CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 30573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23690-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 150, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato- [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale R.G.N.23690/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC avverso la sentenza n. 11/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DISTACCATA di TARANTO, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 108/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi previdenziali non pagati. Per quanto di rilievo in questa sede, riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto, in presenzadi atti interruttivi rappresentati da note di rettifica contenenti la richiesta di pagamento. Si doveva poi presumere, ai sensi dell’art.1335 c.c., che le note di rettifica fosse ro giunte a conoscenza della società, poiché questa aveva mosso solo generiche contestazioni. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. per due motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura difensiva in calce al ricorso notificato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduce omesso esame di fatti decisivi, in quanto la Corte non aveva considerato tutte le eccezioni svolte in atto d’appello, le quali concernevano, oltre alla mancata ricezione delle note di rettifica, la loro nontotale riferibilità alla cartella esattoriale notificata e, in alcuni casi, la loro spedizione in data anteriore a quella della data di emissione della rettifica stessa. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte avrebbe errato nell’applicare la presunzione dell’art.1335 c.c. in quanto era stata contestata la ricezione delle raccomandate, e la contestazione, vertendo su un fatto negativo, non poteva essere più specifica. Il secondo motivo, profilando una questione di diritto, ha valenza logica preliminare. Esso è fondato. L’art.1335 c.c. stabilisce una presunzione di conoscenza del contenuto dell’atto recettizio, una volta che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario; presunzione vincibile con la prova di impossibilità non colpevole di averne avuto notizia. Col il motivo, la ricorrente censura la sentenza poiché la contestazione svolta in appello – e riportata specificamente nel ricorso – non riguardava la conoscenza del contenuto delle note di rettifica, bensì la stessa ricezione delle stesse. La Corte d’appello ha ritenuto generica tale censura di mancata ricezione. La contestazione, tuttavia, riguardando un fatto negativo –mancata ricezione in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata – non poteva essere più specifica. Questa Corte ha affermato che quando la contestazione riguardi la ricezione dell’atto e non la mancata conoscenza dell’atto che si afferma giunto all’indirizzo del destinatario, è onere del mittente produrre l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, non bastando la sola prova della spedizione della raccomandata (Cass.19232/18, Cass.12822/16). Si è ulteriormente precisato che è irragionevole gravare il destinatario di una prova negativa quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata (Cass.31845/22). La Corte d’appello ha ritenuto generica tale censura di mancata ricezione. La contestazione, tuttavia, anche sulla base di quanto appena rilevato, proprio perché riguarda un fatto negativo – la mancata ricezione , in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata –non poteva essere più specifica. Il secondo motivo va dunque accolto e , a l suo accoglimento,segue l’assorbimento del primo. Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione al secondo motivo con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione di distaccata di Taranto, in diversa composizione, per g