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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1976

Cassazione n. 10101/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/06/1976 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile atteso che non si tiene conto del termine decennale di prescrizione conseguente alla riforma.

Infatti, nel caso in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e quindi è contemplata l'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs.

Inoltre, all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata del 13.2.2024 neppure sarebbe decorso il termine più breve rappresentato dalla ricorrente, posto che è inammissibile in sede di legittimità la mera rivendicazione - come nel caso in esame - di un termine di prescrizione decorso dopo la sentenza di appello impugnata.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del tr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :1g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/06/1976 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile atteso che non si tiene conto del termine decennale di prescrizione conseguente alla riforma. Infatti, nel caso in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e quindi è contemplata l'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs. Inoltre, all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata del 13.2.2024 neppure sarebbe decorso il termine più breve rappresentato dalla ricorrente, posto che è inammissibile in sede di legittimità la mera rivendicazione - come nel caso in esame - di un termine di prescrizione decorso dopo la sentenza di appello impugnata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del tr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :1g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 10101/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris