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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27815/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso articolato in quattro motivi, con cui si deducono la nullità della sentenza impugnata per errata indicazione della data di pronuncia della decisione, indicata nel 7/2/2023 in luogo del 8/2/2023, la nullità per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e l'irragionevole durata del processo, è inammissibile e i motivi proposti sono, rispettivamente, il primo manifestamente infondato e gli altri non consentiti; che la circostanza relativa all'erronea indicazione della data di pronuncia della sentenza impugnata, che secondo la difesa ricorrente dovrebbe spostare la decorrenza del termine per impugnare e, conseguentemente, incidere sulla tempestività dell'appello, non rileva sulla dichiarata tardività, come congruamente argomentato dalla Corte di merito a pagina 3 e, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame; invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchinunno, Rv. 213782 - 01; Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999 - dep. 11/06/1999, Perchinunno ed altro, Rv. 213782; Sez. 2, n. 38860 del 21/09/2007 - dep. 19/10/2007, Pecci ed altro, Rv. 238219); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso articolato in quattro motivi, con cui si deducono la nullità della sentenza impugnata per errata indicazione della data di pronuncia della decisione, indicata nel 7/2/2023 in luogo del 8/2/2023, la nullità per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e l'irragionevole durata del processo, è inammissibile e i motivi proposti sono, rispettivamente, il primo manifestamente infondato e gli altri non consentiti; che la circostanza relativa all'erronea indicazione della data di pronuncia della sentenza impugnata, che secondo la difesa ricorrente dovrebbe spostare la decorrenza del termine per impugnare e, conseguentemente, incidere sulla tempestività dell'appello, non rileva sulla dichiarata tardività, come congruamente argomentato dalla Corte di merito a pagina 3 e, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame; invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchinunno, Rv. 213782 - 01; Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999 - dep. 11/06/1999, Perchinunno ed altro, Rv. 213782; Sez. 2, n. 38860 del 21/09/2007 - dep. 19/10/2007, Pecci ed altro, Rv. 238219); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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