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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 28939/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16399/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Ragusa, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIAn. 1036/34/15, depositata in data 11marzo 201 5 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Ragusa il silenzio / rifiuto dell’ istanza di rimborso ex art . 9 , comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istanza afferente il rimborso dell’IRPEF e [OSCURATO:PERSONA].

Ist.

Rimb.

IRPEF 1990-92 dell’ILOR per gli anni 1990 , 1991 e 1992 in base alla definizione automatica delle posizioni fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 , interessant e le provinc ie di Catania,Ragusa e Siracusa.

Invero, a seguito del sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 sospendeva, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, ed individuate con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica ed amministrativa.

Successivamente il contribuente effettuava il versamento delle imposte dovute e non versate in virtù della detta sospensione.

In seguito, al fine di definire le problematiche connesse al mancato versamento dei tributi dichiarati sospesi a seguito degli eventi sismici, il legislatore, con l'art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, consentiva ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 con il versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%».

2. La C.t.p. accoglieva il ricorso e avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, con la costituzione del contribuente, rigettava l’appello con la sentenza n. 1036/34/15 depositata in data 11/03/2015.

3. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Si è costituito in giudizio con controricorso il contribuente chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art.295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere ritenuto la pregiudizialità necessaria dell’indagine avviata dalla Commissione europea e per non aver disposto, di conseguenza, la sospensione del giudizio», la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., sebbene richiesta, non ha ritenuto di sospendere il giudizio per non aver ritenuto pregiudiziale la pendenza di una indagine formale davanti alla Commissione Europea in attesa che la medesima decidessesulla legittimità e compatibilità della normativa nazionale con la normativa europea. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità) in relazione all’art., 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente chiede l’applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015) che ha previsto l’esclusione del beneficio in parola per i soggetti « che svolgono attività di impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa, nelle mor e della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea».

2. Il primo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali – e, per quel che qui rileva con il sisma Sicilia del 1990 – sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final che ha riguardato la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) su cui si fonda la richiesta di rimborso oggetto del presente contenzioso.

Sebbene detta decisione sia stata resa nel 2015, la Commissione aveva già avviato la procedura per l’esame dei provvedimenti adottati con la legge n. 289 del 2002 con decisione del 17 ottobre 2012 - Decisione C(2012) 7128 final - con la quale aveva, altresì, ingiunto la sospensione di tali aiuti fino al momento della decisione finale. [OSCURATO:PERSONA] UE ha ritenuto che l'Italia avesse attuato illegittimamente le misure di aiuto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e poiché per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato internocon la conseguenza che si è fatto espresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventi calamitosi.

In proposito, l'organo comunitario ha precisato che il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame, oppure nei casi in cui il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (paragrafi 136 e 157); in altri termini, è fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(p. 2 dee. cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti»(p. 3 dee. cit.).

Secondo la Commissione UE «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)»(p. 134 dee. cit.).

Pertanto, non sussistono i presupposti dell’invocata sospensione per essere intervenuta la decisione della Commissione europea; nemmeno sussistono le condizioni legittimanti il rinvio alla C.t.r. per come richiesto a pg. 11 del ricorso siccome non censurata correttamente e formalmente la parte dell’iter argomentativo della sentenza della C.t.r. siciliana sì da giustificare la cassazione con rinvio al giudice di appello.

3. Il secondo motivo è infondato.

Il prospettato jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.

Invero, i limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversie sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle E ntrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Cass.25/10/2021, n. 29812, Cass.08/07/2020, n. 14331).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1–quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la Agenzia delle Entrate alla rifu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16399/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Ragusa, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n. 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIAn. 1036/34/15, depositata in data 11marzo 201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Ragusa il silenzio / rifiuto dell’ istanza di rimborso ex art . 9 , comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istanza afferente il rimborso dell’IRPEF e [OSCURATO:PERSONA]. Ist. Rimb. IRPEF 1990-92 dell’ILOR per gli anni 1990 , 1991 e 1992 in base alla definizione automatica delle posizioni fiscali a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 , interessant e le provinc ie di Catania,Ragusa e Siracusa. Invero, a seguito del sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 sospendeva, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali, ed individuate con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, contributiva, civilistica ed amministrativa. Successivamente il contribuente effettuava il versamento delle imposte dovute e non versate in virtù della detta sospensione. In seguito, al fine di definire le problematiche connesse al mancato versamento dei tributi dichiarati sospesi a seguito degli eventi sismici, il legislatore, con l'art. 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, consentiva ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 con il versamento, «entro il 16 aprile 2003, dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%». 2. La C.t.p. accoglieva il ricorso e avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, con la costituzione del contribuente, rigettava l’appello con la sentenza n. 1036/34/15 depositata in data 11/03/2015. 3. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituito in giudizio con controricorso il contribuente chiedendo il rigetto del ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art.295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere ritenuto la pregiudizialità necessaria dell’indagine avviata dalla Commissione europea e per non aver disposto, di conseguenza, la sospensione del giudizio», la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., sebbene richiesta, non ha ritenuto di sospendere il giudizio per non aver ritenuto pregiudiziale la pendenza di una indagine formale davanti alla Commissione Europea in attesa che la medesima decidessesulla legittimità e compatibilità della normativa nazionale con la normativa europea. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità) in relazione all’art., 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente chiede l’applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015) che ha previsto l’esclusione del beneficio in parola per i soggetti « che svolgono attività di impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa, nelle mor e della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea». 2. Il primo motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali – e, per quel che qui rileva con il sisma Sicilia del 1990 – sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14 agosto 2015 C (2015) 5549 final che ha riguardato la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) su cui si fonda la richiesta di rimborso oggetto del presente contenzioso. Sebbene detta decisione sia stata resa nel 2015, la Commissione aveva già avviato la procedura per l’esame dei provvedimenti adottati con la legge n. 289 del 2002 con decisione del 17 ottobre 2012 - Decisione C(2012) 7128 final - con la quale aveva, altresì, ingiunto la sospensione di tali aiuti fino al momento della decisione finale. [OSCURATO:PERSONA] UE ha ritenuto che l'Italia avesse attuato illegittimamente le misure di aiuto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e poiché per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato internocon la conseguenza che si è fatto espresso divieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventi calamitosi. In proposito, l'organo comunitario ha precisato che il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame, oppure nei casi in cui il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (paragrafi 136 e 157); in altri termini, è fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(p. 2 dee. cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti»(p. 3 dee. cit.). Secondo la Commissione UE «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)»(p. 134 dee. cit.). Pertanto, non sussistono i presupposti dell’invocata sospensione per essere intervenuta la decisione della Commissione europea; nemmeno sussistono le condizioni legittimanti il rinvio alla C.t.r. per come richiesto a pg. 11 del ricorso siccome non censurata correttamente e formalmente la parte dell’iter argomentativo della sentenza della C.t.r. siciliana sì da giustificare la cassazione con rinvio al giudice di appello. 3. Il secondo motivo è infondato. Il prospettato jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. Invero, i limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversie sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle E ntrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (Cass.25/10/2021, n. 29812, Cass.08/07/2020, n. 14331). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1–quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la Agenzia delle Entrate alla rifu
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