CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18613-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3351/13/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 18613 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'appello di esso ricorrente contro la decisione di primo grado con cui era stato rigettato il ricorso originario avverso l'avviso di accertamento per imposte dirette dell'anno 2008 emesso dall'Agenzia delle Entrate per maggior reddito da capitale non dichiarato, in conseguenza dell'accertamento a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di cui esso ricorrente era socio; 2. l'Agenzia delle Entrare resisteva con controricorso; 3. il contribuente depositava istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla 1.13672018; 4. l'istanza veniva accolta dalla Corte con ordinanza depositata il 24 giugno 2019; considerato che: 1. in esito alla consumazione del periodo di sospensione nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege; P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto; Il Presidente ano Giudiziario - CI orra Depositata in an