CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 38111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t. avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per la ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l'avvenuta rinuncia all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 01/02/2022, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto emesso in data 04/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, nei confronti della predetta società e del legale rappresentante, della somma di euro 443.860,00 quale profitto derivante dalla partecipazione al contestato reato di associazione a delinquere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. (nelle more la società ricorrente si trasformava da s.r.l. a s.p.a), chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Si lamenta che il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente e confuso la motivazione sul periculum in mora con quella sul fumus commissi delicti del reato associativo, in violazione dei principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite Ellade. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Si argomenta che il Tribunale non aveva motivato adeguatamente in ordine alla configurabilità del reato associativo, non spiegando quale sarebbe stato il contributo consapevole del Notari all'operatività dell'associazione nè specificando la condotta integrante la dolosa omissione di vigilanza sulla affidabilità dei clienti. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va data atto, in via preliminare, che il difensore della società ricorrente, munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante p.t. ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione.3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi t dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sentenza n.186/2000) della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373; Sez.6, n.26255 del 17/06/2015, Rv.263921; Sez.4, n.16425 del 17/03/2015,Rv.263400; Sez.3, n.5185 del 18/12/2014, dep.04/02/2015, Rv.262478); la sanzione pecuniaria si determina nella misura equa di euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro cinquecento in favore del