglimento della doglianza difensiva, ritenendo adeguata una pena base pari al minimo edittale per la fattispecie di tentata estorsione e congruo l'aumento per la continuazione con i reati di cessione di sostanza stupefacente e lesione personale (quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa complessivi), del quale il ricorrente, con l'atto di appello, si era lamentato in termini generici.

Va altresì ricordato che da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nel caso di specie l'assai modesta entità dell'aumento disposto dai giudici di merito per i due delitti di cessione di sostanza stupefacente e lesione personale, contestati al capo 1), consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

5. Al rigetto della impugnazione proposta segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come disposto dall'art. 616 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTNI; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Como emessa il 28 novembre 2019, per quanto qui rileva, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché di tentata estorsione e lesione personale nei confronti dell'acquirente della droga, [OSCURATO:PERSONA], finalizzate all'ottenimento del prezzo di parte di essa. t 2. Ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte tenuto conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello e nei motivi nuovi in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) della imputazione. Nel ricorso viene trasfuso il contenuto dei motivi nuovi di appello, con i quali si contestava il giudizio di attendibilità della persona offesa espresso dal Tribunale e la mancata valutazione della versione difensiva volta a sostenere che l'alterco tra il ricorrente e Micò era dovuto al fatto che costui non aveva pagato l'acquisto di prodotti caseari vendutigli dall'imputato, il quale non aveva fatto uso di alcuna pistola. Con detti motivi la Corte di appello non si sarebbe confrontata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per i reati di tentata estorsione e lesione personale contestati al capo 2). Il ricorrente contesta, attraverso il richiamo alle testimonianze assunte, la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, ritenendo che la Corte abbia adottato una motivazione congetturale e apodittica che non ha tenuto conto di alcuni dati emersi al processo e, in particolare, della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti e amico comune dell'imputato e della persona offesa. Inoltre, la Corte territoriale, sminuendo la tesi difensiva alternativa e l'oggettiva assenza dell'arma, non avrebbe dato contezza della richiesta di qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza minima alla persona, relegabile al più alle sole percosse. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti di pena in continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con ampia memoria del 17 marzo 2023 il difensore ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati o manifestamente infondati. 2. In primo luogo, la sentenza impugnata ha specificamente valutato e disatteso i motivi di gravame relativi alla sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti, argomentando ampiamente anche in ordine all'assoluta inattendibilità della versione alternativa fornita dall'imputato, ritenendola smentita da plurimi risultati probatori. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, mettendone in luce la credibilità e l'attendibilità intrinseca derivante dalla linearità, precisione e coerenza del racconto, avendo Micò riferito l'accaduto nei medesimi termini il giorno stesso dell'aggressione, quanto fu sentito dai Carabinieri, e in sede dibattimentale. Nella sentenza impugnata vengono poi indicati vari elementi che confermano l'attendibilità della persona offesa, non costituitasi parte civile: la stessa aveva fatto riferimento a una pistola che l'imputato le aveva puntato contro, circostanza confermata dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva visto l'arma (mentre il teste Rossi si era allontanato dal luogo prima che scoppiasse la lite); era pacifico l'alterco con Inserra, che neppure quest'ultimo aveva potuto negare; le lesioni personali subite da Micò erano documentate da un referto medico (ad onta delle generiche affermazioni difensive circa l'esistenza di sole percosse); era dimostrato che effettivamente il ricorrente era soggetto aduso al consumo di marijuana, alla luce del ritrovamento nella sua abitazione di piantine di canapa e di un bilancino di precisione e delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, non aveva mai riferito che anche Micò facesse parte del gruppo di persone vicine all'imputato e dedite al consumo di droga. La Corte di appello ha rimarcato anche che la palese inverosimiglianza della versione difensiva era confermata dal fatto che l'imputato aveva prima parlato della vendita di prodotti caseari come motivo alla base della lite, poi anche di compravendita di pezzi di moto, quindi, solo in dibattimento, aveva dichiarato di avere fatto uso di droga insieme a Micò, dal quale l'avrebbe anche ricevuta. Ne consegue che, per quanto rilevabile in questa sede di legittimità, il giudizio di attendibilità della persona offesa non presenta vizi logico-ricostruttivi. Risulta pertinente, pertanto, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accìdit e insuscettibili di verifica empirica, ovvero ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).3. La Corte territoriale, dunque, aderendo alla ricostruzione del fatto già operata dal primo giudice, con motivazione immune da ogni vizio, ha concluso affermando che la persona offesa era stata pesantemente minacciata e sottoposta a violenza fisica dall'imputato, subendo lesioni, affinché pagasse un debito dovuto all'acquisto di marijuana. Invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, a questa Corte è comunque preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alterio, Rv. 283439, non mass. sul punto). Alla luce di detta ricostruzione fattuale è priva di ogni fondamento la doglianza con la quale la difesa ha lamentato la omessa riqualificazione giuridica nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., essendo pacificamente configurabile il delitto di estorsione, consumata o tentata, nella condotta minacciosa o vialènta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/017/2020, Tordo, Rv. 278767; Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv. 263840; Sez. 6, n 1672 del 20/12/2013, Do, Rv. 258284; Sez. 4, n. 13037 del 21/10/199, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215167). 4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, inerente al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha evidenziato la "inusitata violenza" utilizzata dall'imputato per far valere la propria illegittima pretesa, l'ambiente delinquenziale (quello del mercato degli stupefacenti) nel quale essa maturò nonché l'assenza di positivi elementi di valutazione. Va ribadito in proposito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione; anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o riconoscere dette attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Quanto alla determinazione della pena, va rimarcato che la Corte di appello ha ridotto la sanzione rispetto al primo grado, in accoglimento della doglianza difensiva, ritenendo adeguata una pena base pari al minimo edittale per la fattispecie di tentata estorsione e congruo l'aumento per la continuazione con i reati di cessione di sostanza stupefacente e lesione personale (quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa complessivi), del quale il ricorrente, con l'atto di appello, si era lamentato in termini generici. Va altresì ricordato che da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità dell'aumento disposto dai giudici di merito per i due delitti di cessione di sostanza stupefacente e lesione personale, contestati al capo 1), consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 5. Al rigetto della impugnazione proposta segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come disposto dall'art. 616 d
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