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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18455/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dell'impu-tato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, è manifestamente infondato perché il giudizio della Corte d'Appello è congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato; rilevato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legitti-mità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica (v. in particolare le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata sulla mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti condanne e sul fatto che l'imputato ha già fruito del beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla responsabilità dell'impu-tato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, è manifestamente infondato perché il giudizio della Corte d'Appello è congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato; rilevato che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legitti-mità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica (v. in particolare le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata sulla mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti condanne e sul fatto che l'imputato ha già fruito del beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris