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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02705/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte d'appello di Trieste ha - all'esito di giudizio abbreviato - confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di lesioni personali lievi e minaccia e, rivalutati i fatti, ha ridotto la pena a lui irrogata.

L'imputato - accusato di aver malmenato [OSCURATO:PERSONA], "addetto al controllo alle dipendenze della Aptel di Udine" - era stato riconosciuto dalla persona offesa e da un altro teste come autore dei reati per cui è processo, prima attraverso la visione dei profili Facebook e, poi, attraverso una informale ricognizione fotografica.

La minaccia - contestata in fatto - è stata ritenuta grave.

2. Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi.

2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 27 della Cost. e dell'art. 237 cod. proc. pen., per il fatto che il Tribunale, con decisione avallata dalla Corte d'appello, ha rigettato la richiesta di acquisizione di una fotografia dell'imputato tratta dal social Facebook.

2.2. Col secondo deduce un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

2.3. Col terzo lamenta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 52 d.lgs. 274/2000, nonché del divieto di reformatio in peius.

Tanto perché, esclusa - già in primo grado - la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. 159/2011, i reati erano divenuti di competenza del giudice di pace e non poteva essere applicata la pena detentiva.

Inoltre, perché la Corte d'appello non poteva qualificare "grave" la minaccia in mancanza di formale contestazione e di appello del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La richiesta di giudizio abbreviato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, salva l'integrazione probatoria a cui la richiesta risulti eventualmente subordinata; ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (cass., ri. 51950 del 15/11/2016; sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013).

Ne consegue che nessuna censura può essere mossa al giudicante allorché questi, ritenendo di poter decidere allo stato degli atti, ritenga di disattendere la sollecitazione dell'imputato.

Nella specie i giudici di merito hanno spiegato ampiamente perché la richiesta di acquisizione probatoria, avanzata successivamente all'ammissione del rito, dovesse essere rigettata, sia per la sufficienza degli elementi disponibili in funzione della decisione della re iudicanda, sia perché nessuna certezza era data intorno alla coincidenza della fotografia che l'imputato intendeva produrre con quella visionata dalla vittima e dal testimone.

La spiegazione fornita è logica e realistica, sicché nessun appunto può muoversi al decidente, né ha fondamento la dedotta questione di legittimità costituzionale, prospettata, tra l'altro, in maniera assolutamente generica e immotivata.

2. Il motivo concernente la responsabilità è formulato in maniera - se possibile - ancora più generica e con argomentazione eccentrica, sicché non può essere nemmeno preso in considerazione, stante, peraltro, la ricchezza degli elementi valutati dal giudicante (riconoscimento della persona offesa e del teste Giosuè).

3. Il terzo motivo, concernente la qualificazione della minaccia e la natura e misura della pena, è in parte inammissibile e in parte infondato.

E' inammissibile nella parte in cui contesta la gravità della minaccia, trattandosi di doglianza non formulata in appello.

Tanto, a fronte di una pronuncia emessa, in primo grado, sul presupposto che la minaccia fosse grave, tant'è che il Tribunale l'aveva qualificata "seria" e aveva aumentato la pena base (commisurata alle lesioni) di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; cosa che non avrebbe potuto fare se avesse ritenuto "semplice" la minaccia.

E' infondato nella parte in cui contesta la misura della pena irrogata dal giudice d'appello (pena commisurata, questa volta, alla minaccia grave, essendo state ritenute "semplici" le lesioni), atteso che le valutazioni del giudice di merito possono essere censurate solo allorché siano frutto di arbitrio o manifestamente illogiche.

Nella specie, il riferimento alla "particolare aggressività della condotta" e ai gravi precedenti penali giustificano ampiamente l'irrogazione di una pena al di sotto della media edittale e il diniego delle attenuanti generiche.

Infine, la minaccia grave è di competenza del Tribunale, per cui nessuna violazione di legge risulta consumata, sia in ordine alla competenza (funzionale) che al trattamento sanzionatorio.

4. Consegue a tanto che il ricorso, in parte infondato e in parte inammissibile, va rigettato; il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte d'appello di Trieste ha - all'esito di giudizio abbreviato - confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di lesioni personali lievi e minaccia e, rivalutati i fatti, ha ridotto la pena a lui irrogata. L'imputato - accusato di aver malmenato [OSCURATO:PERSONA], "addetto al controllo alle dipendenze della Aptel di Udine" - era stato riconosciuto dalla persona offesa e da un altro teste come autore dei reati per cui è processo, prima attraverso la visione dei profili Facebook e, poi, attraverso una informale ricognizione fotografica. La minaccia - contestata in fatto - è stata ritenuta grave. 2. Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 27 della Cost. e dell'art. 237 cod. proc. pen., per il fatto che il Tribunale, con decisione avallata dalla Corte d'appello, ha rigettato la richiesta di acquisizione di una fotografia dell'imputato tratta dal social Facebook. 2.2. Col secondo deduce un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. 2.3. Col terzo lamenta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e dell'art. 52 d.lgs. 274/2000, nonché del divieto di reformatio in peius. Tanto perché, esclusa - già in primo grado - la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. 159/2011, i reati erano divenuti di competenza del giudice di pace e non poteva essere applicata la pena detentiva. Inoltre, perché la Corte d'appello non poteva qualificare "grave" la minaccia in mancanza di formale contestazione e di appello del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La richiesta di giudizio abbreviato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, salva l'integrazione probatoria a cui la richiesta risulti eventualmente subordinata; ne consegue che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. (cass., ri. 51950 del 15/11/2016; sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013). Ne consegue che nessuna censura può essere mossa al giudicante allorché questi, ritenendo di poter decidere allo stato degli atti, ritenga di disattendere la sollecitazione dell'imputato. Nella specie i giudici di merito hanno spiegato ampiamente perché la richiesta di acquisizione probatoria, avanzata successivamente all'ammissione del rito, dovesse essere rigettata, sia per la sufficienza degli elementi disponibili in funzione della decisione della re iudicanda, sia perché nessuna certezza era data intorno alla coincidenza della fotografia che l'imputato intendeva produrre con quella visionata dalla vittima e dal testimone. La spiegazione fornita è logica e realistica, sicché nessun appunto può muoversi al decidente, né ha fondamento la dedotta questione di legittimità costituzionale, prospettata, tra l'altro, in maniera assolutamente generica e immotivata. 2. Il motivo concernente la responsabilità è formulato in maniera - se possibile - ancora più generica e con argomentazione eccentrica, sicché non può essere nemmeno preso in considerazione, stante, peraltro, la ricchezza degli elementi valutati dal giudicante (riconoscimento della persona offesa e del teste Giosuè). 3. Il terzo motivo, concernente la qualificazione della minaccia e la natura e misura della pena, è in parte inammissibile e in parte infondato. E' inammissibile nella parte in cui contesta la gravità della minaccia, trattandosi di doglianza non formulata in appello. Tanto, a fronte di una pronuncia emessa, in primo grado, sul presupposto che la minaccia fosse grave, tant'è che il Tribunale l'aveva qualificata "seria" e aveva aumentato la pena base (commisurata alle lesioni) di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; cosa che non avrebbe potuto fare se avesse ritenuto "semplice" la minaccia. E' infondato nella parte in cui contesta la misura della pena irrogata dal giudice d'appello (pena commisurata, questa volta, alla minaccia grave, essendo state ritenute "semplici" le lesioni), atteso che le valutazioni del giudice di merito possono essere censurate solo allorché siano frutto di arbitrio o manifestamente illogiche. Nella specie, il riferimento alla "particolare aggressività della condotta" e ai gravi precedenti penali giustificano ampiamente l'irrogazione di una pena al di sotto della media edittale e il diniego delle attenuanti generiche. Infine, la minaccia grave è di competenza del Tribunale, per cui nessuna violazione di legge risulta consumata, sia in ordine alla competenza (funzionale) che al trattamento sanzionatorio. 4. Consegue a tanto che il ricorso, in parte infondato e in parte inammissibile, va rigettato; il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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