CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25235/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 028DP9Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7650/25 - SAARI Abdelkarim OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, quinto comma, DPR 309/1990) • Esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. al reato di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il motivo di ricorso, oltre a essere meramente riproduttivo dell'atto di appello, non risulta idoneo a disarticolare la motivazione della Corte d'appello, che correttamente ha ritenuto di escludere la continuazione sulla base dell'inesistenza, nel caso concreto, della medesimezza del disegno criminoso (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato); Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0