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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27842/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5&s1 n. 7156/23 Ballatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 1-2), là dove ha rappresentato che l'imputato si era ingiustificatamente allontanato dall'ospedale presso cui era stato condotto per accertamenti ed era stato sorpreso sulla pubblica via intento a consumare una birra, così rendendo plateale la violazione; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2); Ritenuto infine che, quanto al quarto motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, là dove ha rappresentato l'assenza di elementi positivamente valutabili a fronte di indici negativi, quale la presenza di un precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5&s1 n. 7156/23 Ballatore OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso - attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato e all'omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 1-2), là dove ha rappresentato che l'imputato si era ingiustificatamente allontanato dall'ospedale presso cui era stato condotto per accertamenti ed era stato sorpreso sulla pubblica via intento a consumare una birra, così rendendo plateale la violazione; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2); Ritenuto infine che, quanto al quarto motivo di ricorso, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, là dove ha rappresentato l'assenza di elementi positivamente valutabili a fronte di indici negativi, quale la presenza di un precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 27842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris